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Numero d'incarto:
14.2000.00034
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00034
Lugano
3 novembre
2000
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 1. febbraio 2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 21/25 gennaio 2000 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 14
marzo 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta
in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 marzo 2000 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata il 21 aprile 2000 ha presentato le sue osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________del 21/25 gennaio 2000 __________ ha escusso __________, per
l’incasso di:
fr. 8'599.90 oltre interessi al 6% dal 9
agosto 1991;
fr. 100.--,
indicando
quale titolo di credito:
-
stipendio
98 (recte: 1988) dovuto a forza dell’accordo transattivo del 24.2.98 (recte:
-
e precisato con sentenza definitiva del 23.10.89 dal Pretore di Lugano;
-
spese.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura di Lugano.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sull’accordo transattivo stipulato tra lui e la
convenuta all’udienza del 24 febbraio 1989 nella procedura per mercedi e salari
inc. n. 176/b/1988 della Pretura di Lugano, Sezione 1, da lui introdotta contro
l’escussa in data 16/19 dicembre 1988 (doc. B). In tale accordo è stato convenuto
che “l’indennità di malattia pertoccante all’attore per i mesi di novembre e di
dicembre (n.d.r.: 1988) le verrà corrisposta dalla ditta __________ per intero
a liquidazione di ogni sua pretesa a dipendenza del cessato rapporto di
lavoro”. Con la decisione 23 ottobre 1989 (doc. C), il Pretore ha poi
accertato, in via di interpretazione, che “nell’accordo transattivo del 24 febbraio 1989 il
salario determinate per il calcolo dell’indennità di malattia è quello di
franchi 2'221.-- al mese”.
Il
procedente versa pure agli atti un conteggio allestito dai __________ (doc. D)
relativo all’asserito stipendio dovuto e effettivamente versato dall’escussa al
procedente nel 1988, dal quale si evince che __________ sarebbe sua debitrice
dell’importo capitale di fr. 8'599.90.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha eccepito in via preliminare la prescrizione del
credito, poiché dalla decisione cresciuta in giudicato del Pretore di Lugano
sarebbero trascorsi più di 10 anni.
Nel
merito __________ ha asserito di aver già effettuato i pagamenti pattuiti
nell’accordo del 24 febbraio 1989.
A
mente dell’escussa il calcolo di cui al doc. D sarebbe sbagliato in quanto nel
medesimo non è stato considerato che dal 1. gennaio 1988 l’istante era inabile
al lavoro nella misura del 50% e quindi il salario doveva essere ridotto di
conseguenza.
D. Con sentenza 14 marzo 2000 la Segretaria assessore della Pretura di
Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione, rilevando che la
documentazione prodotta e segnatamente l’accordo giudiziale doc. B e la
sentenza di interpretazione doc. C, rappresentano titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione.
La
Giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di prescrizione perché l’invio
del precetto esecutivo n. __________ del 10/11 ottobre 1991 (doc. F) ha interrotto
la decorrenza del termine di prescrizione.
Relativamente
all’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento, la prima Giudice
ha ritenuto che il salario di fr. 2'221.-- mensili fosse già adeguato alla
rendita di invalidità percepita dall’istante. L’escussa non avrebbe dunque
provato l’avvenuto adempimento, ritenuto che le basi di calcolo da lei adottate
non rispecchierebbero quanto contenuto nella decisione del Pretore.
E. Contro
la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente aggravata
__________, postulando che l’opposizione da lei interposta venga mantenuta e
che il convenuto venga condannato a versarle almeno fr. 1'000.-- di indennità.
L’appellante
ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto al procedente in base
all’accordo transattivo del 24 febbraio 1989 e alla sentenza interpretativa del
23 ottobre 1989.
ha rilevato che, malgrado fossero stati debitamente prodotti sia i conteggi
delle indennità malattia calcolati dalla Cassa Malati __________, riveduti
sulla base dell’accordo transattivo e della sentenza interpretativa, sia i
giustificativi dei pagamenti, la prima Giudice ha dato per acquisito il
conteggio dei __________, peraltro sempre contestato.
ha evidenziato che nei mesi di novembre e dicembre 1988 le indennità di
malattia pertoccanti al procedente si estendono dal 4 novembre al 20 novembre e
dal 24 novembre all’11 dicembre per complessivi 35 giorni. La prestazione
dovuta al lavoratore secondo il contratto di malattia sarebbe l’80% del
salario. In considerazione di questo al procedente erano dovuti fr. 2'073.--,
ossia l’80% di fr. 2'221.--, diviso 30 giorni e moltiplicato per 35.
Essendo
stati versati per il periodo dal 4 novembre 1988 in avanti complessivi fr.
2'214.40, la pretesa posta in esecuzione sarebbe estinta.
F. Con
osservazioni 21 aprile 2000 __________ ha contestato che l’appellante abbia
provveduto a versare quanto stabilito dal Pretore con l’accordo transattivo e
con la sentenza interpretativa, ossia fr. 8'699.90. A titolo prudenziale ha
pure contestato l’avvenuto pagamento di fr. 2'214.40 e la circostanza che tale
pagamento si riferisse a quanto stabilito nelle decisioni in questione.
Considerato
in
diritto:
1.a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è
fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
passata in giudicato, ossia quando non può più essere impugnata con un rimedio
ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di
prestazione di garanzia (Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
19 n. 2).
b) Secondo l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni
giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano pertanto il
rigetto definitivo dell’opposizione. La ricognizione giudiziale è definita da
dottrina e giurisprudenza quale dichiarazione resa dal debitore dinanzi ad un
tribunale e contenente il riconoscimento incondizionato totale o parziale della
pretesa formulata in giudizio tendente a porre termine alla lite ed evitare
così un giudizio sul merito (cfr. Jäger,
Comm. à la LP, ad art. 80 n. 10; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 104 p. 251; SJZ 1956 p. 62; BJM 1955 p. 86,
1956 p. 164; CCC ottobre 1989 in re G./S.).
c) Nella
transazione giudiziale sottoscritta il 24 febbraio 1989 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 1 (doc.B), le parti hanno convenuto che
“l’indennità di malattia pertoccante all’attore per i mesi di novembre e di
dicembre le verrà corrisposta dalla ditta __________ per intero a liquidazione
di ogni sua pretesa a dipendenza del cessato rapporto di lavoro”. Con istanza
16 marzo 1988 __________ ha chiesto al Pretore in via di interpretazione del
predetto accordo, “l’accertamento dell’importo del salario giornaliero determinante
per il calcolo delle indennità di malattia, cioè per il periodo dal 4 al 20
novembre e dal 24 novembre all’11 dicembre 1988” (doc. C). Nella decisione 23
ottobre 1989 il Pretore ha rilevato, per quanto di interesse nella fattispecie,
che per i mesi di novembre e dicembre 1988 il salario mensile dovuto
dall’escussa al procedente era di fr. 3'031.-- a cui dovevano essere decurtati
fr. 810.-- della rendita di invalidità al 50% percepita per tali mesi
direttamente dal procedente. Di conseguenza nella medesima decisione il Pretore
ha accertato, in via di interpretazione, che “nell’accordo transattivo del 24
febbraio 1989 il salario determinate per il calcolo dell’indennità di malattia
è quello di franchi 2'221.-- al mese” (doc. C).
Dai
conteggi doc. 15 e 17 della Cassa Malati __________ si evince che per il
periodo di malattia dal 4 novembre 1988 al 20 novembre 1988 e dal 24 novembre
1988 all’11 dicembre 1988 al procedente erano dovuti, sulla base
dell’accertamento del Pretore di un salario mensile determinante per il calcolo
dell’indennità di malattia di fr. 2'221.--, complessivi fr. 2'214.--.
L’insieme
della documentazione prodotta costituisce pertanto valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 2'214.-- e non per l’importo
dedotto in esecuzione, essendo il conteggio di cui al doc. D una calcolazione
unilaterale effettuata dai __________ non sorretta né dall’accordo transattivo
che poneva definitivamente fine al litigio tra le parti né dal pronunciato
pretorile del 23 ottobre 1989.
2.a) A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto".
b) Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono
essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio,
l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura
che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81
LEF).
c) La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere
verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti
assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit. n. 3 ad art. 81 LEF).
d) In
concreto l'escussa ha provato in modo chiaro e univoco tramite le ricevute postali
di cui ai doc. 15, 17 e 18 di aver versato a __________ posteriormente
all’accordo transattivo del 24 febbraio 1989, l’importo di fr. 2'214.--. Ne
consegue che l’opposizione interposta al PE n. __________del 21/25 gennaio 2000
dell’UE di Lugano deve essere mantenuta e la sentenza della giudice di prime
cure di conseguenza riformata.
Visto
l’esito del gravame si prescinde dall’esaminare l’eccezione di prescrizione
sollevata in sede di contraddittorio e ribadita con l’atto d’appello da parte
della __________.
3.a) L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in prima istanza
alla parte vincente, ritenendola troppo esigua. Essa ha pertanto postulato
l’assegnazione di una indennità alla parte vincente di almeno fr. 1'000.--.
b) Ai
sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione ex combinati art. 80 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice
può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al
pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113
III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità
può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare
va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il
Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che
l'indennità -nelle procedure sommarie in materia di esecuzione- comprende anche
le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa
indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF),
ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69
cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste
dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta
l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.
c) In
considerazione del valore di causa (fr. 8'599.90.--), della natura della
disputa (procedura di rigetto definitivo dell’opposizione), come pure del tempo
impiegato in termini di razionalità, l'indennità calcolata in fr. 280.-- in
prima sede appare giustificata.
- L'appello
29 marzo 2000 della __________ è quindi accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. L'appello 29 marzo 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza
la sentenza 14 marzo 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano è
così riformata:
"1. L'istanza 1.
febbraio 2000 di __________ a, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 160.-- è a carico di __________ __________ il quale
rifonderà a __________ fr. 280.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 240.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________ n, il quale rifonderà a
__________ fr. 350.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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