AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2001.00109
Data decisione, Autorità:
11.02.2002, CEF
Incarti n.
14.2001.00109
14.2001.00110
14.2001.00111
14.2001.00112
Lugano
11 febbraio
2002
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili
(EF__________ e ____) promosse con istanze 11 ottobre 2001 da
rappr. da______________
contro
rispettivamente (negli inc. 14.2001.110 e 111)
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte da __________ e __________ sia in qualità di condebitori
che di comproprietari del pegno, alle esecuzioni in via di realizzazione di
pegno immobiliare n. __________, risp. __________, promosse con PE notificati
il 14 agosto 2001 dall’UEF __________ e tendenti all’incasso della somma di fr.
627'335,85 oltre interessi al 4,25% dal 1. luglio 2001;
viste
le sentenze 28 novembre 2001 del Pretore ________ che accolgono le suddette
istanze;
preso
atto degli appelli interposti da __________ e __________ in data 7 dicembre
2001 nonché delle osservazioni 8 gennaio 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
gli appelli di __________ e __________ quand’anche riferiti a quattro sentenze
(ed esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e
giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni;
che
le cause inc.14.01.109, 14.01.110, 14.01.111 e 14.01.112 vanno quindi
considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25
LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo
la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente;
che
i principi di celerità e di concentrazione che informano la procedura di
rigetto dell’opposizione vietano tutte le operazioni che non siano compatibili
con le esigenze di una procedura sommaria (cfr. art. 20 cpv. 6 LALEF), in
particolare i richiami di incarti così come le richieste di edizione (cfr. CEF
3 gennaio 2000 [14.1999.30], cons. 1a; in materia di opposizione al sequestro: CEF
20 aprile 2000 [14.1999.92], cons. 1.5a);
che
i principi di celerità e di concentrazione impongono infatti alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito;
che
il giudice del rigetto non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte,
quest'ultima non potendo limitarsi ad indicare tesi descrittive ‑ sia
fattuali che in diritto ‑ ma dovendo sostanziarle con riferimenti
puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno;
che
la parte deve quindi produrre, prima della chiusura dell’udienza di
contraddittorio, la fotocopia dei documenti facenti parte di altri incarti sui
quali intende fondare le proprie allegazioni;
che
il divieto di richiamo di incarti si giustifica anche per motivi meramente
pratici, in quanto l’intera istruttoria va eseguita all’udienza di
contraddittorio;
che
non sempre un incarto è disponibile seduta stante (in particolare in casi come
quelli in esame in cui il richiamo concerne un incarto penale), una
coordinazione essendo d’altronde impossibile quando il richiamo viene
annunciato, come nel caso di specie, soltanto in sede di udienza;
che
sempre per il principio di celerità, è esclusa una sospensione della
procedura ex art. 107 CPC in attesa della decisione penale nel procedimento a
carico dell’impiegato di __________, __________ (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 48 ad art. 84, con rif.);
che
non sono date nel caso di specie le premesse per ritenere realizzata
l’eccezione all’inapplicabilità dell’art. 107 CPC in materia di rigetto
dell’opposizione ammessa da questa Camera nella sua decisione 4 dicembre 1996 (CEF
14.1996.28 – citata in Cocchi/
Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 107 – con rif. a
Flavio Cometta, Il giudice
del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298 sub
II e p.299 sub III.2.c);
che
infatti non è stato allegato che la sospensione dovesse essere brevissima né
che l’opposizione alla sospensione manifestata da __________ fosse costitutiva
di abuso di diritto;
che,
certo, gli escussi allegano che vi sarebbero state gravi ed intenzionali
violazioni dei contratti di mutuo e di mandato conclusi con __________ da parte
del suo impiegato __________, in quanto lo stesso avrebbe attinto al
conto costruzione dei coniugi __________ al fine di effettuare versamenti
ingiustificati a favore delle ditte __________, __________ e
__________ per opere mai eseguite;
che
tuttavia tali affermazioni non sono state rese verosimili;
che
dai verbali di interrogatorio di __________ (doc. 8 e 9, inc. 14.01.112)
non si evince con chiarezza se le irregolarità confessate da quest’ultimo hanno
danneggiato solo la banca (in particolare tramite prelevamenti dalla cassa)
oppure anche i propri clienti, né di conseguenza l’estensione di un eventuale
danno subito dagli appellanti;
che
la relazione peritale di cui al doc. 10 riguarda solo i flussi finanziari
afferenti le società __________, e __________ (p. 2) e non la
ricostruzione dettagliata dei movimenti bancari relativa ai conti intestati a
clienti committenti delle società coinvolte (p. 4), oggetto di un monitoraggio
separato da parte dell’ispettorato interno di __________ (p. 8);
che
dal contratto fiduciario di cui al doc. 3/D risulta del resto che responsabile
per la verifica dei pagamenti effettuati a carico del conto di costruzione era
__________ e non __________ (cfr. pure la voce “Pagamenti a debito del credito
di costruzione” delle disposizioni generali sul credito di costruzione a tergo
del doc. D);
che
i contratti di mutuo ipotecario di cui ai doc. B1 e B2, allestiti nella forma
dell’atto pubblico ed entrambi firmati da __________ e __________ costituiscono
validi titoli di rigetto provvisorio per il tipo di esecuzione in oggetto,
ritenuto che le ipoteche a favore di __________ garantiscono gli importi di fr.
465'000.-- e fr. 100'000.--, oltre interessi al 10% dal 1. ottobre 1999 (doc.
B1, foglio 4 ad 7 e timbro sull’ultimo foglio), risp. dal 3 ottobre 2000 (doc.
B2, fogli III-IV ad 7 e timbro sull’istanza di iscrizione di mutuo ipotecario),
ossia in totale fr. 653'875.-- (fr. 565'000 + fr. 465'000 x 21 mesi al 5/6% +
fr. 100'000 x 9 mesi al 5/6%), valuta 1. luglio 2001, mentre l’importo posto in
esecuzione è di fr. 627'335,85;
che
l’allegazione di pretese violazioni dei contratti di mutuo e di mandato è per
il resto irricevibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede
(cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario);
che
comunque non è stata resa verosimile l’esistenza di un mandato dato ad
__________ per il controllo della destinazione delle somme prelevate dal conto
di costruzione – che sembra invece essere stato conferito ad __________ (cfr.
doc. 3/D) – né tantomeno l’estensione dell’asserito danno subito dagli
appellanti;
che
gli appelli 7 dicembre 2001 vanno quindi respinti;
che
le spese e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), con il rilievo che è stato tenuto
dell’alleggerimento dell’onere lavorativo dovuto alla congiunzione delle cause.
Richiamati gli art. 82, 84 LEF; 107 CPC; 20 e 22 LALEF,
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dagli appelli 7 dicembre 2001 di __________ e __________
relativi alle esecuzioni n. __________ (inc. 14.2001.109, risp. 111), risp.
__________ (inc. 14.2001.112, risp. 110), dell’UEF __________ sono congiunte.
- L’appello
7 dicembre 2001 di __________ relativo all’esecuzione n. __________ (inc.
EF___________ e 14.2001.109) è respinto.
2.1 La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
7 dicembre 2001 di __________ relativo all’esecuzione n. __________ (inc.
EF___________ e 14.2001.110) è respinto.
3.1 La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
7 dicembre 2001 di __________ relativo all’esecuzione n. __________ (inc.
EF___________ e 14.2001.111) è respinto.
4.1. La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere ad __________. fr. 200.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
7 dicembre 2001 di __________ relativo all’esecuzione n. __________ (inc.
EF___________ e 14.2001.112) è respinto.
5.1 La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di
indennità.
- Intimazione
a:
–
__________;
Comunicazione
alla Pretura __________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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