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Numero d'incarto:
14.2000.00014
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00014
Lugano
28 marzo 2000/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipenedente
dall'istanza 8 dicembre 1999 presentata da
contro
rappr. da __________
sulla quale
istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22
febbraio 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da martedì 22 febbraio 2000 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 25 febbraio
2000 ne postula l'annullamento;
preso atto che
la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 28 febbraio/1. marzo 2000 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 8 dicembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 3'348.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 2 febbraio 2000 nessuno è
comparso.
C. La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento invocando
di avere concluso verbalmente con la procedente un accordo, secondo il quale
l'importo dovuto sarebbe stato pagato in due rate, la prima di fr. 1'500.--
entro il 31 gennaio 2000 e l'importo residuo a saldo entro il 29 febbraio 2000.
La debitrice ha rilevato che dopo il pagamento della prima rata avrebbe dovuto
inviare per fax alla creditrice copia della ricevuta, dopo di che quest'ultima
avrebbe annullato l'istanza di fallimento in oggetto. Fidandosi di quanto
convenuto telefonicamente l'appellante non si è presentata all'udienza di
contraddittorio del 2 febbraio 2000. Dopo la pronuncia del fallimento, la
debitrice ha contattato telefonicamente la creditrice, sottoponendole quanto
convenuto in precedenza. Quest'ultima ha ammesso di essersi dimenticata di
avvisare la Pretura dopo avere ricevuto il primo acconto di fr. 1'500.--,
dichiarando poi che qualora la ____________________ avesse pagato il 25
febbraio 2000 l'importo di fr. 1'000.-- e ne avesse fatto pervenire via fax la
prova, avrebbe provveduto a far annullare la domanda di fallimento. Effettuato
il pagamento ed inviato il fax con la prova del pagamento di fr. 1'000.--, il
25 febbraio 2000 la creditrice ha inviato alla debitrice uno scritto del
seguente tenore:
"Contratto
N° 6394
Egregio
Signore
Facciamo
riferimento al colloquio telefonico del 1.2.2000 e la informiamo come segue.
Conformemente
all'accordo, a seguito dell'intervenuto pagamento, siamo disposti a sospendere
la procedura di apertura fallimentare nei confronti della sua società.
Ringraziandola
per la sua cortese collaborazione nel voler saldare quanto dovuto, le porgiamo
i nostri più distinti saluti
"
Considerato
in diritto
- Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione.
Dall'atto
di appello si evince che la sentenza di fallimento 22 febbraio 2000 della
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata all'appellante
il 23 febbraio 2000. Con atto 25 febbraio 2000 la __________ ha presentato
appello producendo i doc. da A a G. Con complemento 13 marzo 2000 l'appellante
ha prodotto un elenco dei suoi debiti, un estratto delle esecuzioni in corso e
copia di una lettera dell'AVS. Questi documenti non possono però essere
considerati, poiché inoltrati dopo che il termine di 10 giorni ex art. 174 cpv.
1 LEF per presentare appello era ormai scaduto.
a) Giusta
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono davanti all'autorità giudiziaria
superiore avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere
ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto lo scritto 25 febbraio 2000
inviatogli dalla __________ (cfr. cons. C). Con questo scritto la creditrice,
riferendosi ad un colloquio telefonico avvenuto il 1. febbraio 2000, ossia
anteriormente alla dichiarazione di fallimento, conferma l'intervenuto pagamento,
chiedendo la sospensione del fallimento. Da questa conferma si deduce la
concessione da parte della creditrice di una dilazione di pagamento concordata
anteriormente alla decisione di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo
comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
25 febbraio 2000 __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 22 febbraio 2000 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________,
è annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
cario della __________.
-
Le spese
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della __________
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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