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Numero d'incarto:
14.2001.00054
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00054
Lugano
20 agosto
2001 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 aprile 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE
di Lugano promossa dalla __________ per il pagamento di fr. 74'625,70 oltre
interessi e spese (cfr. doc. H);
vista
la sentenza 28 maggio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di Lugano,
Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via
provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso
atto dell’appello 1. giugno 2001 di __________ nonché delle osservazioni 26
giugno 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che
nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sul
bilancio per l’anno 2000 dell’escussa che alla voce relativa ai passivi indica
l’importo posto in esecuzione, con la dicitura “Creditore __________ fr.
74'625,70” (doc. B, p. 3), bilancio firmato dall’allora amministratore unico,
dott. __________ (cfr. doc. C e C1), e approvato dall’assemblea generale
ordinaria del 22 febbraio 2001 (doc. D);
che
l’escussa rileva a giusto titolo che secondo la giurisprudenza di questa Camera
(cfr. Rep. 1975, p. 308), condivisa dalla dottrina (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 71 ad art. 82), il bilancio di
una società anonima, anche se approvato dall’assemblea degli azionisti, ha una
funzione prettamente interna alla società, per cui non può costituire
riconoscimento di debito della società nei confronti di un terzo il cui credito
figura a bilancio;
che
Staehelin (op. cit., loc.
cit.) precisa che ciò vale anche se il bilancio è stato consegnato al creditore
per informazione;
che
l’escutente allega tuttavia che il caso in esame sarebbe fondamentalmente
diverso da quello citato dalla controparte;
che
l’escussa avrebbe infatti incaricato la procedente di compiti spettanti al
consiglio di amministrazione, ovvero la tenuta della contabilità,
l’allestimento del conto annuale e la gestione corrente degli affari;
che,
aggiunge la __________., il bilancio 2000 dal quale risulta il credito posto in
esecuzione è stato allestito dalla stessa procedente e sottoposto
all’amministratore unico, all’ufficio di revisione ed all’assemblea degli
azionisti, i quali l’hanno approvato senza riserva, eccezione o condizione
alcuna;
che
l’istante è nell’errore se crede di non dover essere considerata quale terzo
nella relazione tra l’amministratore e la società, poiché essa non rivestiva
alcuna carica ufficiale nella società prima dell’assemblea del 22 febbraio 2001
(cfr. doc. C, D ad 6 e L);
che
d’altronde l’assemblea generale di __________ ha dato discarico soltanto
all'amministratore unico e non all’istante;
che
già per questo motivo è escluso che si possa ammettere un riconoscimento da
parte dell’escussa del credito della procedente (in tal senso, cfr. Staehelin, op. cit, n. 9, 70 e 71
ad art. 82);
che
inoltre l’approvazione dei conti della società non ha per scopo il
riconoscimento dei debiti della società nei confronti dei terzi bensì soltanto
l’accettazione delle basi per il calcolo dell’utile sociale e la determinazione
del dividendo e della partecipazione agli utili (tantièmes) (art. 698 n. 4 CO),
nonché il discarico all’amministrazione per il suo operato (cfr. art. 698 n. 5
CO);
che
al massimo ci si potrebbe chiedere se la decisione di approvazione dei conti
costituisce o no un titolo di rigetto per l’amministratore facente valere una
pretesa relativa a tantièmes (ragionamento ammesso per la pretesa
dell’azionista al versamento del dividendo previsto, cfr. Staehelin, op. cit., n. 140 ad art.
82, con rif.);
che
nel caso di specie il credito della procedente non ha certamente il carattere
di partecipazione agli utili, dato che nel 2000 la società escussa ha subito
pesanti perdite (cfr. doc. E, p. 2);
che,
è vero, il bilancio, e più generalmente i conti della società commerciale,
devono essere allestiti nel rispetto dei principi di verità, completezza e
chiarezza (cfr. art. 959 CO), non soltanto nell’interesse degli azionisti ma
pure dei lavoratori, dei creditori e dei debitori dell’impresa (cfr. DTF 101
IV 57, cons. 1c);
che
lo scopo di tale norma è tuttavia unicamente informativo;
che
il terzo che ha subito un danno per essersi fondato in buona fede sul bilancio
di una società può tutt’al più agire in responsabilità contro la stessa o
contro i suoi organi oppure denunciare penalmente il loro comportamento;
che
né il doc. B né il doc. D costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto,
nemmeno messi in relazione con i doc. A (estratto di conto), F e G (richiami di
pagamento), P-AG (fatture) che sono tutti documenti provenienti dalla stessa
istante;
che
dai doc. AH-AO – tra i quali solo il doc. AM, peraltro ininfluente nella causa
in esame, è firmato da persona abilitata a rappresentare l’escussa – non emerge
neanche alcun riconoscimento di debito;
che
l’appello 1. giugno 2001 di __________ va quindi accolto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF, 698 e 959 CO nonché la vigente OTLEF
pronuncia: 1. L’appello
- giugno 2001 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 maggio 2001 (inc.
EF.__________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati
come segue:
-
L’istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico della __________ che
rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico della __________ che rifonderà a __________fr. 800.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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