AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1999.73
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00073
(rinvio TF)
Lugano
10 agosto 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. dicembre
1997 da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
(patr. dall’avv.
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 febbraio
1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di
giustizia in fr. 3’000.–, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 15’000.–
a titolo di indennità.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 marzo 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
con
istanza 27 marzo 1998 la procedente ha chiesto la prestazione da parte
dell’escusso di una cauzione processuale di fr. 7’500.–, con protesta di spese
e ripetibili;
con
osservazioni 14 aprile 1998 l’escusso si è opposto alla richiesta di
prestazione di cauzione processuale, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 26/27 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano la __________. ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 5’000’000.–, indicando quale titolo di
credito: “atti illeciti, violazione contrattuale.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una decisione 20 novembre 1997 (doc. A)
emanata dalla __________ (__________), con la quale è stato autorizzato il
ricupero da parte della __________ nei confronti di __________ della somma di
US$ 30’000’000.– oltre interessi del 5.42% dal 20 novembre 1997.
Contemporaneamente è stata autorizzata l’immediata esecuzione della sentenza.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha postulato in via principale la reiezione
dell’istanza, sostenendo – che l’istanza è stata inoltrata oltre tre mesi dopo
la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo;
– che il PE è nullo in
quanto l’UE di Lugano non era competente per emettere un PE da notificare a
Chiasso,
– che la documentazione
prodotta non ossequia i requisiti previsti dall’art. 29 LDIP, mancando agli
atti un esemplare completo ed autenticato della decisione con traduzione
conforme in italiano, l’attestazione di crescita in giudicato della stessa e la
prova dell’avvenuta corretta intimazione della citazione all’escusso;
– che anche i requisiti dell’art.
25 LDIP non risultano adempiuti, mancando la prova della competenza del
Tribunale americano, della crescita in giudicato della sentenza e della compatibilità
della decisione con l’ordine pubblico svizzero.
In
via subordinata l’escusso ha chiesto che l’esecuzione n. __________ e il sequestro
n. __________dell’UE di Lugano vengano dichiarati nulli.
D. Con
sentenza 12 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che la causa di accertamento del credito è
stata promossa il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997. Ritenuto che
il termine di perenzione del PE rimane sospeso fino alla crescita in giudicato
della sentenza di accertamento, già pendente al momento in cui è stato
notificato il PE, la validità di quest’ultimo veniva a scadere il 1. dicembre
1998, ritenuto che contro la sentenza 20 novembre 1997 era possibile presentare
appello entro dieci giorni dalla sua notificazione. In prima sede l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione, presentata il 1. dicembre 1997, è stata
pertanto ritenuta tempestiva, sia per quel che concerne il termine di validità
del PE che per quel che riguarda il termine utile di dieci giorni entro il
quale doveva essere continuata l’esecuzione (art. 279 cpv. 3 LEF).
La
prima giudice ha poi rilevato che ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro
può essere promossa anche nel luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato.
Trovandosi i beni oggetto del sequestro a Lugano, l’eccezione di incompetenza dell’UE
di Lugano è stata respinta.
La
Pretore ha poi rilevato che le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione
della sentenza americana in esame sono stabilite dagli art. 25 ss. LDIP. Sulla
base di una fotocopia del passaporto dell’escusso ed in particolare di una
fotocopia del documento di voto, indicanti alla voce indirizzo: __________,
__________, __________a (doc. C), è stato ritenuto che l’escusso era domiciliato
negli __________ e di conseguenza è stata riconosciuta la competenza
(indiretta) della corte americana. Per quel che concerne i requisiti previsti dall’art.
29 cpv. 1 LDIP per ottenere il riconoscimento della sentenza americana, la
prima giudice ha rilevato che la procedente ha prodotto un esemplare completo
della copia, certificata conforme all’originale dal Cancelliere del Tribunale
distrettuale di __________, del giudizio contumaciale nella causa civile no.
SA–95–CA–159, con apostilla certificante l’autenticità della firma del giudice
secondo la Convenzione 5 ottobre 1961 dell’Aia e la traduzione italiana del
giudizio, certificata conforme all’originale dal notaio __________ (doc. F), documentazione
ossequiante l’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP. In merito alla crescita in giudicato
è stato ritenuto che agli atti è stata prodotta la dichiarazione 8 gennaio 1998
(doc. D), munita della traduzione italiana certificata conforme dal predetto
notaio, attestante che fino a tale data, nel caso SA–95–CA–159, __________ vs.
__________, non è stato presentato appello e certificata dal cancelliere del
Tribunale distrettuale di __________, che vi ha apposto il sigillo della Corte.
Agli atti risulta poi una lettera 16 gennaio 1998 dell’avv. __________ confermante
che la sentenza americana è rimasta inimpugnata (doc. E). In merito alla citazione
dell’escusso la prima giudice ha ritenuto che la notifica degli atti giudiziali
a __________ è avvenuta per via rogatoriale, come risulta dall’attestazione 20
luglio 1996 del Tribunale di appello del Cantone Ticino e dalla dichiarazione
giurata resa __________ davanti alla Corte americana il 31 maggio 1996 (doc.
G), per cui l’escusso era a conoscenza del procedimento avviato dalla
__________nei suoi confronti e quindi in condizione di tutelare i propri
interessi. Per quel che riguarda la pretesa violazione del diritto di essere
sentito, fatta valere dal debitore, la Pretore ha rinviato alle considerazioni
concernenti la citazione. Infine è stata respinta l’eccezione ex art. 27 cpv. 2
lett. c LDIP sollevata da __________s, non avendo egli affermato che una causa
tra le stesse parti e sullo stesso oggetto era già stata introdotta o decisa in
Svizzera o precedentemente decisa in uno Stato terzo.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Con
sentenza 22 dicembre 1998 questa Camera ha riformato la sentenza pretorile,
respingendo l’istanza 1. dicembre 1997 della 50–Off Stores Inc. di rigetto
definitivo dell’opposizione.
H. Tale
sentenza è stata impugnata dalla procedente con ricorso di diritto pubblico 5
febbraio 1999 alla II Corte civile del Tribunale federale, la quale il 14
aprile 1999 ha annullato il giudizio di questa Camera.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 153 CPC l’istituto della
cauzione processuale non trova applicazione nella procedura sommaria di
rigetto. Nella OTLEF nulla è detto sulla cauzione processuale: si tratta di
silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che
impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità
che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto dell’oppo-sizione
legata a termini estremamente brevi. I tempi tecnici legati all’istruttoria
incidentale dell’istanza di cauzione, con il conseguente giudizio e fissazione
di un termine per prestare cauzione, per non parlare dei mezzi d’impugnazione,
convincono che non può esservi spazio per siffatto istituto, né per diritto
federale, né per diritto cantonale (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 332).
b) L’istanza
di prestazione di una cauzione processuale presentata dalla procedente va
quindi respinta.
- a) Ex
art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo
diritto si estingue trascorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è
stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata
promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
b) Nel
caso di specie la causa di accertamento del credito è stata promossa dalla
__________ negli __________ il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997
(doc. A e F). Il PE in oggetto n. __________, notificato all’escusso il 20
agosto 1996 (doc. A), ossia già pendente causa, è rimasto quindi sospeso ex art.
88 cpv. 2 LEF fino alla crescita in giudicato della predetta sentenza di accertamento,
la quale, potendo essere appellata entro 10 giorni (doc. E), è cresciuta in
giudicato il 30 novembre 1997. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
-
dicembre 1997 in esame è pertanto tempestiva sia per quel che concerne il
termine di perenzione del PE, che per quel che concerne il termine di dieci
giorni previsto dall’art. 279 cpv. 3 LEF per continuare l’esecuzione.
-
Ex
art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al
luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Ritenuto che i beni oggetto del
sequestro si trovano a __________, è data la competenza dell’UE di Lugano
-
Tra
la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in
materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie,
per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza
americana in oggetto sono stabilite dagli art. 25 e ss. LDIP.
In
particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in
Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
- a) L’art.
26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere
considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in
Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa
legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato
nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di
controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte
validamente alla competenza dell’autorità estera (lett. b) o il convenuto si è
incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure quando, in caso di
domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente a giudicare la domanda
principale e le due domande sono materialmente connesse (lett. d). Giova qui
ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha
pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e deve essere provata dalla parte
che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen
Berti/Anton Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales
Privatrecht, Basilea 1996, n. 13 ad art. 26 LDIP). Ex art. 149 LDIP le
decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute
in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui il convenuto era
domiciliato oppure vi aveva la residenza abituale. L’art. 149 cpv. 2 LDIP
prevede inoltre la competenza del luogo dell’atto illecito se il convenuto non
era domiciliato in Svizzera.
b) Nel
caso in esame la procedente ha asserito sulla base di fotocopie dei documenti
di voto e del passaporto dell’escusso (doc. C), che questi era domiciliato
negli __________ i al momento dell’introduzione, il 21 febbraio 1995, della
causa civile davanti alla Corte distrettuale di __________ in __________ per
cui era data la competenza del Tribunale americano ex art. 26 lett. a LDIP.
Nell’ambito
dell’udienza di contraddittorio l’escusso non ha contestato di essere stato
domiciliato negli __________ in quel periodo. Dalla fotocopia dell’attestazione
di voto dell’escusso risulta infatti che egli era registrato a __________ in
__________. La fotocopia del passaporto è invece illeggibile. A questo
proposito va poi rilevato che l’escusso con il suo atto di appello ha
confermato di essere stato domiciliato negli __________ al momento
dell’introduzione della predetta causa civile (cfr. punto 9 dell’atto di
appello).
Pertanto
va ritenuta data la competenza (indiretta) della Corte americana che ha
pronunciato la sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento.
- L’escusso
si oppone al riconoscimento della sentenza americana, eccependo che al momento
dell’inoltro della causa civile negli __________ era domiciliato in __________,
per cui la corretta notifica degli atti giudiziari da parte della Corte distrettuale
di __________ sarebbe dovuta avvenire al suo domicilio negli __________.
L’appellante ha negato che vi sia stata regolare notifica a lui o ad un suo
rappresentante degli atti giudiziari concernenti un procedimento pendente negli
__________.
a) Per
l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta
in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente né
secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale,
eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o
meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di
notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme
vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento
dell’introduzione della causa. In vista del riconoscimento della sentenza, nei
rapporti internazionali si pretende una notificazione effettiva almeno della
prima citazione. Notificazione effettiva significa che i documenti da
notificare siano pervenuti fisicamente al destinatario (così Volken, IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, n.
32 e ss. ad art. 27 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décémbre
1987, Basilea et al. 1996 n. 8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz,
Berna et al. 1995, p. 286 e 335; Berti/ Schnyder,
op. cit. n. 12 e 13 ad art. 27 LDIP). La garanzia della citazione regolare ha
per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in
particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del
procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i
propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto
solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (Volken, op. cit. n. 31 ad art. 27 LDIP;
Dutoit, op. cit. n. 8 ad art. 27
LDIP; Berti/Schnyder, op. cit. n.
11 ad art. 27 LDIP). L’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP serve a garantire al
convenuto il suo diritto di essere sentito. Se i requisiti posti non vengono
ossequiati, il riconoscimento della sentenza straniera va rifiutato (Adrian Dörig, Anerkennung und Vollstreckung
US–amerikanischer Entscheidungen in der Schweiz, Diss. 1998, San Gallo, p. 382
e 392).
b) Per
la notifica di atti giudiziari e extragiudiziari americani in materia civile e
commerciale ad un convenuto con domicilio o residenza abituale in Svizzera si
applica la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale,
conclusa all’Aia il 15 novembre 1965 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1.
gennaio 1995 (RS 0.274.131). Questa convenzione, nella forma ratificata dalla
Svizzera, determina i requisiti, che vanno adempiuti affinché la citazione sia
conforme all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP.
c) Nella
sua sentenza contumaciale 20 novembre 1997 relativa a __________ (doc. A) il
Tribunale distrettuale di __________ ha dichiarato che il 13 giugno 1995
l’escusso ha correttamente ricevuto copie certificate della citazione e
dell’atto di causa insieme alle traduzioni autentiche delle stesse
conformemente alla convenzione relativa alla trasmissione all’estero di atti
giudiziali o extragiudiziali in questioni civili o commerciali firmata all’Aia
il 15 novembre 1965 e all’art. 4 della procedura civile delle norme federali
degli __________ (doc. F punto 2). A comprova della notificazione degli atti
giudiziari concernente la procedura sfociata nella predetta sentenza, la
procedente ha prodotto la fotocopia di un’attestazione del Tribunale di appello
del Cantone Ticino 20 luglio 1995 – indicante che il 13 giugno 1996 i documenti
sono stati consegnati a __________ a __________o mediante lettera raccomandata
–, il relativo allegato costituito dalla copia di una ricevuta di ritorno, così
come la traduzione di una “attestazione giurata” di __________ (doc. G).
d) Giusta
l’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP l’istanza di riconoscimento deve essere accompagnata,
in caso di sentenza contumaciale, da un documento dal quale risulti che la
parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare
le proprie difese. Ne risulta, per l’ambito contumaciale, un capovolgimento
dell’onere della prova rispetto alla regola – codificata nell’art. 27 cpv. 2
lett. a LDIP – secondo cui la mancanza di una regolare citazione deve essere
provata dalla parte che si oppone al riconoscimento della decisione straniera (Dutoit, op. cit., n. 4 all’art. 29
LDIP; Berti/Schnyder, n. 4 ad all’art.
30 LDIP; Volken, IPRG Kommentar,
n. 30 all’art. 29 LDIP).
In
casu la procedente, come assevera il Tribunale federale, ha apportato la prova
della citazione regolare della controparte. Innanzi tutto la sentenza contumaciale
del 20 novembre 1997 menziona che il 13 giugno 1995 l’escusso ha ricevuto le
copie certificate della citazione e dell’atto di causa con le traduzioni autentiche.
Inoltre la copia dell’attestazione del Tribunale di appello del 20 luglio 1995
certifica che gli atti giudiziari sono stati rimessi all’escusso il 13 giugno
1995 tramite lettera raccomandata. Infine, la dichiarazione 31 maggio 1996 di
__________ combinata con i due predetti documenti ufficiali, permette, in applicazione
dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP, di riconoscere la sentenza 20 novembre 1997.
Con riferimento alla predetta dichiarazione di ____________________ non
risultano motivi per metterne in dubbio la credibilità, essendo stata
rilasciata sotto pena di spergiuro e vertendo su fatti constatati personalmente
dal suo autore.
L’istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dalla __________ è stata
quindi correttamente accolta in prima sede.
- L’appello
23 febbraio 1998 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80/81 LEF e 25 e ss. LDIP
pronuncia: I. L’istanza
di prestazione di cauzione 27 marzo 1998 __________, è respinta.
II. L’appello
23 febbraio __________, é respinto.
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 4’500.–, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di __________ s, il quale rifonderà a
__________fr. 12’000.– a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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