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Numero d'incarto:
14.1999.20
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00020
Lugano
22 ottobre 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 gennaio
1999 da
(patr. dallo
Studio legale __________)
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 18 febbraio
1999 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
800.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 8 marzo 1999 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 7 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano lo Studio
__________ ha escusso l’__________ per l’incasso di fr. 56’445 oltre interessi
al 5% dal 1. novembre 1998 e fr. 6’390 oltre interessi al 5% dal 1. novembre
1998, indicando quale titolo di credito: 1) nota d’onorario del 6.11.97 - 2)
nota d’onorario del 6.11.97.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su due convenzioni stipulate il 29 ottobre
1997, con cui l’escussa ha riconosciuto di dovere pagare per piani di
canalizzazione e per studi eseguiti per una futura edificazione fr. 6’390.--
risp. 56’445.-- entro la fine di dicembre 1997 (doc. B e C).
C. All’udienza
di contraddittorio del 18 febbraio 1999 per la parte escussa nessuno è
comparso. Con telefax inviato il 17 febbraio 1999 alle ore 22.05
l’amministratore della debitrice __________ aveva chiesto alla Pretore il
rinvio dell’udienza a causa di un’influenza/affezione bronchiale, comunicando
di essere impossibilitato ad uscire di casa e che il certificato medico sarebbe
stato inviato separatamente.
D. Con
sentenza 18 febbraio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, non ha
ammesso la domanda di rinvio dell’udien-za formulata dall’amministratore
__________ via fax il giorno medesimo
del dibattimento, essendo essa tardiva ed ingiustificata ai sensi dell’art. 136
CPC. La prima giudice ha rilevato che questo modo di procedere è prassi
corrente dell’amministratore __________. Le convenzioni doc. B e C. sono poi
state ritenute in prima sede validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF,
per cui l’istanza del creditore è stata accolta.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa contestando da
un canto il mancato rinvio dell’udienza da parte della prima Giudice, la quale
si è basata su precedenti rinvii in cause completamente distinte dalla presente
procedura. D’altro canto la debitrice ha sostenuto che la sentenza è fondata su
documenti proposti solo dalla parte procedente, senza considerare che non le
era stato possibile produrre alcun documento se non di persona e che ciò non
aveva potuto avvenire per il primo motivo, ossia per la malattia di
__________.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) Secondo l’art..136 CPC la parte o il
suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi
gravi, in particolare per malattia o infortunio.
Se
è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono
sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può
pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività,
è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato (CCC sentenza 16
settembre 1999 in re C. E. R. c. S.C.T.)
b)
Nel caso di specie l’appellante si è limitata a sostenere che
l’amministratore __________ aveva avuto un’attacco d'influenza/affezione
bronchiale e che pertanto non era stato in grado di uscire di casa, senza però
comprovare questa sua affermazione. Il promesso certificato medico non è
infatti mai stato prodotto né in sede pretorile né in questa sede. Di
conseguenza non è possibile ammettere l’esistenza di un grave impedimento,
rispettivamente la violazione del diritto di essere sentito da parte della
prima Giudice.
- a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
b) Come
ritenuto in prima sede i doc. B e C costituiscono validi titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
8 marzo 1999 dell’__________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 136 CPC e 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
8 marzo 1999 dell’__________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’__________
la quale rifonderà a __________ e __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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