AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1999.71
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00071
Lugano
20 aprile
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera
di fallimento formulata il 15 luglio 1999 da
Amministrazione
fallimentare __________
rappr.
dal curatore del fallimento dott. __________, a sua volta patrocinato dall’avv.
__________, dall'avv. __________, e dall’avv. __________
volta al
· riconoscimento
della graduatoria italiana del fallimento principale aperto in Italia a carico
del dott. __________ con decreto di fallimento 16 novembre 1992 del Tribunale
di Milano, riconosciuto in Svizzera con decreto 9 agosto 1993 di questa Camera
e contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera
· messa a
disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante
dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero;
richiamato il decreto presidenziale 9 agosto 1999 e il rapporto 9
marzo 2000 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Con
decreto 9 agosto 1993 questa Camera ha riconosciuto in Svizzera la declaratoria
di decozione 16 novembre 1992 del Tribunale di Milano nei confronti del dott.
__________, con effetto dal 18 agosto 1993 alle ore 10 sui beni siti in
Svizzera.
B. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano è stato incaricato della
liquidazione del fallimento secondario.
C. La
graduatoria nel fallimento secondario, depositata il 22 novembre 1999, è
cresciuta in giudicato. I soli crediti entranti in linea di conto sono i
contributi condominiali di fr. 1'828.10 a favore della Comunione dei condomini
della Residenza __________. Pro memoria sono stati elencati cinque creditori
chirografari: __________ per fr. 84'306.--, avv. __________ per fr. 8'083.90,
__________ per fr. 8'500.--, avv. __________ per fr. 87'400.-- e avv.
__________ per fr. 65'877.20.
D. Con
ordinanza presidenziale 9 agosto 1999 è stata data facoltà agli eventuali
creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del
fallimento principale in Italia tenga adeguatamente conto dei loro crediti. Con
atto 20 settembre 1998 (recte: 1999) __________ ha osservato che il suo credito
di fr. 84'306.-- non figura nella graduatoria del fallimento secondario, benché
sia stato insinuato il 4 aprile 1996.
E. Con
istanza 15 luglio 1999 di riconoscimento della graduatoria italiana del
fallimento principale aperto in Italia a carico del dott. __________,
l'amministrazione fallimentare principale ha chiesto la messa a disposizione
del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero, nel
senso di:
-
autorizzare l'Ufficio
dei fallimenti a trasferire in Italia, a favore del fallimento __________ ogni
somma risultante, al momento della sentenza, sui conti correnti della massa
fallimentare presso la __________ e la __________;
-
mantenere in essere
il conto corrente __________ o presso la __________, a garanzia del ristorno di
eventuali futuri debiti in Svizzera riconducibili alla causa giudiziaria
pendente davanti al tribunale civile di prima istanza di Ginevra. La disputa
trae origine dall'azione di accertamento dell'inesistenza del credito vantato
da __________ nei confronti della __________ e dalla contestuale azione riconvenzionale
della massa fallimentare, con cui è chiesta la condanna della banca per
l'importo di Lit. 54'179'910'568. Il credito, a mente dell'amministrazione
fallimentare, risulterebbe da un certificato di credito emesso il 2 ottobre
1991 dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la __________, il cui
mancato pagamento ha provocato il fallimento di __________ il 16 novembre 1992.
F. Con
atto 9 marzo 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha indicato un
"totale attivo presumibile" di complessivi fr. 16'100'903.15 così
composto:
-
avere
in contanti fr.
1'390'542.55
-
avere
su conti bancari da realizzare fr. 14'581'938.--
-
immobili
da realizzare da UF __________ (stima) fr. 128'422.60
-
credito
contestato __________ fr. p.m.
G. L'UF
di Lugano ha contestualmente chiesto l'autorizzazione di poter mettere a
disposizione della Massa fallimentare italiana fr. 9'639'440.-- (avere in conto
n. __________ presso __________, valuta 31 dicembre 1999) e fr. 4'942'498
(avere in conto n. __________ presso la __________, valuta 31 dicembre 1999),
cui va aggiunto quanto risulterà dalla realizzazione dei fondi siti in
__________, arredamento compreso. A titolo precauzionale, l'amministrazione
fallimentare secondaria svizzera è dell'avviso che si debba trattenere
l'importo di fr. 772'306.65, depositato sulla __________, a garanzia degli
onorari, delle spese di causa e delle ripetibili.
Considerato
in diritto:
-
L'istanza
di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento - che si compendia
segnatamente nell'atto 3/8 febbraio 1993 di verifica dei crediti e conseguente
dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento dott.
__________ (doc. 6) - formulata il 15 luglio 1999 dall'Amministrazione
fallimentare principale italiana è volta in sostanza al riconoscimento della
graduatoria italiana del fallimento principale - aperto in Italia a carico del
dott. __________ con decreto di fallimento 16 novembre 1992 del Tribunale di
Milano, riconosciuto in Svizzera con decreto 9 agosto 1993 di questa Camera e
contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera - e alla contestuale
messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo
risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero, salvo le
disponibilità sul conto corrente attivo presso la __________ a garanzia del
ristorno di eventuali futuri debiti in Svizzera connessi al fallimento secondario.
-
Sul riconoscimento della graduatoria straniera
a) Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti garantiti da pegno situato in Svizzera
e quelli di creditori privilegiati qui domiciliati al momento del
riconoscimento ex art. 166 LDIP del decreto straniero di fallimento,
l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del
fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
b) La
messa a disposizione del saldo presuppone in termini cogenti che la graduatoria
straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il
riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art.
513 cpv. 1 CPC).
Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria tenga adeguatamente conto dei
crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento
secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere
sentiti e per loro deve darsi par condicio nei confronti dei creditori omologhi
nello Stato del foro del fallimento principale (Flavio Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato
internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale,
amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).
Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera - per la
quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di
camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC - sia soggetta alla previa
pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere
pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP).
c) Dal
profilo formale, l'amministrazione fallimentare estera dovrà formulare al
tribunale del riconoscimento della graduatoria straniera la domanda volta ad
ottenere siffatta declaratoria e il contestuale trasferimento all'estero
dell'eventuale saldo.
d) Ricevuta
l'istanza, il tribunale del riconoscimento esaminerà se prima facie la
graduatoria estera sia suscettibile in linea di principio di essere
riconosciuta. In caso negativo, il giudice si determinerà indicando gli
elementi carenti che non consentono il riconoscimento: questa decisione - come
peraltro anche quella che respinge la domanda di riconoscimento del fallimento
estero - non acquisisce l'autorità di cosa giudicata materiale e non impedisce
pertanto che la graduatoria straniera possa essere messa in consonanza con la
disciplina svizzera in un momento successivo (FF 1983 I 429 s., n. 210.5; Pierre-Robert
Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé
sur la faillite internationale, Collana CEDIDAC vol. 18, Losanna 1991, p. 102; Bernard
Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 2. ediz., Basilea e Francoforte sul Meno 1997, n. 5 all'art. 174
LDIP). In caso affermativo, ossia superato l'esame prima facie, il giudice
ordinerà la pubblicazione sul FUSC e sul FUC di un'ordinanza che inviterà gli
eventuali creditori con domicilio in Svizzera, insinuatisi nel fallimento
principale aperto all'estero, ad indicare in conformità dell'art. 173 cpv. 3
LDIP se la graduatoria fallimentare estera tiene adeguatamente conto dei loro
crediti. Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria
estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare
in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
(Cometta, op. cit., p. 216 s.).
e) Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale
graduatoria:
-
è conforme ai
principi fondamentali del diritto svizzero. Occorre tener conto che la riserva
dell'ordine pubblico ex art. 27 cpv. 1 LDIP è sempre data (Paul Volken, IPRG Kommentar,
Zurigo 1993, n. 20 all'art. 173 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 3 all'art. 173 LDIP;
Stephen Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul
Meno 1996, n. 7 all'art. 173 LDIP);
-
tiene adeguatamente
conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel
senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in
cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;
-
è esente da
situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone
domiciliate o con sede in Svizzera. Non è discriminatoria l'imposizione di
indicare il credito nella valuta dello Stato del fallimento principale, sul
modello dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF (Cometta, op. cit., p. 217).
f) Nel
caso di specie, la graduatoria estera del fallimento è stata depositata al
Tribunale civile e penale di Milano, Sezione fallimenti, l'8 febbraio 1993 e
risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge che
essa non tenga adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate
o con sede in Svizzera e nemmeno si danno censure in tal senso. Non sembra che
questi crediti siano trattati diversamente da quelli di creditori dello Stato
in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati,
né che si diano situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei
confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera. Nulla osta pertanto al
riconoscimento della graduatoria fallimentare principale italiana.
- Sulla
messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo
risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero
a) L'Amministrazione
fallimentare principale italiana del fallimento riferito al dott. __________ ha
chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del
fallimento secondario svizzero, salvo il conto corrente creditore intestato a
__________ presso la __________ volto a garantire la rifusione di eventuali
futuri debiti in Svizzera riconducibili alla causa giudiziaria pendente davanti
all'autorità giudiziaria ginevrina. Si tratta della disputa connessa all'azione
di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da __________ nei
confronti della __________ e dalla contestuale azione riconvenzionale della
massa fallimentare, con cui è chiesta la condanna della banca __________ per
l'importo di Lit. 54'179'910'568.
b) Per
l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata ultimata
la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata la
relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera (nel
caso di specie l'Ufficio dei fallimenti di Lugano) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale tribunale svizzero del riconoscimento
(art. 268 cpv. 1 seconda proposizione LEF). Detto altrimenti, per la messa a disposizione
del saldo occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura
di fallimento secondario e ne pronunci la chiusura in conformità del dettato dell'art.
268 cpv. 2 LEF. Siffatto stadio procedurale nel caso sottoposto a giudizio non
è ancora stato raggiunto. Ne consegue che l'istanza di messa a disposizione del
saldo appare prematura.
- Sulla ripartizione provvisoria
a) L'istanza
di messa a disposizione del saldo, prematura, può essere convertita in istanza
per ripartizione provvisoria degli attivi di compendio della massa fallimentare
secondaria svizzera (Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 all'art. 266), quando vi è una variabile di
ridotta incidenza percentuale per raffronto all'entità del saldo da riversare
al fallimento principale estero e non si giustifica pertanto di attendere la
conclusione formale finale della liquidazione del fallimento secondario
svizzero.
b) Per
l'art. 266 cpv. 1 LEF si può procedere a ripartizioni provvisorie, dopo che sia
trascorso il termine per impugnare la graduatoria, nell'ipotesi che vi siano
giustificate ragioni e che non si dia pregiudizio per la successiva
ripartizione definitiva, compresi il pagamento dei debiti di massa e la
copertura dei costi della procedura di liquidazione fallimentare. L'istituto
della ripartizione provvisoria trova applicazione anche nel fallimento
internazionale ed è disciplinato dai combinati art. 266 cpv. 2 e 263 LEF nonché
dall'art. 82 RUF nel senso che (cfr. sulle modalità della ripartizione
provvisoria M. Staehelin, op. cit., n. 2-5 all'art. 266):
-
l'ufficio
dei fallimenti allestirà uno stato provvisorio di riparto;
-
lo stato provvisorio
sarà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti;
-
il deposito sarà
comunicato a ogni creditore entrante in linea di conto, insieme a un estratto
riguardante il suo riparto;
-
contro lo stato di
riparto provvisorio è dato il rimedio del ricorso ex art. 17 LEF;
-
decorso il termine di
deposito e nell'ipotesi che non si diano impedimenti riconducibili ad
impugnazioni del provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata, l'ufficio dei
fallimenti procederà alle ripartizioni provvisorie.
c) Ragioni
di opportunità inducono a ritenere ingiustificato trattenere oltre 16 milioni
di franchi di disponibilità in attesa della definizione del contenzioso con la
banca __________ quando vi è incertezza solo su valori ben minori che non
dovrebbero superare il milione e mezzo di franchi nella peggiore delle ipotesi
per la massa fallimentare. Ragioni di prudenza consigliano comunque di elevare
la trattenuta precauzionale, prospettata dall'Ufficio dei fallimenti in fr.
772'306.65, ad un importo non inferiore al milione e mezzo di franchi che dovrà
tener conto dell'incidenza delle spese di patrocinio, delle eventuali tasse e
spese giudiziarie nonché delle eventuali ripetibili alla controparte, riferite
ai tre ordini di giudizio ipotizzabili. Sull'esatto ammontare, così come sugli
ulteriori elementi necessari per il giudizio, si dovrà determinare l'UF di
Lugano in sede di deposito dello stato provvisorio di riparto con provvedimento
suscettibile di impugnativa ex art. 17 LEF.
d) L'ufficio
dei fallimenti si determinerà pertanto sulle modalità della ripartizione
provvisoria come ai cons. 4b-c.
- L'istanza
dell'amministrazione fallimentare principale estera nella liquidazione
fallimentare riferita al dott. __________ è accolta sul tema del riconoscimento
della graduatoria estera, mentre è solo parzialmente accolta sulla questione
della messa a disposizione dell'intero saldo della liquidazione fallimentare
secondaria svizzera.
Le
spese procedurali sono a carico della massa fallimentare.
Richiamati gli art. 27,
166 e 173 LDIP; 263, 266 e 268 LEF; 82 RUF; 361 ss. e 513 CPC
pronuncia
- L'istanza
15 luglio 1999 dell'Amministrazione fallimentare dott. __________, è
parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria italiana nel fallimento
principale estero, segnatamente l'atto 3/8 febbraio 1993 di verifica dei
crediti e conseguente dichiarazione di esecutività dello stato passivo del
fallimento dott. __________.
1.2. È
ordinata la ripartizione provvisoria a cura dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, previo provvedimento reso in conformità del cons. 4, compresa la messa
a disposizione dell'anticipazione sul saldo a favore della Massa fallimentare
principale italiana.
-
La
tassa di giustizia in fr. 1'000.-- è a carico della Massa fallimentare
__________.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1, 1.1 e 1.2 di questo dispositivo sul FUSC
e sul FUC.
-
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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