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Numero d'incarto:
14.2001.00035
Data decisione, Autorità:
10.09.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00035
Lugano
10 settembre
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 gennaio 2001 da
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'8/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 aprile 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria limitatamente all'importo di fr. 13'429.25 oltre accessori.
- La tassa di giustizia in fr. 180.00,
da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico per 1/2 ed è posta a
carico della parte convenuta per il restante 1/2. Non si assegnano
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 13 aprile 2001
postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell'8/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano la
__________ (in seguito: __________) ha escusso il dr. __________ per l'incasso
di fr. 27'496.95 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2000.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una conferma d'ordine 8
settembre 1998 (doc. C1), sottoscritta dagli architetti del dr. __________
relativa all'esecuzione di opere per un valore di fr. 24'429.25 IVA compresa risp.
su uno scritto 8 luglio 1999 inviato dalla __________ all'escusso (doc. D)
concernente lavori supplementari per l'importo di fr. 18'000.-- IVA compresa,
con la richiesta di ritornare lo scritto controfirmato in segno di accettazione.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che i lavori
eseguiti non gli sono ancora stati consegnati, non essendo stati ancora
collaudati e alcuni lavori non essendo ancora stati ultimati. Inoltre vi sono
dei difetti. Il precettato ha poi rilevato che l'offerta doc. C1 è corretta.
Egli ha in seguito incaricato la procedente di eseguire i lavori, come previsto
nella seconda offerta, per un importo di fr. 22'603.20, poi ridotto a fr.
18'000.-- (doc. D), per cui i lavori appaltati ammontavano complessivamente a
ca. fr. 42'000.--. La procedente ha in seguito emesso la fattura, di cui al
doc. B, che indica invece un importo totale di fr. 54'578.--, fr. 12'000.-- in
più di quanto pattuito. L'escusso ha dichiarato di non essersi però mai dichiarato
d'accordo con qualsivoglia aumento. Egli ha poi sostenuto che la procedente non
ha effettuato lavori eccedenti fr. 29'000.--, come è dimostrato dallo scritto
doc. 2, per cui il saldo sarà da determinare e sarà esigibile solo il giorno in
cui l'opera sarà consegnata e i lavori terminati a regola d'arte.
D. Con sentenza 2 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l'istanza ritenendo che
le offerte presentate dalla procedente (doc. C1 e D) sono state accettate
dall'escusso, il quale ha ammesso di avere commissionato lavori per ca. fr.
42'000.-- (cfr. verbale di udienza). In prima sede è stato argomentato che per
quel che riguarda la pretesa mancata consegna risp. l'ultimazione dei lavori o
eventuali difetti, occorre rilevare che la documentazione agli atti non
permette di verificare l'esistenza di una possibile compensazione, tra l'altro
non sollevata a giusta ragione dalla parte escussa.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In
diritto:
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti.
b) Occorre
differenziare tra il riconoscimento del debito nella procedura di rigetto
dell'opposizione dal riconoscimento processuale dell'istanza di rigetto
riservata l'azione di inesistenza del debito. Con il riconoscimento processuale
viene unicamente ammesso, che le premesse per il rigetto provvisorio sono
ossequiate, non però che il credito sussiste, per cui può essere inoltrata
l'azione di inesistenza del debito. In questo caso va concesso il rigetto
provvisorio dell'opposizione, senza che il giudice verifichi se è dato un
riconoscimento di debito (Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 82
LEF).
c) Con la conferma d'ordine 8 settembre 1998 (doc. C1), inviata alla
procedente, gli architetti del dr. __________ hanno riconosciuto in nome di
quest'ultimo, per l'esecuzione di opere da elettricista, un importo di fr.
24'429.25 IVA compresa.
Questo
documento costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma
ivi citata. Durante l'udienza di contraddittorio è stato pure riconosciuto
dalla parte debitrice un importo di fr. 18'000.-- per lavori supplementari
contenuti in un'offerta 8 luglio 1999 (doc. D), per cui per la somma
complessiva di fr. 42'429.25, dedotti gli acconti già pagati per un importo
complessivo di fr. 29'000.-- potrebbe, in via di principio, essere concesso il
rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La
mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di
rigetto dell’opposizione la prassi di __________, condivisa dal Tribunale
federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep.
1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve
essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep.
1989 p. 348; Daniel Stahelin,
op. cit. n. 105 ad art. 82 LEF). Inoltre anche l'esistenza, l'ammontare e
l'esigibilità di una contropretesa deve essere resa verosimile (Staehelin, op. cit. n. 93 ad art.
82 LEF).
c) L'escusso ha rilevato che i lavori eseguiti dalla procedente non gli
sono ancora stati consegnati, non essendo ancora stati collaudati. Inoltre
determinati lavori non sono ancora stati ultimati e vi sarebbero pure dei
difetti.
A
sostegno delle sue allegazioni l'appellante ha prodotto uno scritto 12 marzo
2001 (doc. 2) inviatogli dai suoi architetti, nel quale questi confermano che
l'impianto elettrico non è stato mai ufficialmente collaudato in loro presenza,
che alcuni lavori non sono stati ultimati, che la porta elettrica del garage è
collegata, ma non funzionante e che alcuni interruttori non sono collegati in
modo corretto.
Orbene
il predetto scritto è stato indirizzato al dr. __________ stesso e non alla
__________ per cui non può essere considerato quale notifica di difetti
relativa alle opere eseguite. Determinante è poi che questo scritto costituisce
unicamente un'affermazione di parte, essendo stato redatto dagli architetti
dell'escusso. Il dr. __________ non ha pertanto fornito i necessari riscontri
oggettivi atti a rendere verosimile il preteso mancato risp. il non corretto
adempimento della prestazione da parte della __________per cui in questa sede
le sue allegazioni vanno respinte.
Il
doc. C1 insieme al doc. D risp. al verbale di contraddittorio costituiscono pertanto
validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 13'429.25 oltre
interessi al 5% dal 7 ottobre 2000. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L'appello 13 aprile 2001 del dr. __________ va di conseguenza
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, la
parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello 13 aprile 2001 del dr. __________, é respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico del dr. __________.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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