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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.129
Data decisione, Autorità: 10.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00129
Lugano 10 maggio 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 26/29 settembre 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 dicembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 18 dicembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 15 gennaio 2001 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 19/21 dicembre 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 26/29 settembre 2000 la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 71'556.40 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000, indicando quale titolo di credito: "Saldo costi gestione condominio __________ 1997/1998 e dal 1.7.98 al 30.3.1999".
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente ha prodotto un contratto di amministrazione immobiliare concluso con l'escusso il 14 marzo 1997 (doc. B1), un contratto stipulato il 7 luglio 1997 con il Condominio __________ relativo all'amministrazione del condominio (doc. B2) così come due rapporti dell'ufficio di revisione presentati all'assemblea del condominio __________ con i relativi riparti delle spese del condominio suddivise secondo le PPP e secondo i proprietari delle medesime (doc. C e D). La __________ ha poi prodotto il verbale dell'assemblea generale del Condominio __________ che ha avuto luogo il 13 ottobre 1999, sottoscritto dall'escusso, nel quale sono espressamente accettati i rapporti di revisione, i bilanci ed i conti economici per gli esercizi 1997/1998 e 1998/1999, dando scarico all'amministrazione (doc. E punto 5).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sollevato l'eccezione di inadempimento contrattuale, sostenendo che la creditrice non ha visitato gli inquilini e non ha locato gli appartamenti, per cui il reddito dell'immobile è notevolmente diminuito. Il debitore ha poi dichiarato di avere subito un danno di ca. fr. 160'000.--.
D. Con sentenza 5 dicembre 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stata respinta l'eccezione d'inadempimento contrattuale, rimasta d'altro canto allo stadio di puro parlato, non apparendo atta ad infirmare la validità dei documenti prodotti.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che il contratto 14 marzo 1997 (doc. B) regola i suoi rapporti con la __________ in relazione alla gestione degli appartamenti di sua proprietà, mentre è completamente estraneo all'amministrazione condominiale. Dagli ulteriori documenti prodotti, quali il verbale dell'assemblea generale (doc. E), dai bilanci e dai relativi rapporti di revisione risulta unicamente un suo debito nei confronti della comunione dei condomini del condominio __________, la quale, avendo personalità giuridica, deve far valere i suoi diritti in proprio nome.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato di avere sottoscritto due contratti di amministrazione, uno per le quote PPP di proprietà dell'escusso e uno globale per l'intero complesso. I conti spese sono stati revisionati e approvati nell'ambito dell'assemblea dei condomini. Le quote a carico dei condomini, che risultano in modo chiaro da questi documenti, sono state approvate all'unanimità e pertanto anche dall'escusso. Con l'approvazione di tali conti egli ha riconosciuto l'importo dovuto alla __________, la quale lo ha anticipato. La procedente ha poi osservato che le contropretese fatte valere da __________ per manchevolezze nell'amministrazione non sono state rese credibili.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La procedente ha prodotto un contratto concluso il 14 marzo 1997 con __________ concernente l'amministrazione degli appartamenti dell'escusso situati nello stabile "__________" (doc. B1).
Agli atti si trova poi un altro contratto, stipulato il 7 luglio 1997 dal "Condominio __________ " con la __________ relativo all'amministrazione del condominio (doc. B2). Dall'esame delle condizioni generali (punto d) di questo contratto si evince che l'amministrazione si occupa della contabilità del condominio ed in particolare:
incassa gli acconti alle spese
paga le spese ordinarie e straordinarie, decise dall'Assemblea
allestisce un bilancio ed un conto economico
sottopone i conti ai revisori
Secondo l'art. 712h cpv. 1 e 2 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote:
Tali oneri e spese sono tra l'altro:
Ex art. 712l CC la comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione. Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui si trova la cosa.
Nell'ambito della limitata capacità processuale e di escutere secondo l'art. 712l cpv. 2 CC i condomini procedono come unità e non come litisconsorti. Il nome risp. la denominazione della comunione dei condomini rappresenta la denominazione collettiva, sotto la quale i condomini in comunione procedono in giudizio e vengono convenuti in giudizio risp. escutono e vengono escussi (René Bösch, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Zurigo e Berna 1998, n. 11 ad art. 712l CC). Il compimento di atti procedurali per risp. nel nome della comunione dei condomini presuppone la nomina di un rappresentante. Secondo l'art. 712t cpv. 2 CC l'amministratore quale rappresentante della comunione ha per legge una procura a stare in un giudizio civile per tutte le cause trattate in procedura sommaria (René Bösch, op. cit. , n. 13 ad art. 712l CC).
La capacità processuale ed esecutiva della comunione dei condomini è limitata all'ambito della capacità patrimoniale e di agire. La comunione può procedere tra l'altro per pretese derivanti dall'uso e dall'amministrazione di parti comuni dell'oggetto in comproprietà nei confronti di singoli condomini, per esempio per spese e oneri comuni ex art. 712h CC (Meier/Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna 1988, n. 92 ad art. 712l CC; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1997, n. 9 ad art. 27/28 ZPO; René Bösch, op. cit. n. 14 ad art. 712l CC).
In casu la pretesa posta in esecuzione è fondata su due rapporti dell'ufficio di revisione all'assemblea del Condominio __________ con i relativi riparti delle spese del condominio suddivise secondo le PPP e secondo i proprietari delle medesime (doc. C e D) così come sul verbale dell'assemblea generale tenutasi il 13 ottobre 1999 (doc. E). A prescindere dal fatto che non risulta comprensibile come si sia giunti all'importo richiesto di fr. 71'556.40 per cui già per questo motivo l’appello sarebbe stato accolto, va rilevato che si tratta di una pretesa derivante da spese e oneri comuni relativi al Condominio __________. Dalle precedenti considerazioni emerge che la legittimazione attiva, ossia la facoltà di far valere in proprio la pretesa in oggetto, derivante da spese e oneri comuni, spetta alla Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e non alla __________, che può agire solo quale sua rappresentante. Non essendo pertanto data l'identità tra la creditrice indicata nel PE e nell'istanza __________ con il creditore (Comunione dei comproprietari del Condominio __________), di cui alla documentazione prodotta, l'istanza va respinta per mancanza di un titolo di rigetto ex art. 82 LEF a favore della __________, a prescindere dall’impossibilità di determinare l’importo dedotto in esecuzione sulla base della documentazione prodotta.
La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 18 dicembre 2000 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 dicembre 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 23 ottobre 2000 della __________ o, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della __________ A, la quale rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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