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Numero d'incarto:
14.1999.00086
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00086
Lugano
10 maggio
2000 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
luglio 1999 da
rappr. dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
al PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 26 agosto 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escussa che con atto
1° settembre 1999 ne ha
chiesto l'annullamento;
con osservazioni 7
ottobre 1999 la parte appellata si è opposta all'appello, con
protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11'146.60 oltre interessi
al 7% dal 1. settembre 1998, indicando quale titolo di credito: "contratto
di locazione - app. in Via __________ a __________ - affitti scoperti 98 +
gennaio/maggio 99 + 20 gg. giugno 99 + 40.00 di spese di richiami."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Con ordinanza 2/5 luglio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha citato le parti per il contraddittorio per giovedì 26 agosto 1999
alle ore 10.20. La raccomandata n. __________7 con la citazione destinata
all'escussa non è stata notificata. Dalla busta si evince che non è stata
distribuita, ma che è rimasta in giacenza alla Posta di __________ dove non è
stata ritirata.
C. Nell'incarto della Pretura si trova la raccomandata n__________che,
scaduto il periodo di giacenza, le è stata rinviata in data 15 luglio 1999.
Considerato
In diritto:
a) Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere
l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo
giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142
a 146 CPC).
b) Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell'atto
procedurale se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in
condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve
essere rilevata d'ufficio.
c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non
la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 29 cpv. 2
Cost.
E`
principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109
cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2
aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura
essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina
l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è
stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi
in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di
cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la
possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
e) L’escussa
ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio.
Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la
citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza
presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura.
f) Al
primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo
alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo
posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere
comunale o agente della polizia cantonale o comunale.
g) Ne
consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 26 agosto 1999
per violazione del diritto di essere sentito.
h)
L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio,
previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.
- Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza
di petitum in tal senso e d'altro canto nulla potendosi imputare alla
creditrice.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 1° settembre 1999 __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 26 agosto 1999 della Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
1.2. L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo
giudizio previa udienza di contraddittorio.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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