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Numero d'incarto:
14.2000.119
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00119
Rinvio TF
Lugano
4 dicembre
2000
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. SP.99.115
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell’istanza di
sequestro 17 agosto 1999 di
__________ patr.
dall’ avv. __________
contro
patr.
dall’avv. dott. __________
e dell’appello (diretto) contro il decreto di sequestro 19 agosto
1999 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
promossa da
chiedente che sia annullato il punto del decreto di sequestro
relativo alla garanzia ex art. 273 LEF, subordinatamente che l’importo di
quest’ultima sia ridotto ad un importo lasciato all’apprezzamento di questa
Camera,
vista la sentenza 29 maggio 2000 della scrivente Camera (inc. 14.
1999.00083) che ha pronunciato:
I. L’appello 30 agosto 1999 di __________
è respinto.
II. __________,
dovrà prestare la garanzia di cui al decreto di sequestro 19 agosto 1999 della
Segretaria assessore della Pretura di Lugano entro 20 giorni dall’intimazione
della presente decisione.
III. La
tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 1’000.--,
anticipata da __________ rimane a suo carico.
IV. omissis";
visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 16 agosto 2000 da
__________ contro la suddetta decisione 29 maggio 2000 chiedente l’annullamento
del dispositivo n. III;
preso atto che con sentenza 3 ottobre 2000 (5P.287/2000), la II.
Corte civile del Tribunale federale ha pronunciato:
"1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo n. III della sentenza impugnata è annullato.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della controparte, che rifonderà al
ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
-
omissis";
visto lo scritto 22 novembre 2000 firmato da entrambe le
parti, con il quale esse informano questa Camera del raggiungimento di un
accordo tra di loro sulla lite alla base, in particolare, del sequestro oggetto
della presente causa, chiedendo pertanto di dichiarare privi di oggetto tutti i
gravami connessi con i sequestri o con le decisioni da essi derivanti che non
siano ancora stati decisi,
rilevato che questa Camera non ha ancora emanato
alcuna decisione sul dispositivo annullato dal Tribunale federale,
preso atto che le parti, nello stesso scritto, hanno
rinunciato all’allocazione di ripetibili e dichiarato di assumersi in misura
uguale i costi giudiziari attinenti alle decisioni richieste,
ritenuto che non si preleva alcuna tassa di giustizia,
considerato come il gravame sia diventato così privo
d’oggetto.
Richiamata
la vigente OTLEF,
pronuncia: I. La lite relativa al dispositivo n. III
della sentenza 29 maggio 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello (inc. 14.1999.00083) è stralciata dai ruoli per
intervenuta transazione tra le parti.
II. Non si preleva tassa di giustizia né si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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