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Numero d'incarto:
14.2001.00067
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00067
Lugano
30 agosto
2001
/MB/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza di fallimento senza preventiva esecuzione 1. giugno 2001 da
contro
vista la sentenza 9 luglio 2001 della Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, che ha pronunciato il fallimento della ditta __________ con
effetto dal 9 luglio 2001 alle ore 14.00;
richiamato l'appello 18 luglio 2001 della __________ contro la
declaratoria di fallimento;
preso
atto delle osservazioni 31 luglio 2001 degli appellati;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 20/25 luglio 2001 al
gravame è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. 21
dipendenti della __________ hanno chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione
della loro datrice di lavoro, ritenuto che quest'ultima, dopo aver loro comunicato
il 23 maggio 2001 l'irrevocabile decisione di cessare la sua attività sia per
quel che riguarda la vendita che l'officina meccanica a far tempo dal 1. giugno
2001, non è stata in grado di versare loro il salario relativo al mese di
maggio 2001. Secondo i creditori la sospensione del pagamento dei salari del
mese di maggio e dell'indennità per vacanze maturate oltre pro rata della 13.
mensilità è senza dubbio la manifestazione dell'insolvenza della debitrice e
dimostra, come espressamente riferito dall'amministratore unico ai dipendenti,
che la società non ha i mezzi liquidi sufficienti per soddisfare i propri
debiti esigibili.
B. All'udienza
di contraddittorio la ______________ ha osservato che l'__________, venuta a
conoscenza della decisione di cessare l'attività presso la sede di Lugano, ha
bloccato il conto corrente utilizzato per il pagamento degli stipendi. La
debitrice ha rilevato che il comportamento dell'istituto è eticamente censurabile,
visto che in poco più di un anno e mezzo ha ridotto la sua esposizione presso
la banca da fr. 800'000.– agli attuali fr. 100'000.– in vista di un risanamento
a medio termine. Ammortamenti erano in corso anche presso il . Il
blocco del conto da parte dell' ha impedito di fatto l'erogazione
degli stipendi per il mese di maggio 2001. La ________ ha sostenuto che in
sostanza è in mora di 13 giorni con il pagamento dello stipendio di un solo
mese, ma che è assolutamente solvibile. I conti presso il __________ e presso
la __________ non sono stati chiusi, né bloccati come appare dalla
documentazione agli atti. Anche il conto corrente postale è in funzione. La
debitrice ha poi dichiarato di avere a proprio carico un solo precetto
esecutivo per fr. 8'893.60, mentre il PE n. __________ fatto spiccare dalla
Cassa di compensazione AVS è stato pagato il mese precedente ad ulteriore prova
che i pagamenti vengono ancora eseguiti. La __________ ha poi asserito che una
società con un capitale sociale di fr. 1'000'000.– non può essere ritenuta
insolvente per un solo PE di poca entità o per la mora di nemmeno due settimane
nel pagamento degli stipendi. In prima sede è poi stato rilevato che sono
all'incasso numerose fatture per fr. 265'765.– e che sussiste una posta
creditrice verso la __________ di ben fr. 60'867.– il cui pagamento dovrebbe
pervenire a giorni. Incassate le citate fatture, ha asserito la debitrice, sarà
provveduto al pagamento degli stipendi di maggio che ammontano al netto a fr.
70'000.– circa. La __________ ha poi sostenuto che nel caso in esame non si è
confrontati con la mancanza durevole di liquidità come prevede l'applicazione
dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
C. Con
sentenza 9 luglio 2001 la Pretore ha pronunciato ex art. 190 LEF il fallimento
della __________ con effetto dal 9 luglio 2001 alle ore 14.00
D. Con
atto di appello 18 luglio 2001 la __________ è insorta contro la declaratoria
di fallimento riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
In particolare l'appellante ha rilevato che il 9 luglio 2001 le sono pervenuti
in conto fr. 47'000.–. La __________ ha poi osservato che in merito alle
motivazioni del decreto di fallimento è difficile pronunciarsi nella misura in
cui la giudice del fallimento non ha speso una sola parola per motivare una
decisione tanto grave. Per questo motivo il giudizio di prime cure va
annullato.
E. Delle
osservazioni degli appellati si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1. a) ex
art. 285 cpv. 2 lett. e) CPC le sentenze e i decreti devono, a pena di nullità,
contenere tra l'altro l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
In caso di vizi di
forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi è insanabile
nullità del giudizio – rilevabile anche d'ufficio – solo qualora il vizio sia
tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la possibilità di verificarlo,
discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il caso per quelle manchevolezze
puramente formali o a cui si può trovare rimedio nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 285, m. 1).
b) L'appellante ha
osservato che la giudice di prime cure non ha motivato la sua decisione di
fallimento, per cui la sentenza va annullata. La debitrice, che ha partecipato
all'udienza di contraddittorio in sede pretorile, non ha tuttavia sostenuto di
non conoscere i motivi che hanno portato alla pronuncia del fallimento e non risulta
essere stata pregiudicata nella sua verifica della sentenza di primo grado.
Infatti, nonostante la prima giudice si sia limitata a indicare le disposizioni
di legge applicabili, l'assenza di motivazione non ha impedito all'appellante
di motivare il gravame in oggetto, sia per quel che riguarda l'esposizione dei
fatti che per quel che concerne le considerazioni di diritto. La lettura degli
atti di causa ha permesso d'altro canto a questa Camera di giudicare l'operato
della giudice di prime cure. Non vi è motivo pertanto di annullare la sentenza
pretorile.
-
La
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è impugnabile
per il rinvio dell'art. 194 LEF all'art. 174 LEF. Le parti possono avvalersi di
fatti nuovi (art. 22 cpv. 4 LEF), nei limiti posti dall'art. 174 LEF.
-
Ex
art. 174 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). L'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto:
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento
-
In
sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF,
con i limiti imposti dall'art. 22 cpv. 4 LALEF, che non rientrino nelle ipotesi
previste dall'art. 174 LEF: i soli nova o pseudonova proponibili presuppongono
che il debitore renda verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti
che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore o che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento.
Il
giudizio d'appello sarà quindi fondato nel caso in esame sui documenti prodotti
avanti il primo giudice e in sede ricorsuale.
- a) Il creditore
può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva
esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso
i suoi pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF).
Si ha sospensione dei
pagamenti quando il debitore lo dichiara espressamente o se atti concludenti
attestano che non è più in grado di pagare debiti esigibili (Kurt
Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, § 38 n. 14): tra le manifestazioni esteriori della sospensione
dei pagamenti vi è il non più pagare debiti incontestati ed esigibili come pure
la reiterazione di opposizioni a precetti esecutivi per l'incasso di debiti
incontestati ed esigibili anche per importi minimi (DTF 15 dicembre 1993
in re __________, in: SJ 1994, cons. 3a p. 434–435). Sospensione dei pagamenti
è data anche nel caso in cui il debitore si rifiuti di pagare crediti liquidi
riferiti ad una parte essenziale delle sue attività commerciali (STF 17
dicembre 1999, in: SJ 2000 I 248–251). Non occorre poi che il debitore sospenda
tutti i suoi versamenti: è sufficiente che disattenda il pagamento di una parte
cospicua di debiti liquidi (DTF 85 III 154; Amonn/Gasser, op.
cit. § 38 n. 15; SJZ 2001 p. 347, lit. D).
b) Nel caso in esame
si realizza in tutta evidenza la causa materiale del fallimento prevista
dall'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ritenuto che la prova della sospensione del
pagamento di una parte cospicua di crediti liquidi riferiti ad una parte
essenziale delle sue attività commerciali risulta dal mancato pagamento dello
stipendio ai 21 dipendenti della __________ per un importo di fr. 70'000.–
circa. Determinante non è infatti che la debitrice interrompa tutti i suoi
pagamenti per un lungo periodo e che sia confrontata con una mancanza durevole
di liquidità, bensì che abbia smesso di pagare anche solo una parte di crediti
incontestati e esigibili, riferiti ad una parte essenziale delle sue attività
commerciali, le quali hanno potuto essere gestite unicamente grazie alle prestazioni
fornite dai suoi dipendenti, che rappresentano tra l'altro i suoi creditori più
privilegiati. D'altro canto la debitrice stessa afferma ma non dimostra che
l'__________ le avrebbe bloccato il conto corrente utilizzato per pagare gli
stipendi. Si realizza pertanto, come rettamente ritenuto dal primo giudice, la
causa materiale di fallimento ex art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
Per quel che riguarda
poi i fatti nuovi di cui l'appellante può avvalersi ex art. 174 LEF va rilevato
che non solo occorre rendere verosimile la solvibilità – requisito peraltro nel
caso concreto già disatteso, vista l'impossibilità di pagare gli stipendi ai
propri dipendenti – ma cumulativamente deve essere provato per mezzo di
documenti – anche se in questo caso solo in via alternativa – che il debito è
stato estinto o l'importo depositato presso questa Camera a disposizione dei
creditori oppure che i creditori hanno ritirato la domanda di fallimento. Con
l'atto di appello la debitrice ha rilevato che il 9 luglio 2001 le sono pervenuti
in conto ca. fr. 47'000.–. Non solo questo importo non sarebbe stato
sufficiente a estinguere il debito nei confronti dei suoi dipendenti, ma
l'appellante nemmeno ha dichiarato e ancor meno provato di avere versato la predetta
somma ai suoi dipendenti o di averla depositata presso questa Camera a
disposizione dei suoi creditori. Non risultano pertanto ossequiati nemmeno i
presupposti di cui all'art. 174 LEF.
- L'appellazione
della __________ va quindi respinta e di conseguenza, richiamata l'ordinanza
presidenziale di concessione dell'effetto sospensivo parziale, ne va dichiarato
il fallimento.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 52, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
- La
fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revoca del fallimento ex
art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza
dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del
fallimento (art. 195 cpv. 2 LEF) nell'ipotesi in cui la fallita provi che tutti
i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv. 1 n. 1 LEF), oppure ove produca una
dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro
insinuazioni (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato
(art. 195 cpv. 3 LEF): in caso di revoca del fallimento, la qui appellante sarà
reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
18 luglio 2001 __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza
è dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione ____________ a far tempo
da giovedì 6 settembre 2001 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.–, già anticipata dall'appellante, resta a carico
della __________ la quale rifonderà complessivamente agli appellati fr. 300.– a
titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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