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Numero d'incarto:
14.1999.63
Data decisione, Autorità:
11.02.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00063
Lugano
11 febbraio
2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 maggio 1999 da
patr. dall'__________
contro
patr. dall'__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 12 febbraio 1999 dell'UEF di Locarno;
sulla cui istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 18 giugno
1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria
l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno per l'importo di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
1999 e fr. 110.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giudizio per
complessivi fr. 350.--, da anticipare all'istante, sono poste a carico del
convenuto, il quale rifonderà a __________ fr. 1'100.-- a titolo di
ripetibili."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 2 luglio
1999 ha postulato la
reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30
luglio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e
ripetibili;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 7/8 luglio 1999 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata
irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 12 febbraio 1999 dell'UEF di Locarno
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 100'000.-- oltre
interessi al 5% dal 1, gennaio 1999, indicando quale titolo di credito: "
Convenzione 16 aprile 1996".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una convenzione sottoscritta
dalle parti il 16 aprile 1996 (doc. A) del seguente tenore:
"…………………
-
Il ___________ si impegna a rimborsare il debito nei confronti del
Signor __________, mediante un versamento "una tantum" di fr.
100'000.-- (centomila), segnatamente come indicato nei punti seguenti.
-
La tacitazione di fr. 100'000.-- dovrà avvenire entro il 31
(trentuno) dicembre 1998 (millenovecentonovantotto), riservata già sin d'ora
una proroga fondata su giustificati motivi.
Il
pagamento avverrà ratealmente in contanti, oppure mediante controprestazioni
fino a concorrenza dell'importo complessivo di fr. 100'000.-- (centomila), da
attestare tramite apposito conteggio da sottoscrivere dalle parti.
Il
__________ rinuncia qui formalmente a richiedere interessi sino alla fissata
scadenza del 31 dicembre 1998.
…………."
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha rilevato che la
convenzione doc. A costituisce un riconoscimento di debito soggetto a
condizione. Secondo la clausola n. 3 la tacitazione di fr. 100'000.-- doveva
avvenire entro il 31 dicembre 1998, riservata una proroga fondata su
giustificati motivi. Il debitore ha affermato di avere ripetutamente
sollecitato una proroga poiché vista la sua precaria situazione finanziaria non
era in grado di ossequiare l'accordo preso. La condizione dell'eventuale
sorgere di giustificati motivi si è pertanto avverata. L'escusso ha poi
sostenuto che la predetta clausola n. 3 prevede anche il pagamento tramite
controprestazioni fino a concorrenza dell'importo complessivo di fr. 100'000.--.
Avendo egli concluso diversi contratti d'assicurazione tramite il creditore,
questi ha tratto vantaggi economici rilevanti che sono da porre in
compensazione sull'importo complessivo dovuto.
D. Con sentenza 18 giugno 1999 il Pretore di Locarno-Città ha ritenuto
la convenzione doc. A valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima
sede la condizione eccepita dall'escusso è stata considerata non una condizione
per l'esigibilità del credito, bensì una semplice facoltà attribuita al procedente
di concedere, se del caso, una proroga per il pagamento oltre la scadenza del
31 dicembre 1998, che non è però stata accordata. D'altro canto, ha argomentato
il primo Giudice, la convenzione non specifica quali siano i "giustificati
motivi" che avrebbero dovuto portare alla proroga e non è compito del
Giudice del rigetto di effettuare un'interpretazione di tale clausola. Inoltre
l'escusso non ha provato tramite documenti l'eventuale parziale o totale
azzeramento del debito in applicazione della clausola 3 cpv. 2 della
convenzione in seguito a sue controprestazioni nei confronti del procedente.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) Il pagamento può avvenire anche tramite compensazione. L'esistenza,
l'importo e l'esigibilità della contropretesa devono essere solo resi
verosimili, una prova liquida non è necessaria (Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 93 ad art. 82 LEF).
d) Dall'esame della clausola n. 3 della convenzione doc. A si evince,
senza necessità di interpretazione alcuna, l'impegno incondizionato assunto
dall'escusso di tacitare il suo debito di fr. 100'000.-- nei confronti del
procedente entro il 31 dicembre 1998. Che __________ si sia riservato la
facoltà, nel caso di giustificati motivi, di concedere una proroga non esime
__________ dall'adempimento dell'impegno assunto entro il termine fissato.
D'altro canto dalla documentazione agli atti non risulta che il creditore abbia
accordato proroga alcuna e nemmeno è possibile identificare quali potevano essere
i "giustificati motivi" per la concessione di una eventuale proroga,
ritenuto comunque che la conclamata precaria situazione finanziaria dimostrata
dai 3 ACB agli atti è inidonea a sostanziare l'insorgenza di giustificati
motivi nel senso del patto 3 della convenzione doc. A.
L'escusso
ha poi eccepito la compensazione con vantaggi economici raggiunti dal
procedente tramite la conclusione di contratti assicurativi, senza tuttavia
produrre alcun conteggio sottoscritto dalle parti, come previsto nella clausola
n. 3 al capoverso 2 della convenzione doc. A, atto a rendere verosimile
l'esistenza e l'ammontare di controprestazioni idonee a ridurre risp. ad
azzerare il debito in oggetto. Le eccezioni sollevate dall'escusso vanno quindi
respinte.
Costituendo
la convenzione doc. A un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, il primo
Giudice ha correttamente accolto l'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L'appello 2 luglio 1999 di __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia
-
L'appello
2 luglio 1999 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________ il quale rifonderà a __________ fr. 1'100.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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