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Numero d'incarto:
14.1999.132
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00132
Lugano
28 febbraio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 27 settembre 1999 da
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
al PE n. __________ del 5/13 marzo 1999 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore di Lugano con sentenza 3 dicembre 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con
atto 14 dicembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate
spese e ripetibili;
con osservazioni 14 gennaio 2000 la parte appellata si è opposta al
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/13 marzo 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 9'600.-- oltre interessi
al 7%, indicando quale titolo di credito "contratto di locazione del
9.1.1998 - locazione dovuta per 8 mesi a fr. 1'200.-- al mese a saldo fino al
10.1.99 (periodo dal 10.5.98 al 10.1.99)". L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore sulla base del citato contratto di locazione (doc. A).
B. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sollevato l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva di Respini, visto che non risulta proprietario dell'ente
locato (cfr. doc. 1, estratto RC).
C. Con
sentenza 3 dicembre 1999 il Pretore di Lugano ha rigettato l'istanza adducendo
quale motivo la carenza di legittimazione attiva dell'istante, visto che
proprietario della part. __________RFD di __________ risulta essere tale
D. Con
ricorso [recte: appello] datato 14 dicembre 1999 e spedito il 16 dicembre 1999
(cfr. busta di spedizione) __________ postula l'accoglimento dell'istanza sostenendo
che vi sarebbe identità tra creditore indicato sul riconoscimento di debito e
quello che compare sull'istanza di rigetto. __________ produce pure una
dichiarazione del rappresentante di __________, che a detta dell'appellante
farebbe parte assieme a lui della comunione ereditaria proprietaria
dell'immobile locato.
E. Con
osservazioni 14 gennaio 2000 __________ ha sollevato l'eccezione di tardività
del gravame, l'ultimo giorno utile essendo il 14 dicembre 1999. Il fatto di
avere eventualmente ritirato l'invio raccomandato contenente la sentenza
impugnata dopo qualche giorno di giacenza non influirebbe sull'intempestività.
Nel merito l'appellato ritiene che non sia data legittimazione attiva, visto
che una comunione ereditaria costituisce un litisconsorzio necessario e che non
può essere rappresentata da un solo erede.
considerato
in diritto 1. A norma dell'art. 22 LALEF il termine per l'appellazione è di 10
giorni dall'intimazione dell'atto impugnato .L'intimazione per invio
raccomandato avviene al momento dell'effettiva consegna al destinatario, al più
tardi comunque allo scadere dei 7 giorni di giacenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 124 CPC e giurisprudenza ivi indicata). In
concreto dalla ricerca postale eseguita d'ufficio risulta che l'appellante ha
ritirato la busta contenente la sentenza appellata il 13 dicembre 1999. Il
gravame datato 14 dicembre 1999 e spedito il 16 dicembre 1999 è quindi
tempestivo.
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa
la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta,
op. cit., p. 333). Il documento prodotto da __________ non può quindi, in
questa sede, essere considerato.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 67 ad art. 82 LEF).
c) Per
costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto
costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il
locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). Il locatore deve
provare il regolare adempimento della propria prestazione solo se l'inquilino
la contesta esplicitamente (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n. 117 s. ad art.
82 LEF).
d) In
concreto __________ non ha minimamente contestato il corretto adempimento da
parte di __________ dell'obbligazione derivante dal contratto di locazione.
Quest'ultimo costituisce quindi un valido riconoscimento di debito ex art. 82
cpv. 1 LEF per le pigioni mensili da maggio a dicembre 1998 oltre interessi di
mora al 7% (cfr. doc. A, punto 10). Vi è pure chiara identità fra creditore
figurante sul riconoscimento e quello di cui al PE e all'istanza di rigetto. Il
fatto che __________ non sia proprietario dell'ente locato è, ai fini della presente
procedura, assolutamente ininfluente. Il rapporto obbligatorio tra le parti non
è condizionato dalla situazione dal profilo dei diritti reali dell'immobile
locato. Al locatore incombe unicamente di mettere a disposizione del conduttore
l'oggetto del contratto, cosa che in casu ha fatto. Con che modalità __________
sia riuscito a farlo (quale proprietario, sublocatore, comodatario, membro di
una comunione ereditaria o quant'altro) non ha nessuna importanza. La qualità
di riconoscimento di debito del contratto rimane inalterata.
- L’appello 14 dicembre 1999 di __________ va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF,
pronuncia I. L’appello 14 dicembre 1999 __________
__________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 dicembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano è
così riformata:
“1. L’istanza
è accolta. L'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n.
__________ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia di fr. 180.-- è posta a carico di __________ che rifonderà a
__________ fr. 150.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
150.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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