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Numero d'incarto:
14.1999.125
Data decisione, Autorità:
03.02.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00125
Lugano
3 febbraio
2000/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 19 ottobre 1999 presentata da
rappr. da: __________
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
25 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto
2/3 dicembre 1999 ne
postula l'annullamento;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 7/13 dicembre 1999 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 19 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 4'040.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 l'escussa non è
comparsa.
C. La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento sostenendo
che la __________ il 2 dicembre 1999 ha allestito un piano di pagamento rateale
(doc. A) e di avere già provveduto a pagare la prima rata di fr. 2'500.-- (doc.
B). Per quanto riguarda le ulteriori esecuzioni in corso, in collaborazione con
l'UE di Lugano, è stato impostato un piano di pagamento. L'appellante ha poi
rilevato di avere già pagato per tutte le esecuzioni pendenti nei suoi
confronti diversi acconti.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto oppure
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore, o che
-
il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con
l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato
per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr.
4'040.50 oltre accessori. Dall'accordo concluso con la creditrice (doc. A)
emerge che quest'ultima ha concesso alla debitrice il pagamento rateale del
debito con il versamento della prima rata di fr. 2'500.-- il 2 dicembre e di
ulteriori tre rate entro il 31 dicembre 1999, risp. il 29 febbraio 2000 risp.
il 31 marzo 2000. La debitrice non ha pertanto saldato l'esecuzione promossa
per il predetto importo, né ha depositato l'importo dovuto presso l'autorità
giudiziaria superiore e nemmeno ha la __________ ritirato la domanda di
fallimento, per cui non risultando adempiuta alcuna delle predette condizioni
di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, non sono date le premesse per annullare la
dichiarazione di fallimento.
In
via abbondanziale va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 6 dicembre
1999, richiesto all'UE di Lugano, emerge che contro l'appellante vi sono
diverse procedure esecutive in corso per alcune delle quali è già stata emessa
la comminatoria di fallimento, per cui sulla base di questi riscontri oggettivi
non può quindi nemmeno essere ritenuto che l’appellante sia solvibile, che sia
in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti. La dichiarazione
di fallimento impugnata non può quindi essere annullata.
- L'appello 3 dicembre 1999 __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 3 dicembre 1999 __________, è
respinto.
1.1. Di conseguenza
è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da:
martedì __________ alle ore
10.00.
-
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla
__________ resta a suo carico.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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