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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.47
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00047
Lugano 13 agosto 1999B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 febbraio 1999 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/14 gennaio 1999 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, é respinta in via provvisoria per fr. 18’747.20 oltre interessi al 5% come segue:
dal 31.07.1998 su fr. 4’686.80
dal 31.08.1998 su fr. 4’686.80
dal 30.09.1998 su fr. 4’686.80
dal 31.10.1998 su fr. 4’686.80
e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 maggio 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 26 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’11/14 gennaio 1999 __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 31.07.1998, fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 31.08.1998, fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 30.09.1998 e fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 31.10.1998, indicando quale titolo di credito: “Offene Rechnungen und Kommissionen gemäss Aufstellung Forderungsverinbarung des Schuldners.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 8 luglio 1998 redatto in lingua inglese (doc. B).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza sostenendo che il doc. B costituisce unicamente una proposta di pagamento indirizzata alla procedente, la quale non vi ha però mai aderito.
D. Con sentenza il segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto l’istanza ritenendo il doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit.. in Rep 1989 p. 331).
c) Ex art. 21 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana.
I documenti allegati non redatti nelle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.
Resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico.
d) In casu il documento doc. B, redatto in lingua inglese, non è stato inoltrato con la relativa traduzione in italiano, per cui ex art. 21 LALEF va ritenuto come non prodotto. In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e di conseguenza la sentenza pretorile riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 21 LALEF
pronuncia
I. L’appello 3 maggio 1999 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è così riformata:
“1. L’istanza 11 febbraio 1999 della __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 100.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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