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Numero d'incarto:
14.1999.116
Data decisione, Autorità:
17.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00116
Lugano
17 dicembre
1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 28 settembre 1999 presentata da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1999 ha così deciso:
" 1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________
alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello l'8
novembre 1999 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 11/12 novembre
1999 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 28 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 330.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della
pronuncia del fallimento, producendo una dichiarazione 2 novembre 1999 della
creditrice, in cui quest'ultima ha dichiarato che in seguito al totale
pagamento delle esecuzioni, effettutato il giorno stesso, ritira le domanda di
fallimento 15 e 28 settembre 1999 (doc. A).
D. La __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
In diritto
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli
interessi è stato estinto.
Per l'art.
174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere
saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del
suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale
sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
8 novembre 1999 __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 2 novembre 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00759 nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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