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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.116
Data decisione, Autorità: 17.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00116
Lugano 17 dicembre 1999 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 settembre 1999 presentata da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1999 ha così deciso:
" 1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello l'8 novembre 1999 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 11/12 novembre 1999 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 28 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 330.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento, producendo una dichiarazione 2 novembre 1999 della creditrice, in cui quest'ultima ha dichiarato che in seguito al totale pagamento delle esecuzioni, effettutato il giorno stesso, ritira le domanda di fallimento 15 e 28 settembre 1999 (doc. A).
D. La __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
In diritto
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello 8 novembre 1999 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 2 novembre 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00759 nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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