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Numero d'incarto:
14.2001.00088
Data decisione, Autorità:
09.01.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00088
Lugano
9 gennaio
2002
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 3 settembre 2001 presentata da
contro
fondata
sul precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Mendrisio il 14 febbraio
2001 per l’importo di fr. 1'760,40 oltre accessori;
sulla
quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con decreto 3
ottobre 2001, ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della ditta __________ a far tempo dal giorno 3
ottobre 2001 alle ore 14:30.
2./3./4. Omissis”.
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal __________ che con atto 15 ottobre 2001
ne postula l’annullamento;
viste le
osservazioni 31 ottobre 2001 della parte appellata, che si è opposta al
gravame, con protesta di spese e indennità;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 2001 con la quale all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’autorità di ricorso in materia fallimentare deve rilevare d’ufficio tutte le
censure di nullità assoluta (ai sensi dell’art. 22 LEF) riferite ad
irregolarità precedenti la decisione di prima istanza pur non allegate davanti
al primo giudice, in particolare la nullità della comminatoria di fallimento
(cfr. art. 174 cpv. 1, 2. periodo LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001,
n. 36 e 16 ad art. 174);
che
questa Camera, in qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF,
ha, con decisione odierna (inc. ________), dichiarato nulla la notifica del
precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Mendrisio ed annullato la relativa
comminatoria di fallimento del 22 marzo 2001, in quanto il precetto esecutivo è
stato indebitamente notificato al marito dell’amministratrice unica del
__________;
che
l’appello va quindi parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento dei
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata;
che
le spese di prima istanza e quelle dell'UEF di Mendrisio vanno tuttavia lasciate
a carico dell’appellante mentre quelle di seconda istanza sono da porre a
carico metà per parte, poiché – secondo la propria ammissione dell’appellante
(appello, n. 2 p. 4) – essa ha avuto conoscenza dell’esecuzione n. __________
in seguito alla citazione per l’udienza di fallimento;
che
infatti se avesse presenziato a siffatta udienza ed eccepito la nullità della
comminatoria di fallimento, si sarebbe evitata la dichiarazione di fallimento e
la successiva procedura appellatoria, in quanto il giudice di prime cure
avrebbe sospeso la sua decisione in base all’art. 173 cpv. 2 LEF e sottoposto
il caso a questa Camera, respingendo poi l’istanza di fallimento in seguito
all’annullamento della comminatoria di fallimento e ponendo le spese a carico
degli istanti (cfr. art. 172 n. 1 LEF);
che
la metà delle spese di seconda istanza va comunque messa a carico degli
appellati che si sono opposti all’appello;
che
le indennità di appello vanno pertanto compensate.
Richiamati
gli art. 22, 172, 173, 174 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
I. L’appello 15 ottobre 2001 __________, è parzialmente accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 3 ottobre 2001 del Pretore di Mendrisio-Nord (inc.
__________) nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________.
-
Le
spese dell'UEF di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio, in fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.
III. Intimazione a: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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