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Numero d'incarto:
14.2001.00028
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00028
Lugano
30 luglio
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile di cui all’inc. OS.2000.00026,
della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell’istanza di sequestro del
16 ottobre 2000 di
contro
e dell’opposizione formulata il 27 ottobre 2000
mediante istanza da:
opposizione
sulla quale la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
decisione del 9 marzo 2001, ha cosi statuito:
“1. L’opposizione
è respinta per carenza di presupposti processuali e di conseguenza è confermato
il sequestro ordinato il 17 ottobre su istanza di __________, nei confronti di
__________.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi in fr. 1'000.--, da anticipare
dalla parte istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 2’500.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione dedotta in appello, con atto di appello
22 marzo 2001, da
chiedente:
“1. In via
principale
L’appello è
accolto e la sentenza impugnata è annullata; di conseguenza l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva è respinta e la causa è rinviata alla Pretura
affinché emetta il giudizio di merito.
- In via subordinata
L’appello è accolto e
la sentenza impugnata è annullata; l’opposizione è ammessa ed è annullato il
sequestro ordinato il 17 ottobre 2000 ad istanza della __________.
- Protestate
spese e ripetibili”.
viste le osservazioni 13 aprile 2001 di __________.
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 16
ottobre 2000, __________ ha chiesto il sequestro di ogni avere
di _________, presso __________ a concorrenza dell’importo di fr. 33'565'130,60
(BEF 895'070'149,40) oltre interessi al 5,626% su fr. 33'284'294,30 dal 17
ottobre 2000, indicando quale titolo di credito un credito d’investimento di 2
miliardi di franchi belgi della durata massima di 12 anni concesso a
__________.
B. Il 17 ottobre 2000, è
stato ordinato il sequestro come richiesto.
C. Mediante
istanza 27 ottobre 2000, __________ ha presentato tempestiva opposizione al
sequestro di cui sopra.
D. All’udienza di
discussione 13 dicembre 2000, __________ ha mantenuto l’opposizione al
sequestro, mentre __________ vi si è opposta, eccependo l’assenza di potere di
rappresentanza del firmatario dell’opposizione, __________, in quanto abilitato
a rappresentare con firma individuale solo la succursale di __________. In
replica, __________ ha in particolare rilevato che qualora vi fosse motivo di
dubbio sulla validità della procura, compresa quella prodotta da __________, si
sarebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto.
E. Con sentenza del 9
marzo 2001, la Segretaria assessore ha respinto l’opposizione per carenza di
presupposto processuale. La prima giudice ha infatti ritenuto che la procura
data a __________ gli permettesse di rappresentare solo la succursale di
__________ di __________ e non quella di __________.
F. In sede di appello,
__________ ha addotto una procura firmata dalla casa madre di __________, non
senza richiamare l’art. 99 cpv. 3 CPC, il quale prescrive che se il difetto di
presupposti processuali è sanabile entro un breve termine il giudice lo
assegna. L’appellante ha inoltre rilevato che la prima giudice non aveva
verificato la procura della controparte e ritenuto la distinzione operata tra
casa madre e succursale artificiale sul piano logico ed abusiva dal profilo
giuridico, poiché i conti sequestrati sarebbero intitolati alla succursale, che
pure i terzi toccati da un sequestro possono interporre opposizione, che la
succursale non gode comunque di alcun’indipendenza giuridica, e che il
direttore di una succursale rappresenta e vincola la società. A titolo
sussidiario, l’appellante ha poi riproposto gli argomenti sostanziali sostenuti
in prima sede, la cui esposizione, visto l’esito della presente sentenza, si
rivela superflua.
G. Nelle sue
osservazioni, __________ espone che tutti gli atti processuali della
controparte sono “stati compiuti in nome e per conto della succursale di
__________ di __________ ”, a motivo che la procura prodotta in prima sede è
stata concessa da __________ “in relazione alle vertenze che concernono la sua
succursale sita in __________ (CH)”, mentre la succursale difetta della
capacità processuale poiché non ha personalità giuridica. D’altra parte,
dall’estratto del Registro di commercio relativo alla società di __________ non
risulta che __________ possa rappresentarla. Inoltre, l’art. 99 cpv. 3 CPC è
inapplicabile nella procedura di opposizione ex art. 278 LEF, dato che l’art.
20 cpv. 2 LALEF prevede la perenzione delle eccezioni non esposte e delle prove
non prodotte all’udienza di discussione, ciò che varrebbe pure per la procura
allegata all’atto di appello. A proposito di quest’ultimo documento, __________
ne critica la forma in merito all’assenza di data nonché d’indicazione della
volontà di __________ di stare in lite nella procedura di sequestro. Essa
ricorda d’altronde che l’appellante è sottoposta ad una specie di procedura
concordataria (“gestione contrôlée”) decretata dai tribunali lussemburghesi, di
modo che la procura rilasciata dagli organi di __________ risulterebbe nulla in
assenza di autorizzazione da parte del giudice (equivalente del commissario
concordatario) nominato per vigilare sugli atti della società. Infine, __________
prende posizione sugli argomenti sostanziali sussidiari della controparte.
H. In risposta
all’ordinanza 20 giugno 2001 di questa Camera che fissava all’appellante un
termine di 20 giorni per produrre una valida procura a favore del proprio patrocinatore,
corredata di ogni documento idoneo a dimostrare il potere di rappresentanza del
o dei firmatari della procura al momento della sottoscrizione della medesima,
l’avv. __________ ha comunicato che “nonostante i miei sforzi non sono in grado
di presentare una procura come da lei richiesta, non avendola ricevuta dalla
società lussemburghese”. Egli ha tuttavia rilevato che la procura presentata in
prima istanza era ampiamente sufficiente, riferendosi agli argomenti sostenuti
nell’appello.
Considerando
in diritto:
- L’esame
dei presupposti processuali avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura,
atteso che relativamente alla loro esistenza non basta la sola verosimiglianza
(cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv
der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.).
1.1. Tra i
presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte
nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza
processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante
indebito e dell’intero procedimento da essi originato. Un'istruzione ed una
decisione sulla capacità di una parte di stare in giudizio o sulla sua qualità
di soggetto di diritto si impongono però solo quando esse possono seriamente
essere messe in dubbio in base ai documenti dell'incarto (DTF 105 III 111; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6a ed., Berna 1997, n. 6 ad § 8), in altri termini quando vi sono indizi
concreti, seri e concludenti (cfr. CEF 9.8.1988 Byte Club Ticino c. Keller) che
permettano di dubitare della capacità processuale – pur sempre presunta (DTF
succitato) – di una parte.
1.2. Nel
caso di specie, il fatto che la procura 23 ottobre 2000 a favore dei patrocinatori dell’appellante sia stata firmata a nome della
succursale di __________ di __________ da un organo non abilitato a
rappresentare la sede centrale (cfr. doc. A), è idoneo a sollevare qualche
perplessità.
Invece,
l’appellante non ha portato elementi tali da mettere in dubbio la procura
prodotta dal rappresentante della sequestrante.
- Ciò posto, va
confermata la decisione impugnata sulla base dei documenti prodotti in prima
sede.
2.1. La procura 23 ottobre
2000 rilasciata agli avv. __________ e __________ è firmata da
____________________ per il conto di __________ Succursale di
____________________ (timbro) “perché abbiano a rappresentare, singolarmente o
congiuntamente, la __________, in relazione alle vertenze che concernono la sua
succursale sita in __________ (CH), presso il __________ ”(cfr. doc. non
numerato, fascicolo documenti prodotti da __________ prima del doc. 2, privo
dell'attestazione pretorile di documento prodotto). Non vi è quindi dubbio che
la mandante è la società __________, debitrice sequestrata (cfr. decreto di
sequestro), per le vertenze riguardanti la sua succursale di __________, la
quale, come concordano le parti, non ha peraltro personalità giuridica propria.
Insostenibile appare dunque l’affermazione dell’appellante (atto di appello, p.
6-7 ad lett. b) in merito al fatto che opponente sarebbe la succursale di
__________ quale terzo toccato dal provvedimento (cfr. pure infra cons. 2.5.).
2.2. L’appellante ha invece
ragione di sottolineare il fatto che la succursale non è giuridicamente
indipendente dalla società di cui fa parte, di modo che il direttore della
succursale è da ritenere un regolare organo della società. In particolare, per l’art.
935 cpv. 2 CO, il mandatario rappresenta a tutti gli effetti la società con sede
all’estero, limitatamente però agli affari della sua succursale iscritta a
registro di commercio in Svizzera. In casu, __________ era quindi abilitato a
rappresentare con firma individuale la società __________ (cfr. doc. B),
limitatamente agli atti giuridici eseguiti a nome della sua succursale di
__________. La procura 23 ottobre 2000 è sotto questo profilo valida.
2.3. La legittimazione
attiva della succursale di __________ di __________ per opporsi al sequestro in
esame dipende però fondamentalmente dal fatto di sapere se __________ debba, in
buona fede ai sensi dell’art. 718a cpv. 2 CO, ritenere che la succursale di
__________ rappresenti validamente __________ per quanto riguarda la relazione
giuridica da cui sorge il credito su cui si fonda il sequestro. In altre
parole, se il potere di rappresentanza di __________ non appare, nella
fattispecie, escluso dallo scopo sociale della succursale di __________ così
come descritto a registro di commercio (cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno
1994, vol. II, n. 17 ad art. 718a) né dalle circostanze, si dovrà ritenere
valida – dal punto di vista formale – l’opposizione interposta da __________ a
nome di __________.
Benché si tratti di una
questione di merito (“Sachlegitimation”, cfr. Vogel,
n. 89-90 ad cap. 7), ciò che, in virtù del principio del doppio grado di
giurisdizione, potrebbe giustificare un rinvio dell’incarto al giudice del
sequestro di primo grado, la questione può nel caso di specie essere risolta
già da questa Camera, nella misura in cui l’appello verte appunto sulla
legittimazione dell’opponente e che la decisione pretorile va comunque
confermata nel suo risultato per i motivi che seguono.
2.4. Per stessa ammissione
dell’appellante (cfr. appello, p. 11 ad c), il credito vantato dalla
sequestrante non è verso la succursale di __________ bensì contro la sede di
__________. Del resto, lo scritto 30 ottobre 1998 su cui la sequestrante fonda
il suo credito (doc. D) è indirizzato alla sede di __________ di __________ ed
è firmato per quest’ultima senza riferimento alcuno alla succursale di
__________. In assenza di qualsiasi procura o ratifica da parte degli organi
della sede centrale, la legittimazione della sede di __________ è stata quindi
rettamente negata in prima sede.
2.5. È parimenti escluso
ammettere la legittimazione attiva dell’appellante per l’unico motivo che
sarebbero stati sequestrati conti “intestati alla succursale”. Non avendo la
personalità giuridica, la succursale non può nemmeno avere diritti
patrimoniali. Tutt’al più i rappresentanti della succursale possono disporre o
rivendicare i beni della società connessi con l’attività della succursale.
Questa non può però, quale asserita terza proprietaria o detentrice, vantare
diritti sugli oggetti sequestrati quando il credito è diretto contro la società
(madre), perché la succursale, alla stregua della sede principale, è da
considerare in realtà come debitrice sequestrata. Di conseguenza, la succursale
che non è abilitata a rappresentare la società (madre) per il rapporto
giuridico su cui si fonda il sequestro non è neanche legittimata a far valere
diritti sugli oggetti sequestrati.
- In sede di appello,
__________ ha prodotto una procura (doc. 6) asseritamente firmata dai
rappresentanti della società (madre) e non solo della succursale di __________.
3.1. Per “fatti nuovi” ai
sensi dell’art. 278 cpv. 3 LEF si deve intendere sia i veri che i pseudo nova,
ritenuto però che per evidenti ragioni pratiche, riconducibili
al principio di celerità, i nova di ogni tipo possono essere addotti solo fino
alla fase dello scambio degli allegati (cfr. CEF [10 aprile 2000] 14.99.82, cons. 1.5e). Il
documento 6 è quindi formalmente ricevibile.
3.2. Il documento 6 non reca data alcuna e non
indica l’oggetto del mandato conferito agli avvocati __________ e __________.
Non è quindi possibile stabilire se si tratti di una procura ancora attualmente
valida, né se ne può trarre in modo chiaro ed inequivocabile la volontà di
__________ di stare in lite nei confronti di __________ per la causa in esame.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 65, con rif.), siffatto documento è
quindi insufficiente a portare la prova della legittimazione dell’avv.
__________ per rappresentare l’appellante. D’altronde, risulta dalla stessa
ammissione dell’appellante che la società sia stata posta sotto gestione
controllata nel __________ (verbale dell’udienza 13 dicembre 2000, p. 11), di
modo che appare dubbio che i propri organi sociali possano tuttora impegnarla
senza autorizzazione (in questo senso lo scritto 12 aprile 2001 dell’avv.
__________, anche se sprovvisto di riferimenti alla dottrina citata e comunque
non decisivo in quanto non emana da persona che si possa definire neutra).
3.3. Nel termine impartito nell’ordinanza 20 giugno
2001, il patrocinatore dell’appellante non ha prodotto i documenti richiesti ed
è pertanto svanita ogni ipotesi di sanatoria.
- L’appello 22 marzo
2001 presentato a nome di __________, va quindi dichiarato irricevibile.
Le tasse di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Richiamati gli art. 278
LEF, 718a CO, 20 e 25 LALEF, 97 CPC, nonché la vigente OTLEF
pronuncia:
-
L’appello 22 marzo 2001
formulato a nome di __________ è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata
dalla parte appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
__________. fr. 3'000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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