AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.97
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00097
Lugano 27 marzo 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 luglio 2000 da
patr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 2/5 agosto 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 5 ottobre 2000 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con osservazioni 27 ottobre 2000 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/5 agosto 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ (in seguito: __________) per l'incasso di fr. 92’785.-- oltre interessi al 7% dal 25 settembre 1994, indicando quale titolo di credito: "salari e provvigioni professionali arretrati per il periodo 1.10.93-31.10.94 come da contratto di lavoro”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro per periodo indeterminato doc. A, stipulato con la convenuta, nel quale le parti hanno stabilito l’inizio del rapporto professionale per il 1. ottobre 1993. La retribuzione mensile prevista era di fr. 7’800.-- per tredici mensilità. Nel contratto di lavoro era inoltre stabilito che il procedente, quale vice-presidente della sede della _________ di Lugano, aveva diritto ad una provvigione minima di fr. 70'000.-- annui. Il doc. A non indica né la data del suo allestimento né quella della sottoscrizione delle parti.
Il procedente versa pure agli atti la disdetta immediata del rapporto contrattuale trasmessagli dalla procedente in data 25 ottobre 1994 (doc. B).
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato la composizione dell’importo capitale dedotto in esecuzione nei seguenti termini:
fr. 800.-- mensili dal 1. ottobre 1993 al 30 settembre 1994 quale differenza tra il salario dovuto di fr. 7'800.-- e quello effettivamente pagato di fr. 7'000.--, per complessivi fr. 9'600.--;
fr. 7'800.-- per il salario del mese di ottobre 1994;
fr. 70'000.-- quale provvigione per il periodo dal 1. ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
fr. 5'385.-- quale provvigione per il mese di ottobre 1994.
D. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il contratto di cui al doc. A sarebbe la bozza di un contratto di lavoro mai entrato in vigore. Tale bozza sarebbe stata successivamente rivista dalle parti, le quali avrebbero elaborato una seconda bozza anch’essa non datata e prodotta quale doc. 1, nella quale sarebbe stato eliminato ogni riferimento alla provvigione.
L’escussa evidenzia che neppure la seconda bozza sarebbe “entrata in vigore”, perché le parti avrebbero successivamente concordato uno stipendio mensile di fr. 7'000.-- in luogo di fr. 7'800.--.
A mente dell’escussa la circostanza che il doc. 1 sia successivo al doc. A sarebbe “provata dal fatto che la data di inizio del rapporto di lavoro, che figura corretta a mano sul doc. A, è invece scritta correttamente sul doc. 1”.
evidenzia che dai doc. da 2 a 2.18 risulta che prima di disporre di un permesso annuale, il procedente è stato al beneficio di un permesso di lavoro temporaneo per 120 giorni (doc. 2.1) con un salario di fr. 4'000.-- mensili. Nell’aprile del 1993 è stato chiesto per la prima volta un permesso di dimora annuale (doc. 2.7) con un salario di fr. 4'650.-- mensili. Solo il 6 dicembre 1993 con il doc. 2.12, sottoscritto anche dal procedente, __________ ha comunicato alla Sezione cantonale degli stranieri che lo stipendio mensile era ora di fr. 7'000.--. Ancora il 9/14 giugno 1994, con formulario sottoscritto anche dal procedente, è stato comunicato alla Sezione cantonale degli stranieri che lo stipendio mensile era stabilito in fr. 7'000.-- (doc. 2.14).
L’escussa evidenzia che __________ mai si è lamentato dello stipendio percepito di fr. 7'000.-- mensili (doc. 3) sino al 2 agosto 1999, data di emissione del PE.
Per quanto riguarda lo stipendio per il mese di ottobre 1994 __________ rileva che il procedente ha percepito quanto a lui dovuto, ossia lo stipendio pro rata (17 giorni) di fr. 5'670.-- (doc. 4 e 5), ritenuto che quest’ultimo non ha contestato il licenziamento in tronco.
In replica l’istante ha asseverato che malgrado quanto indicato nel conteggio prodotto quale doc. 4, egli non ha mai ricevuto nessun salario per il mese di ottobre 1994.
E. Con sentenza 22 settembre 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza. Dopo aver rilevato che la documentazione prodotta costituisce in principio valido riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione, la giudice di prime cure ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla parte escussa secondo cui i contratti di lavoro di cui al doc. A e al doc. 1 sarebbero una bozza di un contratto mai entrato in vigore e quindi le parti avrebbero concordato uno stipendio mensile di fr. 7'000.-- senza alcuna provvigione, è stata resa sufficientemente verosimile sulla base di riscontri oggettivi.
Relativamente alla richiesta di pagamento dello stipendio per il mese di ottobre 1994 la Pretore ha rilevato che agli atti vi è la copia dell’ordine di bonifico del 7 novembre 1994 per fr. 4'781.90 con il relativo avviso di addebito (doc. 5). Considerato che l’istante non ha sostenuto che tale documento è falso, lo stesso costituisce prova documentale dell’avvenuto pagamento.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che il contratto di lavoro di cui al doc. A non è una bozza perché sottoscritto da entrambe le parti e perché tutte le modifiche apposte a mano sono state siglate dal datore di lavoro.
Con riferimento all’ammontare dello stipendio l’appellante ha rilevato che i contratti doc. A e doc. 1 lo cifrano concordemente in fr. 7'800.-- mensili per tredici mensilità, cosicché vi è valido titolo di rigetto dell’opposizione perlomeno per fr. 10'400.--.
Il fatto che sui doc. 2.12. e 2.14. è indicato uno stipendio di soli fr. 7'000.-- mensili non era determinate per l’appellante perché egli era in possesso di un regolare contratto di lavoro scritto. A mente di __________ “una comunicazione inesatta a un’autorità, per una questione di diritto amministrativo non concernente il contratto di lavoro, non è sicuramente atta a inficiare il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti”.
Per quanto riguarda le provvigioni l’appellante ha asseverato che determinante è la pattuizione contenuta nel doc. A “che riporta la funzione rivestita dall’appellante (vicepresidente), mentre il contratto sub doc. 1 indica la fantomatica funzione di direttore vendite”.
ha evidenziato che il licenziamento in tronco era ingiustificato e che pertanto egli lo ha immediatamente contestato (doc. 2.18): il salario per il mese di ottobre 1994 sarebbe quindi interamente dovuto.
G. Con osservazioni 27 ottobre 2000 parte appellata si è opposta al gravame, asseverando che “in presenza di due documenti dal contenuto diametralmente opposto, entrambi non datati e contrastanti con la documentazione ufficiale prodotta davanti all’autorità cantonale, il giudice di prime cure non poteva che rigettare l’istanza e rinviare implicitamente la soluzione del caso a un’eventuale causa di merito”.
Considerato
in diritto:
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Il contratto di lavoro per periodo indeterminato sottoscritto dalle parti ma non datato e prodotto quale doc. A, mediante il quale l’escussa si è impegnata a versare al procedente una retribuzione mensile fr. 7’800.-- per tredici mensilità oltre ad una provvigione di almeno fr. 70'000.-- annui, costituisce in principio valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per parte delle mensilità di stipendio e per la provvigione poste in esecuzione.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) In casu l’escussa ha innanzitutto sostenuto che il contratto di cui al doc. A sarebbe solo il primo progetto scritto di contratto di lavoro tra le parti, poi superato da un secondo progetto da lei prodotto quale doc. 1.
I contratti di lavoro doc. A e doc. 1, sebbene siano sottoscritti da entrambe le parti contraenti e contengano tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge per un contratto di lavoro ex art. 319 ss. CO, non indicano né la data del loro allestimento e né quella della loro sottoscrizione.
La questione da risolvere dal giudice del rigetto è dunque quella a sapere se l’eccezione sollevata dall’escussa secondo cui il doc. 1 è stato sottoscritto posteriormente al doc. A sia stata resa sufficientemente verosimile in base ai principi indicati al considerando 3.a).
Nel contratto di lavoro doc. A le parti hanno previsto in un primo tempo l’inizio del rapporto contrattuale di __________ per il 1. luglio 1993. Solo posteriormente all’allestimento di questo documento, le parti hanno apportato allo stesso una modifica fatta a mano, che stabiliva l’inizio per il 1. ottobre 1993. Nel doc. 1 invece già al momento del suo allestimento è stato previsto che il rapporto contrattuale avrebbe avuto inizio il 1. ottobre 1993. Il contratto di lavoro doc. A indica inoltre che il procedente avrebbe assunto la gestione della “sede __________ ”, mentre che dal doc. 1 risulta che il procedente è stato assunto in qualità di direttore vendite. L’attività del procedente di progettazione e vendita impianti presso la __________ è stata indicata dallo stesso __________ il 27 luglio 1993, quindi poco prima dell’inizio del nuovo rapporto di lavoro, e poi ancora il 6 dicembre 1993 e il 9 giugno 1994, quando il nuovo rapporto contrattuale era ormai iniziato da diversi mesi, nei formulari di richiesta di un permesso di dimora trasmessi alla Sezione cantonale degli stranieri e versati agli atti dall’escussa quali doc. 2.10, 2.12 e 2.14.
La circostanza che la data prevista per l’inizio del rapporto di lavoro, ossia il
Il doc. 1 costituisce anch’esso valido titolo di rigetto e si giustifica pertanto, in principio, il rigetto dell’opposizione per gli impegni assunti dall’escussa in questo documento, ossia per gli stipendi ivi pattuiti, ad eccezione però della provvigione, in quanto nello stesso doc. 1 non prevista.
c) L’escussa ha ancora eccepito che, sebbene il doc. A fosse anteriore e quindi superato dal doc. 1, il rapporto tra le parti non era nemmeno retto dal contratto di lavoro prodotto quale doc. 1, perché datore di lavoro e lavoratore avrebbero pattuito uno stipendio mensile di fr. 7'000.-- in luogo di fr. 7'800.--, come originariamente previsto sia dal doc. A che dal doc. 1.
Dai doc. 2.12 e 2.14, ossia dai formulari di permesso di dimora trasmessi il 6 dicembre 1993 e il 9 giugno 1994, ossia quando il rapporto di lavoro era già iniziato, alla Sezione cantonale degli stranieri e sottoscritti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, risulta che lo stipendio del procedente era di fr. 7'000.-- mensili per tredici mensilità, importo che, come risulta dai doc. 3, 4 e 5, e come ammesso per i mesi da ottobre 1993 a settembre 1994 dal convenuto medesimo, gli è sempre stato versato. Siffatti documenti, unitamente alla circostanza che dagli atti non risulta che prima dell’emissione del PE n. __________il procedente abbia mai richiesto alla datrice di lavoro la differenza di stipendio, sebbene non costituiscano la prova certa sono perlomeno concreti indizi perché il giudice del rigetto possa ritenere che le parti abbiano successivamente modificato il salario pattuito nel contratto di lavoro di cui al doc. 1. Avendo l’escussa provato mediante il doc. 5, ossia mediante la fotocopia dell’avviso di addebito del 7 novembre 1994, di aver versato al procedente anche lo stipendio pro rata per il mese di ottobre 1994 e ciò in conformità ai termini di rescissione contrattuale indicati nella disdetta del 25 ottobre 1994 (doc. B), l’esame della cui validità non è nel potere di cognizione del giudice del rigetto, l’appello deve essere integralmente respinto e la sentenza della giudice di prime cure confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF
pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione:__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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