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Numero d'incarto:
14.1999.129
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00129
Lugano
12 gennaio
2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 22 ottobre 1999 presentata da
contro
rappr. __________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 24 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con
atto 3 dicembre 1999
ne postula l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 10/13 dicembre 1999 all'appello è stato
concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 22 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 11'080.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 17 novembre 1999 nessuno è comparso.
C. La
__________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere
saldato tutti i debiti in esecuzione e producendo un estratto delle esecuzioni
10 dicembre 1999 dell'UE di Lugano e quattro ricevute sempre dell'UE di Lugano
(doc. da A a E)
considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174
LEF).
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §
36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In
prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato
pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 11'080.-- oltre
accessori. Dalla ricevuta 3 dicembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B) emerge che
l'appellante ha versato a favore della __________ l'importo di fr. 12'196.-- e
che l'esecuzione in oggetto è stata pertanto saldata. Dall'estratto delle
esecuzioni dell'UE di Lugano risultano poi ulteriori tre esecuzioni che secondo
le ricevute del predetto ufficio esecuzione sono state a loro volta saldate
(doc. A, C, D e E).
Sulla
base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che
l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi
creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una
situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento della
__________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
3 dicembre 1999 __________, è accolto.
-
La dichiarazione di fallimento 24
novembre 1999 pronunciata dalla __________ inc. FA.__________, nei confronti
__________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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