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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.31
Data decisione, Autorità:
22.11.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00031
Lugano
22 novembre
1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 1. febbraio 1999 da
rappr. dal __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21/25 gennaio 1999 dell'UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 marzo 1999 ha così
deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 400.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 26 marzo 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza,
con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30 aprile 1999 la parte appellata si
è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 12 novembre 1999 il
__________ ha chiesto all'UE di Lugano l'annullamento dell'esecuzione in esame
n. __________;
considerato come la procedura sia così divenuta priva
d'oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto;
considerato che le parti non hanno comunicato accordo
alcuno;
pronuncia
L'appello 26 marzo 1999 di __________, è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico del __________, che rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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