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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.126
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00126
Lugano
12 gennaio 2000 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 15 settembre 1999 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1999 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 dicembre 1999 dalla
__________ che ne postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 7/13 dicembre 1999 con il quale è stato accordato
all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 15
settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per
l’incasso di fr. 4'300.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 17 novembre 1999 l’escussa si è opposta all'istanza di
fallimento sostenendo di avere concluso un accordo con la creditrice, secondo
il quale doveva versare un anticipo ed il saldo entro il 31 dicembre 1999
C. Con
sentenza 1. dicembre 1999 la Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il
fallimento della __________
D. Contro
la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravata la debitrice
sostenendo di avere dichiarato all'udienza di contraddittorio l'esistenza di un
accordo con la creditrice che prevedeva il pagamento del debito entro il 31
dicembre 1999.
E. Con
osservazioni 28 dicembre 1999 la __________ ha rilevato che la __________ non
le ha ancora versato fr.1.-- e che gli impegni di pagamento non sono mai stati
osservati dalla debitrice. La creditrice ha poi affermato di non comprendere
l'appello e di contestarlo nel modo più assoluto.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art.
172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore
provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
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L’appellante
adduce di aver ottenuto una dilazione di pagamento prima della pronuncia del
fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la debitrice non ha però
prodotto né in sede pretorile né in sede di appello alcun documento a comprova
della concessione da parte della creditrice della predetta dilazione di
pagamento. Non avendo pertanto provato ex art. 172 n. 3 LEF con documenti di
avere ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento
impugnata non può essere annullata.
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L'appello
6 dicembre 1999 __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato
il fallimento. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
9 settembre 1999 __________ è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
martedì __________ alle ore 10.00.
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La
tassa di giustizia di Fr. 120.–, già anticipata dalla __________ resta a suo
carico.
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È
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
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Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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