AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2000.00013
Data decisione, Autorità:
21.09.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00013
Lugano
21 settembre
2000
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
Segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 gennaio 2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 20/21 ottobre 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza
la Pretore di Lugano con sentenza 11 febbraio 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 febbraio 2000
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata il 27 marzo 2000 ha presentato le sue osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 20/21 ottobre 1999 __________
ha escusso __________ per l’incasso di fr. 183'563.75 oltre interessi al
5% dal 31 agosto 1999, indicando quale titolo di credito: “stipendi /contratto
di lavoro del 14.10.1997”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro per periodo indeterminato
del 14 ottobre 1997 (doc. A) stipulato con la convenuta, nel quale le parti
hanno stabilito l’inizio del rapporto professionale per il 1. novembre 1997,
nell’ipotesi che per tale data egli avesse ottenuto il permesso di lavoro. La
retribuzione annua stabilita era pari a fr. 231'000.-- lordi.
C. Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha evidenziato di aver iniziato
il lavoro solo nel dicembre 1997, avendo ottenuto il permesso all’inizio di tale
mese.
Durante
il rapporto di impiego durato quindi dal dicembre del 1997 all’agosto del 1999,
egli non avrebbe ricevuto gli stipendi per i periodi dicembre 1997-marzo 1998,
gennaio 1999-marzo 1999 e luglio 1999-agosto 1999, oltre alle quote pro rata temporis
della tredicesima mensilità per gli anni 1997 e 1999, per un totale di
complessivi fr. 173'257.50. A tale importo devono essere dedotti fr. 32'821.60
ricevuti dalla __________, una ditta appartenente al gruppo della convenuta. La
parte istante ha ridotto quindi l’importo per il quale richiede il rigetto
dell’opposizione dagli originari fr. 183'563.75 oltre accessori a fr.
140'435.90 sempre oltre accessori.
D. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha asserito che il procedente ha iniziato la
propria attività lavorativa presso di lei solo il 1. aprile 1998, avendo
quest’ultimo nel periodo dal dicembre 1997 al marzo 1998 lavorato
esclusivamente per una terza ditta, la _______________ ditta in nessuna
relazione con la qui convenuta (doc. 5).
Essendo
state versate al procedente dodici mensilità oltre alla pro rata della tredicesima
per il 1998, il credito che quest’ultimo potrebbe vantare sarebbe di soli fr.
58'614.30 (doc. 6). Tale importo sarebbe comunque “da compensare con i danni
causati dall’istante alla convenuta per il suo comportamento sleale”.
A
mente della debitrice in concreto l’inadempimento contrattuale sarebbe confermato
dallo stesso procedente, che come risulta dal doc. 2 ha fatturato prestazioni
professionali nel periodo agosto 1997-marzo 1998 alla ditta __________, senza
far riferimento alcuno al contratto esistente tra di lui e la società qui escussa.
La circostanza che il creditore sino al marzo 1998 lavorasse per la __________
sarebbe inoltre attestata dalle ricevute di rimborso spese rilasciate a
quest’ultima (doc. 3).
Lavorando
per la __________ l’istante avrebbe violato il suo obbligo di fedeltà e le
avrebbe arrecato un danno superiore ai sei miliardi di lire (doc. 7), importo
che deve essere posto in compensazione con le pretese di __________.
E. Con
sentenza 11 febbraio 2000 la Pretore di Lugano ha rigettato l’opposizione,
rilevando che la documentazione versata agli atti costituisce valido riconoscimento
di debito e che le eccezioni sollevate dall’escussa vanno respinte perché non
sostanziate in modo verosimile sulla base di riscontri oggettivi. Dalla lettera
di disdetta del 28 giugno 1999 (doc. E) e dal successivo scritto del 13 luglio
1999 (doc. G) risulterebbe anzi che l’escussa mai abbia criticato, prima d’ora,
l’operato del procedente.
F. Contro
la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata l’escussa con
argomentazioni, che se del caso, verranno riprese in seguito.
G. Il
27 marzo 2000 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in
forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore
di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte
del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Il
contratto di lavoro per periodo indeterminato stipulato tra le parti il 14
ottobre 1997 (doc. A ), mediante il quale l’escussa si è impegnata a versare al
procedente una retribuzione annua di fr. 231'000.--, costituisce in principio
valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le mensilità di
stipendio poste in esecuzione.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto
dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto
deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione di
inadempimento (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
348 con riferimenti)
c) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione,
ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito
(cfr. Panchaud/Caprez, op.
cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito
ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve
essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia
reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 p. 80).
d) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento
contrattuale da parte di __________. Le sue allegazioni in merito a tale
inadempienza, secondo cui il procedente avrebbe iniziato la propria attività
lavorativa presso di lei solo il 1. aprile 1998, avendo nel periodo dal
dicembre 1997 al marzo 1998 lavorato esclusivamente per la __________, non sono
state tuttavia, come già evidenziato correttamente dalla Giudice di prime cure,
sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi.
Innanzitutto
dal conteggio dello stipendio annuale per il 1998, datato 1. gennaio 1998 (doc.
H), risulta che lo stipendio era dovuto al dipendente __________ per l’intero
1998 e non solo per i mesi da aprile a dicembre. La circostanza poi che, come
emerge dalla documentazione prodotta (doc. 2 e 3) e come ammesso del resto
anche dal procedente (cfr. ad 4.1. p. 6 delle osservazioni), tra il mese di dicembre
1997 e il mese di marzo 1998 __________abbia lavorato, in parte, anche per la
__________ e fatturato alla medesima prestazioni per Lire italiane 10'000'000
mensili, non rende sufficientemente verosimile che vi sia stata una violazione
contrattuale da parte del dipendente. Infatti vi è da ritenere che in tale
ipotesi la datrice di lavoro avrebbe sicuramente richiamato il procedente al rispetto
dei suoi obblighi contrattuali, cosa che in concreto non è mai avvenuta.
Il
comportamento della datrice di lavoro, se non la prova certa, è perlomeno un
concreto indizio, perché il giudice del rigetto possa ritenere che tali
prestazioni lavorative fossero state fornite da __________alla __________ per
conto della qui escussa e nell’ambito delle relazioni commerciali esistenti tra
le due società.
Altro
concreto indizio della fondatezza di quanto sostenuto dal procedente è la
circostanza che per il periodo successivo al marzo 1998, al procedente è stato
riconosciuto lo stipendio completo, sebbene questi continuasse a fornire prestazioni
professionali alla __________ (doc. 3). __________ Anche le dichiarazioni
scritte 8 febbraio 2000 di __________e __________ (doc. 4), 8 febbraio 2000 di
__________(doc. 4) e 24 gennaio 2000 di __________ (doc. 7) non inficiano le
suesposte constatazioni, corroborate dalle chiare prove documentali menzionate.
La
parte escussa non è quindi riuscita a rendere verosimile l’inadempimento
contrattuale sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue
allegazioni.
e) L’appellante
ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione asseverando che l’istante
avrebbe violato i suoi obblighi contrattuali di fedeltà, lavorando per la
__________ “a scapito” della __________ e arrecandole un danno superiore ai sei
miliardi di lire.
Dalla
documentazione versata agli atti non risultano tuttavia documenti giustificativi
idonei a stabilire, nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione,
sia la causa che l’ammontare del credito posto in compensazione.
Non
avendo pertanto la parte appellante reso verosimile sulla base di riscontri
oggettivi né la causa, né l’importo delle sue contropretese, anche l’eccezione
di compensazione va respinta.
- Il
procedente, con l’istanza di rigetto, ha ridotto l’importo per il quale
richiede il rigetto dell’opposizione dagli originali fr. 183'563.75 oltre
accessori a fr. 140'435.90 sempre oltre accessori. La giudice di prime cure ha
omesso di considerare tale richiesta, chiaramente indicata nel petitum, per
evidente svista, per cui, sebbene l’appello sia da respingere integralmente, la
sentenza va riformata d’ufficio nel senso richiesto dal creditore, ritenuto che
anche nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può
concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 23 febbraio 2000 della __________, è respinto.
II. I
considerandi 1 e 2 della sentenza 11 febbraio 2000 della Pretore di Lugano sono
riformati d’ufficio nel seguente modo:
"1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del
20/21 ottobre 1999 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria
limitatamente a fr. 140'435.90 oltre interessi al 5% a decorrere dal 31 agosto
1999.
- La
tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ A, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 1'600.-- a
titolo di indennità.”
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà a
__________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione
a: – __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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