AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2000.26
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00026
Lugano
26 aprile
2000 FC/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza di fallimento 27 gennaio 2000 da
contro
(rappr.
dall'amministratore unico __________);
richiamata la declaratoria di fallimento 25
febbraio 2000 del Pretore di Locarno-Città;
visto l'appello 10 marzo 2000 di __________;
rilevato che l'appellata non si è determinata;
ritenuto
in fatto: A. Il 19 gennaio 1999 __________, nella sua qualità di ufficio di
revisione della __________, aveva segnalato la sua "profonda
preoccupazione circa gli elementi di insolvenza" ex art. 725 e 662a CO,
avendo la __________ consumato l'intero capitale azionario. Dal "conto annuale
1997 ancora da verificare" risultavano attivi per fr. 378'161.65 (compresi
fr. 223'762.20 dovuti alla società dal suo amministratore unico __________), a
fronte di passivi per fr. 384'662.15. Il capitale sociale di fr. 100'000.-- è
stato liberato per fr. 50'000.--. Sulla posizione debitoria di __________,
ammessa "in un chiaro riconoscimento di debito" al 31 dicembre 1996 e
"aggiornato verbalmente sul 1997", l'ufficio di revisione aveva
espresso in sede di segnalazione fieri dubbi sull'effettiva possibilità di
incasso ("ha validità nella forma ma non nella sostanza").
All'udienza
del 4 febbraio 1999 __________ aveva rilevato che "entro breve vi sarà un
cambiamento di amministrazione" e "dovrebbero anche esserci
prospettive per un rapido risanamento della ditta".
Con
decreto 15 febbraio 1999 (inc. EF.99.00018), il Pretore di Locarno-Città aveva
poi stralciato la procedura dai ruoli - dopo che l'ufficio di revisione aveva
ritirato la segnalazione di indebitamento - non senza "rendere attenti sia
l'organo di revisione, sia, soprattutto, l'amministratore unico __________,
circa gli obblighi di notifica di un effettivo indebitamento (art. 725 e 729b
cpv. 2 CO), la cui violazione costituisce un grave inadempimento legale con
conseguenze risarcitorie".
B. Il
27 gennaio 2000 __________, nella sua qualità di ufficio di revisione della
__________, ha formulato una nuova segnalazione di eccedenza di debiti
societari, rilevando che:
-
la
prospettiva di nuovi sbocchi commerciali, con rinnovate possibilità di
finanziamento e nuove partnership, non si è concretizzata;
-
nonostante
"rinnovate promesse, pure controfirmate per scritto, la situazione
economica della società non è mutata. Ancora in data odierna __________ avrebbe
dovuto consegnare al nostro studio - come da sue reiterate promesse - delle
garanzie reali personali di almeno fr. 300'000.-- (liquidi o equivalenti) onde
ripristinare, sulla base di un bilancio provvisorio al 31.12.1998, la base
legale";
-
il
bilancio per l'esercizio 1998, non ancora definitivo, presenta una posizione
debitoria di __________ di fr. 334'981.95.
C. Con
atto integrativo 1° febbraio 2000 l'ufficio di revisione ha poi trasmesso il
bilancio provvisorio al 31.12.1998, con il rilievo che non può essere steso il
rapporto definitivo per la mancanza della "documentazione necessaria più
volte sollecitata".
Dal
"conto annuale provvisorio 1998" risultano attivi per fr. 402'187.80
(compresi fr. 334'981.95 dovuti alla società dal suo amministratore unico), a
fronte di passivi per fr. 439'285.85, con fr. 167'932.15 di debiti a breve
termine.
D. All'udienza per il contraddittorio del 24 febbraio 2000, l'ufficio
di revisione ha prodotto un protocollo steso il 29 dicembre 1999 da cui
risultano vari impegni che l'amministratore unico si era assunto di adempiere
entro il 10 gennaio 2000, adempimenti rimasti però disattesi.
E. Con
sentenza 25 febbraio 2000 il Pretore di Locarno-Città ha dichiarato il
fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF di __________, con
riferimento agli art. 725 e 729b cpv. 2 CO.
F. Con
appello 10 marzo 2000 __________ chiede l'annullamento del decreto di
fallimento, ritenuto che:
-
non
si trova in uno stato di indebitamento tale da dover sancire la sua morte
giuridica;
-
vi
sono entrate di circa fr. 20'000.-- mensili garantite dal lavoro svolto a
favore della __________;
-
non
vi sono uscite a titolo di dipendenti;
-
non
ci sono creditori che minacciano la sopravvivenza della società, né vi sono
poste passive a breve e medio termine;
-
"la
società è creditrice nei confronti del correntista, il quale potrà garantire il
proprio rientro contabile previa una riunione assembleare che sino ad oggi non
ha avuto luogo";
-
"nelle
prossime settimane __________ potrà produrre a questo tribunale la documentazione
necessaria a comprova della propria situazione economica e finanziaria, così da
inficiare qualsiasi dubbio sulla sua situazione equilibrata ex lege".
G. Con
decreto presidenziale 14 marzo 2000, al gravame è stato concesso effetto
sospensivo parziale.
Considerato
in diritto: 1. Per
l'art. 192 LEF il fallimento di una società anonima può essere dichiarato senza
preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni. Se
esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere
allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di
revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti
né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né valutandoli secondo il
valore di alienazione, il consiglio di amministrazione deve avvisare il giudice
(art. 725 cpv. 2 CO). Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento
(art. 725a cpv. 1 primo periodo CO). Ex art. 729b cpv. 1 CO se, nell'ambito
delle verifiche attribuitegli, l'ufficio di revisione accerta violazioni della
legge o dello statuto, è suo compito informarne per scritto il consiglio d'amministrazione
e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale, ritenuto che per il cpv. 2 in
caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il
consiglio d'amministrazione omette di farlo.
a) La
previsione legislativa è volta in primo luogo alla tutela di tutti i creditori
della società, evitando che in violazione del principio della par condicio
creditorum - nei limiti dell'art. 219 LEF - si diano ingiusti privilegi a
taluni, danneggiandone altri. Ma anche la collettività nel suo insieme è
protetta dalla disciplina in materia di avviso di eccedenza di debiti: non si
consente quindi che sorga danno a terzi per il fatto che non sia ancora di
pubblico dominio la precarietà della situazione finanziaria di una società in
via di decozione (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 all'art. 192).
b) L'ufficio
di revisione deve procedere all'avviso al giudice del fallimento, quando l'eccedenza
dei debiti è manifesta e l'amministrazione della società resta inattiva
(Brunner, op. cit., n. 9 all'art. 192).
-
Nel
caso di specie è emerso in tutta evidenza che vi è eccedenza di debiti e che
l'amministratore unico non si è attivato come ripetutamente prospettato in
vista di coprire la sua pesante situazione debitoria, previo reperimento di
finanziatori solvibili o di garanzie equivalenti. A fronte di un capitale
sociale versato di soli fr. 50'000.--, dal conto annuale provvisorio 1998 risultano
attivi per fr. 402'187.80 (compresi fr. 334'981.95 dovuti alla società dal suo
amministratore unico) e passivi per fr. 439'285.85, con fr. 167'932.15 di
debiti a breve termine. Alla perdita di fr. 37'098.05 vanno quindi aggiunti i
rischi connessi al non versamento del debito di __________ verso la __________
per un importo che, quand'anche non fosse pari all'intero scoperto, sommato
agli altri, non può che imporre all'ufficio di revisione di avvisare il giudice
in conformità dell'art. 729b cpv. 2 CO, tanto più che è ormai trascorso invano
un anno dall'inizio delle promesse di risanamento non mantenute. Per l'art.
725a cpv. 1 primo periodo CO, la declaratoria di decozione nel senso dell'art.
192 LEF diviene un atto dovuto. La prospettiva di nuovi sbocchi commerciali,
con rinnovate possibilità di finanziamento e nuove partnership, non si è
concretizzata e nonostante varie promesse la situazione economica della società
non è mutata. Anche il fatto che l'esercizio contabile riferito al 1998 non ha
ancora avuto corretta conclusione non contribuisce a migliorare la situazione
della __________.
-
Sull'obbligo
di tenere la contabilità commerciale, l'art. 957 CO stabilisce che chi ha l'obbligo
di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere
regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della
sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i
rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il
risultato dei singoli esercizi annuali.
a) Chi
ha l'obbligo di tenere i libri di commercio, deve allestire all'inizio
dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine di ogni esercizio
annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio (art. 958 cpv. 1
CO), ritenuto che inventario, conto d'esercizio e bilancio devono chiudersi
entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2
CO). Gli art. 958 ss. CO disciplinano le disposizioni generali sulla
contabilità commerciale valide per tutte le persone fisiche e giuridiche con
obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Queste norme valgono anche per
la società anonima (art. 662a cpv. 4 CO) - riservate le norme contrarie
sull'allestimento del bilancio (art. 960 cpv. 3 CO) - con l'integrazione della
normativa specifica, più precisa ed esigente (in particolare dopo la revisione
del diritto della società anonima in vigore dal 1. luglio 1992), dedotta dagli
art. 662 ss. CO.
b) Il
consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla
gestione, che comprende il conto annuale e il rapporto annuale (art. 662 cpv. 1
CO). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e
dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO): esso è allestito conformemente ai principi
di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggiore attendibilità
possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società, riferiti
anche all'esercizio precedente (art. 662a cpv. 1 CO, con possibilità di deroga
purché oggetto di motivazione nell'allegato nel senso dell'art. 662a cpv. 3
secondo periodo CO). A titolo esemplificativo, tra i principi di un regolare
rendiconto l'art. 662a cpv. 2 CO enumera:
-
la
completezza del conto annuale;
-
la
chiarezza e l'essenzialità dei dati;
-
la
prudenza;
-
la
continuità dell'esercizio;
-
la
continuità nell'articolazione e nella valutazione;
-
il
divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi.
c) La
contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima -
un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti
ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo
Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad
assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti
di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è
il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità
commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate
sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale
(Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n.
8, p. 688).
d) Carenze d'ordine contabile sono ipotizzate nei reati di omissione
della contabilità (art. 166 CP) e di inosservanza delle norme legali sulla
contabilità (art. 325 CP), con il rilievo che quest'ultimo reato, di natura
contravvenzionale, sussidiario (DTF 72 IV 18 ss.) per raffronto al primo, si
realizza quando manca l'intenzione o la condizione oggettiva di punibilità.
e) Gli
aspetti d'ordine contabile, uniti ai dati poco rassicuranti che emergono dagli
elementi provvisori noti, costituiscono fatti di cui il giudice deve tener
conto nel giudizio di decozione ex art. 192 LEF.
-
A
nulla sussidiano le argomentazioni dell'appellante richiamate nelle
considerazioni fattuali sub F, rimaste peraltro allo stadio di puro parlato
senza qualsivoglia supporto probatorio. Non vi è infatti alcuna traccia di
garanzia di rientro contabile da parte dell'amministratore unico e della
documentazione necessaria per dimostrare la "propria situazione economica
e finanziaria, così da inficiare qualsiasi dubbio sulla sua situazione
equilibrata ex lege", prospettata dalla __________ "nelle prossime
settimane". A prescindere dall'irritualità di determinazioni oltre il
termine di dieci giorni per l'impugnazione, nessuna prova d'ordine economico o
finanziario è stata fornita entro un lasso di tempo che ormai supera il mese e
mezzo.
-
L'avviso
al giudice da parte dell'ufficio di revisione doveva pertanto essere formulato
e il conseguente pronunciato pretorile altro non è se non un atto dovuto in
attuazione del prescritto legale.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174, 192 e 194 LEF; 725, 725a
e 729b CO;
pronuncia: 1. L'appello 10 marzo 2000 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
mercoledì __________ alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia in fr. 90.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico
di __________.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e
sul FUC.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione: Pretura
di Locarno-Città
Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno
Ufficio
dei registri di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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