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Numero d'incarto:
14.2000.23
Data decisione, Autorità:
27.04.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00023
Lugano
27 aprile
2000/B/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente
dall'istanza 18 gennaio 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 29 febbraio 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della
__________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello l'8 marzo 2000 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/14 marzo 2000 che ha
accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 gennaio 2000 la Fondazione collettiva LPP della
__________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 9'313.80 oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 febbraio 2000 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento,
producendo uno scritto 29 novembre 1999 (doc. A).
D. La
parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice
rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il
creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
la debitrice ha prodotto uno scritto datato 29 novembre 1999 concernente una
dilazione di pagamento, che non reca tuttavia la firma dalla creditrice, per
cui questo documento non può costituire la prova della concessione di una
dilazione di cui all'art. 172 n. 3 LEF. Non avendo l'appellante dimostrato, di
avere effettivamente ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di
fallimento impugnata non può essere annullata.
-
L'appello
8 marzo 2000 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va
dichiarato il fallimento.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 8 marzo 2000 del __________,
__________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è
dichiarato il fallimento del __________ a far tempo da mercoledì __________
alle ore 10,00.
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La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico.
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È
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
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Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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