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Numero d'incarto:
14.1999.1
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00001
Lugano
16 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 ottobre 1998 da
patr. dallo
Studio legale avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 3/4 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona con sentenza 7 dicembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona è rigettata
-
in via definitiva limitatamente all'importo di fr.
5.-- oltre interessi del 5% dal 3 agosto 1998,
-
in via provvisoria relativamente all'importo di fr.
10'850.-- oltre interessi del 5% dal 3 agosto 1998.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi
Fr. 150.-- sono a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr.
300.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con
atto 31 dicembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
con osservazioni 8 febbraio 1999 la parte appellata si è opposta al
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 3/4 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 11'850.-- oltre interessi al 5% dal 3
agosto 1998 su fr. 10'850.-- e dal 27 aprile 1998 su fr. 1'000.--, indicando
quale titolo di credito: “1)Convenzione fra le parti e sentenza di divorzio del
4 aprile 1985 2)sentenza del 27 aprile 1998 della Pretura di Bellinzona”.
L'escusso
ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 25 novembre 1998 la procedente ha fondato la sua pretesa su
una convenzione sottoscritta dalle parti il 5 settembre 1984 (doc. A) con la
quale hanno concordato quanto segue:
“Vorausgesetzt, dass
die Leistungen aus AHV und ihren Zusatzleistungen an __________ den Betrag von
Fr. 1’500.-- monatlich (berechnet auf dem Stand von Ende 1984) nicht erreichen,
übernimmt __________ die Differenz, höchstens aber bis zum Betrag von Fr.
350.-- monatlich.
Diese Vereinbarung erlangt
Rechtskraft sobald die Scheidung auf Grund der Konvention rechtsgültig geworden
ist“
ha rilevato che, come risulta dai doc. C1 e C2, riceve mensilmente dal gennaio
1996 al luglio 1998 una rendita AVS inferiore a Fr. 1’500.-- indicizzati,
ossia:
-
nell'anno 1996 (doc.
C1) ha ricevuto Fr. 1'630.-- al mese, mentre il valore di Fr. 1’500.-- valuta
fine 1984 corrispondeva a Fr. 2'069.25;
-
nell'anno 1997 (doc.
C1) ha ricevuto Fr. 1’672.-- al mese (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2'079.35);
-
nell'anno 1998 (doc.
C2) ha ricevuto Fr. 1'672.-- al mese (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2'080.80);
Considerato
che l'escutente dispone di un capitale di fr. 79'457.--(doc. E1), visto che
paga fr. 8'119.-- mensili di locazione (doc. G1) e fr. 2'760.-- per la cassa
malati (doc. D3), le sue entrate mensili sono superiori alle uscite e di
conseguenza non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Ciò risulta dal
conteggio eseguito sulla base delle direttive 5.01 emanate dal Centro
d’informazione AVS/AI (doc. D1), ritenuto che i calcoli sono stati eseguiti
unicamente per il 1996. La procedente ha sostenuto che lo stesso risultato si
ottiene tuttavia per tutti gli altri anni per i quali pretende il contributo supplettivo
pattuito.
pretende quindi Fr. 350.-- mensili per 31 mesi, ossia Fr. 10'850.--per il
periodo da gennaio 1996 a luglio 1998.
C. L'escusso
ha in sostanza contestato la validità del doc. A quale riconoscimento di
debito. I documenti prodotti non comproverebbero il suo obbligo legale al
versamento, la convenzione non sarebbe poi valida, poiché non omologata né
ratificata dalle parti dopo la sentenza di divorzio. Dal PE non sarebbe
possibile desumere con chiarezza il titolo di credito.
A
mente dell'escutente, la convenzione 5 settembre 1984 sarebbe stata ratificata
dalle parti e sarebbe quindi valida.
__________,
in duplica, ha da ultimo fatto rilevare la mancata indicazione nel PE della
composizione dell'importo.
D. Con sentenza 7 dicembre 1998 il Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che le parti hanno sottoscritto
una convenzione, secondo la quale, qualora le prestazioni AVS, comprese quelle
complementari, versate alla procedente non avessero raggiunto l’ammontare di
Fr. 1’500.-- mensili (importo indicizzato sulla base del valore di detto
importo alla fine del 1984), l’escusso avrebbe versato alla precettante la
differenza fino ad un importo massimo di Fr. 350.--.
Il
giudice di prima sede ha rilevato che per ogni mese la differenza fra la
prestazione AVS effettivamente versata e l’importo di Fr. 1’500.-- indicizzato
come sopra è superiore a Fr. 350.--. Agli atti vi è poi la prova del fatto che
__________ non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Risulta quindi
l’esistenza di un riconoscimento di debito per 31 mensilità a Fr. 350.-- l’una,
ossia Fr. 10'850.--. Avendo il convenuto riconosciuto gli obblighi contenuti
nella convenzione anche successivamente al divorzio (cfr. doc. I1 e I2), la
stessa rimane valida.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso affermando che
dal PE non traspare in modo chiaro né il titolo di credito né la composizione
della somma richiesta. La convenzione qui in discussione non sarebbe poi stata
sottoposta al giudice per l'omologazione poiché non la si considerava più
valida dopo l'emanazione della sentenza di divorzio. Farla valere dopo anni
costituirebbe un abuso di diritto ex art. 2 CC. La clausola secondo cui
l'accordo 5 settembre 1984 sarebbe entrato in vigore solo con la crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, sarebbe stata inserita solo per evitare che
la moglie potesse avanzare pretese prima della definitiva definizione della
vertenza.
F. Con
osservazioni 8 febbraio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame
confermandosi in sostanza nelle precedenti argomentazioni. A suo dire
l'appellante, alla ricezione del PE, era perfettamente in grado di riconoscere
il titolo di credito. Identica procedura era già stata promossa nel gennaio
1996.
Considerato
in diritto
-
Per costante dottrina e giurisprudenza l'incompletezza del titolo di
credito indicato sul PE e la mancanza del metodo di calcolo della somma posta
in esecuzione non giustificano da sole il mantenimento dell'opposizione. Se,
nel caso concreto, le indicazioni contenute nel PE sono idonee a chiarire
all'escusso per quale credito la precettante ha promosso l'esecuzione,
l'imprecisione va considerata sanata (cfr. Rep 1985, p. 139; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 40 ad art. 82
LEF). Nella fattispecie in esame, __________, già escusso per l'identico titolo
di credito ma per un periodo diverso, ha potuto agevolmente riconoscere,
nonostante la mancata individualizzazione della convenzione, il titolo posto in
esecuzione e le modalità di calcolo. Il suo legale si è infatti presentato
all'udienza di discussione davanti al Pretore con un memoriale scritto che
centrava perfettamente il problema.
-
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente
il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
-
Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito,
subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a
pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra
l'avvenuto debito adempimento (Cometta, op. cit., p. 338; cfr. anche A. Panchaud
/ M. Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16).
-
In concreto l'accordo 5 settembre 1984 (doc. A) costituisce un
riconoscimento di debito condizionato. __________ si impegna a versare una
certa somma mensile a condizione che la rendita AVS della ex-moglie,
comprensiva delle prestazioni complementari, sia inferiore a Fr. 1'500.--.
ha provato di aver ricevuto tra il gennaio 1996 e il luglio 1998 una rendita
ordinaria AVS inferiore ai Fr. 1'500.-- mensili indicizzati. La differenza è
comunque sempre stata maggiore di Fr. 350.--. L'escutente non ha dimostrato di
aver postulato senza successo l'assegnazione di una prestazione complementare.
Ella ha però indicato chiaramente, tramite l'opuscolo del Centro di
informazione AVS/AI (doc. D1, cfr. anche D2), quali sono i parametri che
influiscono sull'ottenimento della prestazione. La documentazione prodotta
attesta poi in modo puntuale le sue entrate e le sue uscite. Il successivo
calcolo, relativamente semplice, dimostra che __________ r non rientra tra le
persone che hanno diritto alle prestazioni complementari. Inutile quindi una
formale richiesta da parte sua in tal senso, incombenza che non è peraltro
prevista nell'accordo 5 settembre 1984. La realizzazione della condizione è
stata pertanto dimostrata.
- A norma dell'art. 158 n. 5 CC le convenzioni sulle conseguenze
accessorie del divorzio richiedono per la loro validità l'approvazione del
giudice. Una convenzione non omologata dal giudice rimane però valida se i
coniugi, dopo la crescita in giudicato della senzenza di divorzio, la
confermano (cfr. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Berna 1980, n. 169 ad art.
158 CC) e può costituire un titolo di rigetto (cfr. JdT 1946 II 18).
In
casu la convenzione 5 settembre 1984 è stata stipulata con l'esplicita volontà
di farla entrare in vigore solo con la crescita in giudicato della sentenza di
divorzio. Essa rappresenta quindi un complemento della convenzione omologata
dal Pretore, che prevede la corresponsione di alimenti unicamente fino al
pensionamento AVS. I motivi che hanno indotto i coniugi a non sottoporre al
giudice l'accordo 5 settembre 1984 non sono noti. Esso sarebbe stato comunque
omologato, visto che concerne unicamente questioni pecuniarie tra i coniugi,
regolate tra l'altro in maniera del tutto ragionevole. Negli scritti 30 giugno
1995 e 20 luglio 1995 (doc. I1 e I2) __________ ha preso compiutamente
posizione sulle richieste pecuniarie di __________ in relazione al citato
accordo, che ha dimostrato chiaramente di considerare ancora in vigore.
L'escusso si esprime sui motivi per cui secondo lui non sarebbero realizzate le
premesse indicate nella convenzione, arrivando a scrivere che "la colpa è
unicamente della interessata (la ex-moglie, ndr), che sembra aver difficoltà a
capire la convenzione, pur essendo redatta in tedesco, lingua madre della
vostra cliente". Dagli atti traspare quindi una ratifica della convenzione
dopo la sentenza di divorzio, che la rende valida. Rimane comunque aperta la
possibilità per l'escusso di provare il contrario in una procedura ordinaria.
-
L'accordo sottoscritto dalle parti prevede un contributo mensile
fisso di Fr. 350.--, richiesto con l'esecuzione in oggetto per 31 mesi (da
gennaio 1996 a luglio 1998), per un totale di Fr. 10'850.--. Nel doc. A non è
indicato il giorno dell'adempimento né è possibile determinarlo sulla base del
suo tenore letterale (cfr. Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar zum OR, Vol. I,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 10 ad art. 102 CO). Non è quindi
applicabile il cpv. 2 dell'art. 102 CO, anche perché l'avverarsi della
condizione poteva essere comunicata unicamente dall'appellata, __________ non poteva infatti conoscere la situazione
previdenziale dell'ex-moglie. Gli interessi al 5% sono quindi ammessi dal 3
agosto 1998 (cfr. doc. M), data in cui __________ è stato costituito in mora.
-
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
-
L'appellante non ha reso assolutamente verosimile il presunto
comportamento abusivo di controparte. Non costituisce abuso di diritto
prevalersi della convenzione 5 settembre 1984, ritenuto che in questa procedura
sommaria essa appare, per i motivi appena esposti, valida.
-
L’appello di __________ va di conseguenza respinto. Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF e l'art. 158 CC;
pronuncia
-
L’appello
31 dicembre 1998 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a controparte Fr.
350.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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