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Numero d'incarto:
14.2001.00063
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00063
Lugano
20 agosto
2001 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 aprile 2001 da
contro
rappr. da: Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione in via di
realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ dell’UE di Lugano, promossa
da __________. per l’importo di fr. 465’000.-- oltre interessi e spese;
vista la
sentenza 11 giugno 2001 (EF.__________) della Segretaria Assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, che respinge la suddetta istanza;
preso atto
dell’appello 29 giugno 2001 di __________, presentato anche contro __________,
nonché delle osservazioni 6 agosto 2001 di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che
la volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme
stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 337 con rif.);
che
il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno,
l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo;
che
la cartella ipotecaria al portatore contiene un riconoscimento di debito a favore
“del portatore” (cfr. doc. B, p. 1);
che,
nel caso di specie, __________ ha dimostrato di essere portatrice della
cartella invocata quale titolo di rigetto (cfr. verbale di udienza 11 giugno
2001, a p. 1);
che,
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la banca dispone quindi di un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________,
indipendentemente dal fatto di sapere a quale titolo la banca lo detiene;
che
la contestazione del diritto dell’escutente di procedere in via di
realizzazione di un pegno immobiliare motivata dal fatto che la cartella non
gli sarebbe stata consegnata in proprietà (fiduciaria, cosiddetta
“Sicherungsübereignung”) bensì soltanto a titolo di pegno manuale, costituisce
infatti un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, in quanto la stessa non
risulta dal titolo (cartella) medesimo, bensì dai rapporti personali tra le
parti, e meglio dal loro accordo sulla causa della consegna della cartella (nel
caso in esame, cfr. doc. A);
che
il giudice del rigetto può tenere conto delle eccezioni dell’escusso soltanto
se questi le ha rese verosimili, ciò che implica che egli le abbia almeno
sollevate;
che
nel caso di specie __________ non ha allegato che la cartella ipotecaria fosse
stata consegnata ad __________ soltanto a titolo di pegno manuale né tantomeno
ha contestato il diritto di __________ di procedere in via di realizzazione del
pegno immobiliare;
che
pertanto la prima giudice non poteva rilevare d’ufficio siffatta eccezione;
che
la sentenza 11 giugno 2001 deve quindi essere annullata;
che,
in ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, l’incarto viene
retrocesso alla prima giudice affinché abbia a pronunciarsi sulle eccezioni
sollevate dall’escusso e ad emanare una nuova decisione, compreso sulla
questione delle indennità;
che
per il Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c) l’equa indennità
di cui all’art. 62 cpv. 1 OTLEF può essere assegnata per la perdita di tempo e
per le spese sopportate, comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato
(DTF 119 III 69);
che
la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in applicazione del diritto
federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo
alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle
peculiarità del caso di specie (Cometta,
op. cit., p. 178, n. 2.2.9.6.b);
che
l’indennità per l’indennizzo del patrocinatore deve essere determinata in
funzione del dispendio di tempo, delle spese esposte, della difficoltà delle
questioni giuridiche da risolvere e della responsabilità derivante dal mandato
di patrocinio, che può essere valutata in base al valore litigioso, ritenuto
che unicamente gli atti e costi oggettivamente necessari e sufficienti ad
un’esecuzione corretta del mandato sono da prendere in considerazione (cfr. DTF
119 III 69, cons. 3a e 3b);
che
il giudice del rigetto non può pertanto, senza incorrere nell’arbitrio,
fondarsi unicamente sul criterio del valore litigioso per determinare
l’indennità dovuta alla parte vincente, ciò che accade se il calcolo viene
fatto soltanto in base all’art. 18 TOA;
che
del resto anche giusta l’art. 11 cpv. 1 TOA, l’applicazione integrale della
tariffa secondo il valore deve essere mitigata con quella secondo il dispendio
orario nelle pratiche di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno
limitato;
che
nel caso di specie, il lavoro del patrocinatore di _______ si è limitato in
sostanza all’allestimento di un memoriale di risposta di meno di due pagine (di
limitata difficoltà e che comunque non faceva menzione dell’argomento per il
quale la prima giudice ha respinto l’istanza) ed alla partecipazione
all’udienza di discussione;
che,
anche in considerazione dell’elevato valore litigioso – ritenuto comunque che dalla
soccombenza nella procedura di rigetto dell’opposizione non può darsi
pregiudizio irreparabile per nessuna delle parti –, l’indennità (piena) non
avrebbe dovuto eccedere fr. 1'000.--;
che
l’appello, in quanto diretto anche contro ___________ è irricevibile, non
essendo la stessa parte alla procedura di cui all’inc. EF., la quale
è stata congiunta con la procedura di cui all’inc. EF. unicamente per
quel che concerne l’udienza di discussione (cfr. verbale 11 giugno 2001, p. 1);
che
l’appello 29 giugno 2001 va di conseguenza parzialmente accolto;
che
le spese e le indennità di questa sede seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che __________ non ha diritto ad indennità,
poiché non ha presentato osservazioni (quelle del 6 agosto 2001 sono state
presentate solo a nome di __________);
Richiamato gli art. 82 LEF, 11 e 18 TOA nonché 62 OTLEF
pronuncia: 1. L’appello
29 giugno 2001 __________, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza 11 giugno 2001 (inc. EF.__________) della Segretaria
Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è annullata, e l’incarto le viene
retrocesso perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei
considerandi.
-
La
tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico per fr. 200.--, mentre è posta a carico di __________ per fr. 400.--,
che rifonderà ad __________ fr. 200.-- a titolo di parte di indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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