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Numero d'incarto:
14.1999.67
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00067
Lugano
18 ottobre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 maggio
1999 da
patr. dall’avv.
contro
patr. dall’avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 20/22 aprile 1999 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 30 giugno 1999 ha così deciso:
"1 L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 320.--,
da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere
a controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 12 luglio 1999
ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 agosto 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/22 aprile 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 50'000.-- oltre interessi
al 5% dal 5 luglio 1996, fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 luglio 1997
e fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 luglio 1998, indicando quale titolo
di credito: "Riconoscimento di debito."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una convenzione sottoscritta
dalle parti il 26 giugno 1991 (doc. A) del seguente tenore:
" Lugano,
26.6.1991
Convenzione
privata
Parti:
Premesso
a) la sig.ra __________ è proprietaria di no. 150
azioni da nom. Fr. 1'000.-- cadauna al portatore della società __________
__________.
b) Il signor __________ è proprietario di no. 150
azioni da nom. Fr. 1'000.-- cadauna al portatore della medesima società.
c) Le
azioni sono interamente liberate.
d) È intenzione delle parti procedere alla definizione
della posizione della sig.ra __________ mediante cessione da parte di quest'ultima,
al figlio del signor __________, della sua quota azionaria.
Ciò
premesso si conviene quanto segue:
-
La signora __________ si impegna a vendere al
signor __________, che si impegna ad acquistare no. 150 azioni al portatore da
fr. 1'000.-- cadauna interamente liberate del __________
-
Il pagamento del prezzo pattuito in fr. 500'000.--
(cinquecentomila) a corpo avverrà mediante pagamento rateale annuale di fr.
50'000.-- (cinquantamila) cadauno, la prima volta il 30 giugno 1991 e così di
seguito alla medesima scadenza ogni anno, al conto del dott. __________. È
esclusa la corresponsione di interessi sulle rate, tranne che eventuali
interessi di ritardo.
-
La prima rata potrà essere soluta mediante consegna
di uno o più capi di pellicceria di corrispondente valore (vedi inventario
febbraio 1991) più ICA; su scelta della signora __________. Eventuali differenze
verranno saldate dal sig. __________ entro il 31.12.1991.
Le azioni
rimarranno depositate a titolo fiduciario presso il dott. __________, il quale
avrà le mansioni di fiduciaio con l'autorizzazione di consegnarle solo al
pagamento del saldo completo.
Durante il periodo del deposito le azioni
rimarranno di proprietà della signora __________i che eserciterà i suoi diritti
di azionista per il tramite dell'avv. __________ o, o di successore nel patrocinio,
che agirà nell'interesse della società così come l'altro azionista.
- A garanzia del pagamento il signor __________ si
dichiara inanzitutto debitore solidale con il figlio __________ per il
pagamento di tutte le rate; inoltre il signor __________ depositerà presso il
__________ no. 9 (nove) vaglia cambiari da lui firmati come debitore
dell'importo di fr. 50'000.-- l'uno, con le scadenze contrattuali, la prima il
30 giugno 1992 e così di seguito. Al pagamento della rata corrispondente il
dott. __________ restituirà l'effetto relativo al sig. __________. In caso di
mancato pagamento entro il 5 luglio di ogni anno l'effetto verrà invece inviato
dal dott. __________ al legale rappresentante della sig.ra __________. In caso
di mancato pagamento di una rata la sig.ra __________i ha la facoltà di rescindere
il presente contratto trattenendo le rate eventualmente già pagate che
rimarranno acquisite alla venditrice a titolo di pena di recesso.
Tale volontà potrà essere notificata per scritto
al dott. __________ con copia al signor __________ al più presto al 1.
settembre di ogni anno."
-
È data ovviamente facoltà di pagamento anticipato da
parte del signor __________, senza oneri né diritti supplementari.
-
Le spese della presente convenzione sono a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, limitatamente al bollo cantonale. Per
essi pagherà la società (il bollo cantonale)".
Oltre
alla vendita delle azioni, la procedente si è impegnata a cedere all'escusso
incluso nel prezzo delle azioni il suo credito correntista verso la SA (v.
aggiunta alla convenzione doc. A).
Con
l'esecuzione in esame la procedente pretende il pagamento delle rate per gli
anni 1996, 1997 e 1998.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che in casu
sono applicabili le norme generali del contratto di compravendita con la
particolarità che la venditrice ha mantenuto la proprietà delle azioni e i diritti
dell'azionista. Le azioni di una società anonima al portatore sono cartevalori,
che incorporano i diritti dell'azionista, ossia il diritto di una quota del
capitale sociale e i diritti di partecipazione quale societario alla società.
Dal momento che la società è stata sciolta e dichiarata in fallimento i diritti
dell'azionista sono estinti e le azioni annullate. La prestazione della
venditrice è pertanto divenuta impossibile sia per sua colpa oppure indipendentemente
dalla sua volontà. Subordinatamente l'escusso ha osservato che quando il
rapporto tra prestazione e controprestazione, in seguito ad un imprevisto
cambiamento delle circostanze, è divenuto chiaramente sproporzionato, il
contratto può essere considerato decaduto in seguito alla clausola rebus sic stantibus.
D. Con sentenza 30 giugno 1999 la Segretaria assessore della Pretura di
Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che in via di principio
la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF. In seguito al fallimento del ____________________ le azioni hanno però
perso completamente di valore. Di conseguenza è data una oggettiva
impossibilità ad adempiere il contratto di cui al doc. A, la consegna delle
azioni non potendo più avvenire, le medesime essendo state annullate.
In
prima sede è stato rilevato che vi è una certa responsabilità della procedente
nella messa in liquidazione risp. nel fallimento della predetta società,
parimenti l'escusso è inadempiente, il mancato pagamento delle rate annuali
pattuite risalendo ad una data ben anteriore a quella della messa in liquidazione,
non avendo egli più corrisposto alcunché a far tempo da giugno 1996. Di
conseguenza l'art. 97 CO non è direttamente applicabile, né può entrare in
linea di conto una combinazione con l'art. 119 CO, l'unica soluzione
praticabile essendo un'applicazione dell'art. 97 CO, in relazione con l'art. 44
CO. La determinazione di un eventuale risarcimento ex art. 44 CO sfugge
tuttavia al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui
l'istanza non può essere accolta, la pretesa non potendo essere considerata
liquida e dovendo, se del caso, essere sottoposta al giudice in procedura ordinaria
per l'accertamento.
E.
Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso,
si dirà in seguito.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, pure
in seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 337/338 con riferimenti).
Anche
un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,
ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) Il contratto di compravendita doc. A, di tenore al limite del
comprensibile, non consente conclusioni univoche, non potendosi estrapolare
solo qualche clausola senza considerarne anche altre. Infatti pure la clausola
di pagamento non appare liquida, avuto riguardo alla complessità delle altre
clausole, in particolare alla questione a sapere se i rischi connessi con
l'acquisto delle azioni siano passati all'escusso oppure siano rimasti alla
venditrice.
Orbene
il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non
permette un'indagine approfondita tesa a stabilire quale sia stata la reale
volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto doc. A,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario.
In
questa sede la clausola riferita al pagamento è pertanto ben lungi dal
costituire un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti
dell'acquirente per le rate del prezzo di acquisto rimaste impagate e ora poste
in esecuzione dalla venditrice.
L'istanza
20 maggio 1999 di __________ è stata quindi correttamente respinta in prima
sede.
- L'appello 12 luglio 1999 di __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia:
-
L'appello 12 luglio 1999 di __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà a
__________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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