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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00086
Data decisione, Autorità: 10.05.2000, CEF
Incarto n. 14.1999.00086
Lugano 10 maggio 2000 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
luglio 1999 da
rappr. dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 agosto 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto
1° settembre 1999 ne ha chiesto l'annullamento;
con osservazioni 7 ottobre 1999 la parte appellata si è opposta all'appello, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11'146.60 oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1998, indicando quale titolo di credito: "contratto di locazione - app. in Via __________ a __________ - affitti scoperti 98 + gennaio/maggio 99 + 20 gg. giugno 99 + 40.00 di spese di richiami."
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Con ordinanza 2/5 luglio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha citato le parti per il contraddittorio per giovedì 26 agosto 1999 alle ore 10.20. La raccomandata n. __________7 con la citazione destinata all'escussa non è stata notificata. Dalla busta si evince che non è stata distribuita, ma che è rimasta in giacenza alla Posta di __________ dove non è stata ritirata.
C. Nell'incarto della Pretura si trova la raccomandata n__________che, scaduto il periodo di giacenza, le è stata rinviata in data 15 luglio 1999.
Considerato
In diritto:
a) Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
b) Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell'atto procedurale se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d'ufficio.
c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
e) L’escussa ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio. Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura.
f) Al primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale.
g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 26 agosto 1999 per violazione del diritto di essere sentito.
h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 1° settembre 1999 __________, è accolta.
1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 26 agosto 1999 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
1.2. L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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