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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.8
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00008
Lugano 22 ottobre 1999 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre 1998 da
(patr. dallo studio legale avv. __________)
contro
( patr. dallo studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 18 gennaio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza di rigetto è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato PE è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 gennaio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, la sospensione della procedura ex art. 30 CL, protestate spese e ripetibili;
Ritenuto che – dopo l'introduzione dell'appello, __________ ha prodotto, con scritti 23 marzo e 2 giugno 1999, la sua risposta 3 aprile 1996 insinuata al Tribunale civile di __________, da cui risulta l'immediata contestazione della competenza del giudice adito, e la sentenza 21 gennaio 1999 che ha revocato l'ordinanza ingiuntiva posta a fondamento dell'istanza di rigetto definitivo;
– preso atto di tale produzione, __________ ha comunicato, con scritto 5 ottobre 1999, di ritirare l'esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________;
– l'istanza di rigetto dell'opposizione promossa da __________, così come il gravame in esame, sono quindi divenuti privi di oggetto;
– viste le peculiarità del caso e ritenuto che i documenti decisivi per l'esito della vertenza sono stati prodotti tardivamente ma sarebbero dovuti essere considerati da questa Camera ope legis poiché relativi a trattati internazionali (cfr. sentenza CEF 4 agosto 1998 in re RK c. RG; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep 1971 p. 54), tassa di giustizia e indennità in sede di appello sono a carico di __________(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), mentre in prima sede rimangono a carico di __________ che ha omesso di produrre tutta la documentazione rilevante disponibile a quel momento, segnatamente la risposta 27 giugno 1996 con domanda processuale 23 marzo 1999;
– la domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è inconciliabile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo e, come tale, deve essere dichiarata irricevibile.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 29 gennaio 1999 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
La domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è dichiarata irricevibile.
La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 100.– è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'100.– a titolo di indennità.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.
Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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