AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.105
Data decisione, Autorità: 15.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00105
Lugano 15 maggio 2001 /EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 settembre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF del Distretto di Leventina del 3/29 agosto 2000;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Leventina con sentenza 11 ottobre 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta
§ Pertanto l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina è mantenuta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 ottobre 2000 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 13 novembre 2000;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 3/29 agosto 2000 __________ (in seguito: _______) ha escusso __________ per l’incasso di fr. 11'361.50 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2000, indicando quale titolo di credito: “fattura del 15.10.98 di fr. 14'910.--, fattura del 3.12.99 di fr. 451.50, mandato d’esecuzione e contratto di assistenza del 15.10.98.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Leventina.
B. La procedente fonda la propria pretesa sul contratto relativo alla fornitura di un sistema informatico (doc. A) e sul contratto di assistenza software (doc. B), sottoscritti dalle parti il 9/15 ottobre 1998, mediante i quali la procedente si è impegnata a fornire e installare determinati programmi presso la ditta dell’escusso, a istruire il personale di quest’ultimo all’utilizzo delle nuove applicazioni e a fornire assistenza tecnica dopo vendita. L’escusso si è impegnato dal canto suo a corrispondere alla procedente per queste prestazioni l’importo di fr. 14'000.-- IVA esclusa.
La procedente ha versato inoltre agli atti la fattura 15 ottobre 1998 (doc. C) di fr. 14'910.-- e la fattura 3 dicembre 1999 di fr. 451.50 (doc. G) nonché i rapporti di lavoro del 30 ottobre 1998 (doc. D), del 28 maggio 1999 (doc. E), del 18 giugno 1999 (doc. F), regolarmente sottoscritti anche dall’escusso.
La procedente ha chiesto il versamento di fr. 11'361.50, corrispondente all’importo dovuto in base alla documentazione prodotta, ossia fr. 14'910.-- e fr. 451.50, dedotto l’acconto di fr. 4'000.-- versato dall’escusso il 15 ottobre 1998.
C. Con l’istanza di rigetto la procedente ha evidenziato che i programmi informatici sono stati forniti ed installati il 30 ottobre 1998, giorno in cui è stata anche impartita la necessaria istruzione (doc. D), mentre il 28 maggio 1999 e il 18 giugno 1999 i programmi sono stati aggiornati (doc. E e F).
D. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non adempimento perché il contratto doc. A prevedeva l’installazione di programmi in Windows e invece fu compiuta solo l’installazione del programma per la fatturazione, programma comunque ancora difettoso. A mente di __________ solo il 30 novembre 1999 (doc. 1), ad oltre un anno dalla conclusione del contratto, la precettante comunicò di essere pronta ad installare il programma salari e stipendi. Mai invece installò o offrì di installare la contabilità finanziaria, la contabilità debitori e la contabilità creditori.
In replica ________ ha asseverato di aver provato l’esecuzione diligente del contratto con i doc. D, E e F. Nel doc. E si confermerebbe segnatamente l’installazione del programma __________, che altro non sarebbe che il programma indicato al punto 1.1. del contratto doc. A.
E. Con sentenza 11 ottobre 2000 il Pretore di ________ ha respinto l’istanza, ritenuto che _________ non avrebbe provato l’avvenuto adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
F. Contro la sentenza del Pretore si è tempestivamente aggravata _________ rilevando che avendo provato di avere istallato i programmi indicati al punto 1.1. del contratto doc. A (doc. D, E e F), la controprestazione di fr. 10'000.-- oltre IVA è sicuramente dovuta. Anche la manutenzione e l’aggiornamento dei programmi durante il 1999 è stata eseguita (doc. E, F e 1), quindi è dovuto anche l’importo di fr. 1'500.-- oltre IVA. Per l’appellante anche l’importo di fr. 451.50 per la manutenzione del software per il 2000 sarebbe dovuto, anche in assenza di prove documentali delle prestazioni eseguite, poiché il contratto di assistenza doc. B prevede un importo forfetario di fr. 1'500.-- oltre IVA dovuto indipendentemente dalle prestazioni effettivamente eseguite.
ha rilevato che i programmi previsti dal contratto doc. A sarebbero stati tutti istallati il 30 ottobre 1998 ed in seguito modificati ed aggiornati il 28 maggio 1999 e il 18 giugno 1999. Il 30 novembre 1999 l’istante avrebbe ancora offerto al convenuto l’installazione dell’aggiornamento del programma salari e stipendi, addirittura non prevista dai contratti doc. A e doc. B.
G. Con osservazioni 13 novembre 2000 __________ ha resistito al gravame evidenziando che il credito di fr. 451.50 per “manutenzione software 2000 per fatturazioni” si riferisce alla manutenzione per l’anno 2000: ritenuto che è chiesto il pagamento anticipato del costo di un’asserita e non eseguita manutenzione, perché in realtà mai furono istallati programmi contabili, tale importo non è dovuto.
L’appellato ribadisce che in realtà fu installato solo il programma relativo alla fatturazione, comunque difettoso. Solo il 30 novembre 1999 (doc. 1) ________ comunicò di essere a disposizione per l’installazione del programma “salari e stipendi”.
rileva che il doc. D parla di un’installazione avvenuta il 30 ottobre 1998 del programma “__________”, termine che non trova riscontro nel testo del contratto e che non attesta in nessun modo l’avvenuta installazione dei programmi previsti. Dal doc. D risulterebbe inoltre che l’installatore lavorò per 2 ore e 45 minuti, tempo sicuramente insufficiente per l’esecuzione di tutte le operazioni e lontano dalle 20 ore previste.
Solo il 30 novembre 1999 (doc. 1) fu offerta l’installazione del programma salari-stipendi, il che dimostra che la prestazione non era ancora stata compiuta 13 mesi dopo il primo intervento (doc. D).
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
I predetti contratti doc. A e B costituiscono pertanto, in linea di principio, un riconoscimento di debito da parte dell’escusso nel senso dei precedenti considerandi per l’importo indicato nel precetto esecutivo di fr. 11'361.50, oltre agli interessi.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF).
4.a) L’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non adempimento perché la creditrice non avrebbe dimostrato di avere eseguito la prestazione contrattualmente pattuita, ritenuto che il contratto prevedeva l’installazione di determinati programmi e invece fu compiuta solo l’installazione del programma per la fatturazione, programma comunque ancora difettoso.
b) Dall’esame del rapporto di lavoro doc. D, sottoscritto come i successivi rapporti di lavoro doc. E e F anche dall’escusso, si evince che la procedente in data 30 ottobre 1998 ha istallato un programma denominato “__________” e ha iniziato la verifica delle fatture. Dal rapporto di lavoro doc. E risulta poi che il 28 maggio 1999 _________ ha istallato il programma di fatturazione inerti e ha fornito al personale dell’escusso la relativa istruzione. Il 18 giugno 1999 la procedente ha infine aggiornato il “programma” e nuovamente istruito il personale (doc. F). Per tutte queste operazioni _________ ha impiegato complessivamente otto ore e quarantacinque minuti di lavoro oltre al tempo impiegato per le trasferte.
Dai documenti D, E e F non emerge comunque che la procedente abbia effettivamente fornito tutti i programmi previsti nel contratto di cui al doc. A, ossia il modulo base, la contabilità finanziaria, la contabilità debitori, la contabilità creditori, il programma di fatturazione e il programma salari e stipendi, ritenuto che l’installazione di tutti questi programmi non è stata indicata nei tre rapporti di lavoro versati agli atti. In difetto di ciò la procedente, a sostegno della propria pretesa, ha asserito che il programma __________, installato il 30 ottobre 1998, comprende tutti i programmi informatici indicati al punto 1.1. del contratto doc. A. _________ disattende però che in sede di procedura sommaria il limitato potere di cognizione a cui è vincolato, non consente al giudice l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). Per questo motivo in sede di rigetto dell’opposizione non è dunque possibile determinare se quanto asserito dalla procedente corrisponde al vero, ossia determinare se il programma denominato __________ comprenda effettivamente tutti programmi indicati nel contratto doc. A, e meglio il modulo base, la contabilità finanziaria, la contabilità debitori, la contabilità creditori, il programma di fatturazione e il programma salari e stipendi.
Sulla base di quanto sin qui evidenziato, risulta quindi che l’escusso ha reso sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione di inadempimento contrattuale da lui sollevata sia per quanto riguarda le prestazioni pattuite nel doc. A che per quanto riguarda le prestazioni previste nel contratto di assistenza software di cui al doc. B, ritenuto che avendo reso verosimile l’inesecuzione delle prestazioni promesse con il contratto principale (doc. A), l’escusso ha anche e conseguentemente reso verosimile che _________ non ha neppure potuto effettuare le prestazioni di assistenza previste nel doc. B.
Il fatto inoltre che dai doc. D, E e F risulti che la procedente ha impiegato sole otto ore e quarantacinque minuti per l’installazione dei programmi e per l’istruzione del personale dell’escusso all’utilizzo pratico delle applicazioni gestionali, mentre nel contratto doc. A era previsto un dispendio orario di venti ore per tali incombenze, costituisce un altro concreto indizio atto a rendere verosimile l’eccezione dell’escusso secondo lui la procedente non ha fornito quanto promesso.
Ne consegue che, avendo l’escusso reso verosimile l’eccezione di inadempimento contrattuale da parte di __________, la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata e l’appello respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
L'appello 23 ottobre 2001 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà ad __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster