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Numero d'incarto:
14.1999.44
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00044
Lugano
27 settembre 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a
procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1999 da
rappr. da __________
contro
tendente ad ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27
febbraio 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il
Segretario Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 16 aprile 1999 ha
così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in
esame è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
500.-- a titolo di indennità .”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da __________ che con atto 26 aprile 1999 ha
postulato la reiezione dell’istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________
del 27 febbraio 1999 dell'UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per
l'incasso di fr. 30’958.80 oltre interessi al 6,5 % dal 1° maggio 1997 e
fr.8’981.05, indicando quale titolo di credito " Imposta comunale 1992 e
interessi aggiornati sino al 30.4.1997 + tassa diffida (31.8.1996) ".
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda
la sua pretesa sul conteggio relativo all’imposta comunale per il 1992 (doc.
A), allestita sulla base della tassazione cantonale (doc. D) ed al calcolo
degli interessi di ritardo (doc. F e H ).
C. All'udienza di
contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di aver
richiesto il riparto degli importi fiscali dovuti da ogni singolo coniuge,
riparto contro il quale è stato interposto reclamo. Di conseguenza l’imposta di
cui si chiede la corresponsione non sarebbe ancora esigibile.
D. Con sentenza 16
aprile 1999 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha accolto
l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF. Il Segretario Assessore ha respinto l’eccezione sollevata
dalla convenuta ritenendo che i coniugi rispondono solidalmente per l’imposta
complessiva della famiglia.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravata in data 26 aprile 1999 __________
postulandone l’annullamento. L’appellante rimprovera al primo giudice di non
aver ritenuto l’eccezione dalla stessa sollevata in merito all’inesigibilità
del credito fiscale, non potendosi invocare la responsabilità solidale tra i
coniugi sia perché ha chiesto ed ottenuto il riparto d’imposta, sia in
considerazione dello stato d’insolvenza del marito.
D. La parte appellata
non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
-
Ex art. 80 LEF
quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate
alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali,
le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il
territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il giudice del
rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito
dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non
rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale
del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385
CPC).
-
Nel caso di specie
il __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sul conteggio
relativo all’imposta comunale per l’anno 1992 effettuato sulla base della
notifica di tassazione 24 luglio 1995 (doc. D), nonché sul relativo conteggio
degli interessi di ritardo (doc. F e H) Per l’art. 10 cpv. 3 v LT, applicabile
alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92 precedente
all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio
1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono
solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la
responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di
essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della
tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti
risulta che il 14 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno ottenuto il riparto
delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1991/92, riparto
contro il quale l’escussa ha interposto reclamo il 5 febbraio 1998. Il
__________ ha omesso di produrre la decisione cresciuta in giudicato sul
riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.
Quindi al momento della notifica del PE non era ancora possibile determinare
l’ammontare dell’imposta comunale dovuta da __________ e pertanto la
documentazione prodotta, segnatamente conteggio relativo all’imposta comunale
per l’anno 1992 effettuato sulla base della notifica di tassazione 24 luglio
1995 nonché il conteggio degli interessi di ritardo, non costituisce valido
titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti dell’escussa.
-
Resta riservata per
il __________ la reiterazione dell’istanza ove disponesse della decisione
cresciuta in giudicato, nel frattempo emessa.
-
L’appello 26 aprile
1999 di __________, va di conseguenza accolto.
Tassa di giustizia e
indennità di prima sede, siccome protestate, seguono la soccombenza (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità di appello
perché
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF, 10 vLT
pronuncia
- L’appello 26 aprile
1999 di __________, è accolto.
Di conseguenza i punti 1.
e 2. della sentenza 16 aprile 1999 del Segretario Assessore della Pretura di
Lugano, sezione 5, sono così riformati:
“1. L’istanza
è respinta
-
La
tassa di giustizia in fr. 210.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico del __________ con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a
titolo di indennità .”
-
La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a carico del __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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