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Numero d'incarto:
14.2000.00018
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00018
Lugano
25 luglio
2000
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 gennaio
2000 da
(patr. dall'avv.
contro
(patr. dall'avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE
n__________ del 26/28 ottobre 1999 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 febbraio
2000 ha così deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
2'500.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 1. marzo 2000 ha
postulato in via principale la reiezione dell'istanza e in via subordinata la
riduzione delle ripetibili a fr. 800.--, protestate tassa di giustizia e
ripetibili di appello;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 2/3 marzo 2000 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 26/28
ottobre 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per
l'incasso di fr. 160'000.-- oltre interessi al 10% dal 30 aprile 1998,
indicando quale titolo di credito: "riconoscimento di debito e cambiali
del 30.4.98."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su tre vaglia cambiari di fr. 40'000.--
ciascuno emessi il 30 aprile 1998 dalla __________ all'ordine di __________ con
scadenza al 30 luglio risp. al 30 agosto 1998 risp. al 30 settembre 1998 (doc.
A, B e C). Il precettante ha poi prodotto una dichiarazione 30 aprile 1998 del
seguente tenore (doc. F):
"__________
Via
(__________)
tel
Lugano 30 aprile 1998
In
data odierna ricevo dal Signor __________, cittadino __________ residente a
La
somma di lire Italiane 200'000'000.-- (DUECENTOMILIONI)
equivalenti
al cambio in mio favore di Fr. Svizzeri 160'000.-- (CENTOSESSANTAMILA)
A
titolo di rimborso o restituzione emetto quattro effetti da Frs. 40'000.-- cadauna.
In
fede mi firmo
(timbro
della __________
e una firma) "
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che dal
doc. F e dai doc. A, B e C emerge che debitore è __________ e non la __________
per cui non essendovi identità tra il debitore indicato nel PE e quello
risultante dai predetti riconoscimenti di debito, l'istanza va respinta.
D. Con
sentenza 21 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l'istanza ritenendo la __________ debitrice della somma posta in
esecuzione, atteso __________, sottoscrivendo gli effetti cambiari e il doc. F,
ha agito palesemente quale organo della società ed eventuale condebitore solidale.
In prima sede la documentazione prodotta è stata ritenuta valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sostenendo che
la dichiarazione doc. F e i vaglia cambiari doc. A, B e C non possono
costituire suoi riconoscimenti di debito, atteso che da tali documenti risulta
che esclusivamente __________ ha ricevuto l'importo in oggetto. Del resto il
procedente non ha neppure precisato a che titolo __________ poteva impegnare la
__________. Sui predetti documenti figura il timbro dell'appellante, ma nessun
altro elemento lascia supporre che __________ intendeva estendere il
riconoscimento di debito anche alla __________ Questo tenuto conto in
particolare del tenore della ricevuta, dalla quale si deduce che __________ ha
agito per sé stesso.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il
credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il
riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell'opposizione contro colui il
quale il titolo di rigetto designa come debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45).
d) Il
riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola
quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
–
procura scritta;
–
ammissione esplicita in documenti;
–
ammissione esplicita all'udienza.
Atti concludenti
non sono sufficienti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 340).
e) Dall'esame
della dichiarazione doc. F si evince che quale indirizzo del mittente è stato
indicato quello di __________ e che il testo è stato redatto in prima persona
da __________ stesso. Quest'ultimo ha dichiarato di avere ricevuto da
__________ la somma di fr. 160'000.-- e di volere emettere a titolo di rimborso
quattro effetti cambiari da fr. 40'000.-- cadauno. A calce della predetta
dichiarazione la firma di __________o è apposta sul timbro della __________ Orbene
__________ non ha precisato a quale titolo egli ha sottoscritto la
dichiarazione doc. F, mentre l'escussa ha sostenuto che il sopra esposto modo
di redigere i documenti in esame, lascia supporre che __________ abbia agito
per sé stesso. Esaminando poi i vaglia cambiari doc. A, B e C si deduce che
nella posizione riservata all'emittente è stato apposto il timbro della
__________ e la firma di __________ e che quale luogo dove doveva avvenire il pagamento
ex art. 1096 n. 4 CO è stato inserito l'indirizzo di __________. Sulla base di
queste considerazioni e del fatto che la creditrice non ha documentato la
facoltà di __________o di rappresentare l'escussa con firma individuale (ad.
es. producendo un estratto dal registro di commercio), non vi è procura
scritta, né ammissione esplicita in documenti e nemmeno ammissione esplicita
all'udienza da parte della __________ in merito al potere di __________ di
rappresentarla, non può essere ritenuto che i vaglia cambiari doc. A, B, C e la
dichiarazione doc. F siano documenti atti a vincolare l'escussa. Di
conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, in mancanza di un
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti della __________
A, l'istanza 17 gennaio 2000 di __________ va respinta, dalla documentazione
agli atti apparendo quale debitore __________.
- L'appello
- marzo 2000 __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia: I. L'appello 1. marzo 2000 __________, è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
17 gennaio __________è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 800.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--. già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà alla
__________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–
__________ Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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