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Numero d'incarto:
14.1999.43
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00043
Lugano
27 settembre 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1999
da
rappr.
da __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 febbraio 1999 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 16
aprile 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in
esame è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.--
a titolo di indennità .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 26 aprile 1999 ha
postulato la reiezione dell’istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 27 febbraio 1999 dell'UE di Lugano il __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 30’958.80 oltre interessi al 6,5 % dal
1° maggio 1997 e fr.6’392.50, indicando quale titolo di credito " Imposta
comunale 1991 e interessi aggiornati sino al 30.4.1997 + tassa diffida
(31.8.1996) ". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul conteggio relativo all’imposta comunale per
il 1991 (doc. A), allestita sulla base della tassazione cantonale (doc. D) ed
al calcolo degli interessi di ritardo (doc. G e H ).
C. All'udienza
di contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di
aver richiesto il riparto degli importi fiscali dovuti da ogni singolo coniuge,
riparto contro il quale è stato interposto reclamo. Di conseguenza l’imposta di
cui si chiede la corresponsione non sarebbe ancora esigibile.
D. Con
sentenza 16 aprile 1999 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF. Il Segretario Assessore ha respinto l’eccezione
sollevata dalla convenuta ritenendo che i coniugi rispondono solidalmente per
l’imposta complessiva della famiglia.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata in data 26 aprile 1999
__________ postulandone l’annullamento. L’appellante rimprovera al primo
giudice di non aver ritenuto l’eccezione dalla stessa sollevata in merito
all’inesigibilità del credito fiscale, non potendosi invocare la responsabilità
solidale tra i coniugi sia perché ha chiesto ed ottenuto il riparto d’imposta,
sia in considerazione dello stato d’insolvenza del marito.
F. La
parte appellata non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se
il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80
LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza
materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad
art. 385 CPC).
-
Nel
caso di specie il __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________
sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1991 effettuato sulla
base della notifica di tassazione 24 luglio 1995 (doc. D), nonché sul relativo
conteggio degli interessi di ritardo (doc. G e H) Per l’art. 10 cpv. 3 v LT,
applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92
precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1°
gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono
solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la
responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di
essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della
tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti
risulta che il 14 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno ottenuto il riparto
delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1991/92, riparto
contro il quale l’escussa ha interposto reclamo il 5 febbraio 1998. Il
__________ ha omesso di produrre la decisione cresciuta in giudicato sul
riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.
Quindi al momento della notifica del PE non era ancora possibile determinare
l’ammontare dell’imposta comunale dovuta da __________ e pertanto la
documentazione prodotta, segnatamente conteggio relativo all’imposta comunale
per l’anno 1991 effettuato sulla base della notifica di tassazione 24 luglio
1995 nonché il conteggio degli interessi di ritardo, non costituisce valido
titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti dell’escussa.
-
Resta
riservata per il Comune di __________ la reiterazione dell’istanza ove
disponesse della decisione cresciuta in giudicato, nel frattempo emessa.
-
L’appello
26 aprile 1999 di __________, va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità di prima sede, siccome protestate, seguono la
soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano
indennità di appello perché non richieste.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF,
10 vLT
pronuncia
- L’appello
26 aprile 1999 di __________, è accolto.
Di
conseguenza i punti 1. e 2. della sentenza 16 aprile 1999 del Segretario
Assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, sono così riformati:
“1. L’istanza
è respinta
-
La
tassa di giustizia in fr. 210.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico del __________ con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a
titolo di indennità .”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico del __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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