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Numero d'incarto:
14.2001.00116
Data decisione, Autorità:
17.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00116
Lugano
17 aprile
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e
Chiesa, (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 aprile 2001 da
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/13 marzo 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 novembre
2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr.
210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo
di rifondere a controparte fr. 250.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 21 dicembre 2001
ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 24 gennaio 2001 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 7/13 marzo 2001 dell'UE di Lugano __________
ha escusso la . per l'incasso di fr. 18'060.-- oltre interessi al 5%
dal 31 dicembre 2000 e fr. 4'668.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000,
indicando quale titolo di credito: " - stipendi non pagati,
oneri sociali non pagati".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato
con l'escussa il 6 luglio 2000, secondo il quale la __________ assumendolo al
50% quale gerente del __________ a __________, si è obbligata a pagargli un salario
netto di fr. 3'010.-- al mese. __________ procede per i salari rimasti impagati
dal mese di luglio al mese di dicembre 2000, ossia fr. 18'060.-- oltre interessi
al 5% dal 31 dicembre 2000 e per gli oneri sociali di fr. 4'668.-- (fr. 778.--
al mese per sei mesi) oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa si è opposta all'istanza,
sostenendo che il procedente si è presentato raramente sul posto di lavoro e
pertanto non ha diritto allo stipendio. A sostegno delle sue allegazioni la
debitrice ha prodotto una dichiarazione di __________, amministratore unico
della società (doc. 1), una dichiarazione di __________ (doc. 2) e un'ulteriore
dichiarazione di __________, dipendente del predetto __________ (doc. 3), tutte
datate 6 luglio 2001, nelle quali viene confermata l'assenza dal posto di
lavoro di __________ nel periodo per cui egli richiede la retribuzione.
In replica il
procedente ha contestato le argomentazioni di controparte, rilevando di essere
stato presente sul posto di lavoro al 50% come previsto dal contratto.
In
duplica l'escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni.
D. Con
sentenza 22 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l'istanza ritenendo che la documentazione prodotta dal procedente non
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'escussa avendo
contestato che vi sia stata la prestazione da parte di __________ e tale contestazione
essendo stata resa verosimile e sostanziata tramite le dichiarazioni di cui ai
doc. 1, 2 e 3.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il
procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
Con l'appello __________ ha prodotto diversi nuovi documenti.
F. Con le sue allegazioni la parte appellata ha sostenuto dapprima
l'intempestività dell'appello di __________ Per il resto si è riconfermata
nelle sue argomentazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la
decorrenza dei termini. Tuttavia il termine a disposizione del debitore, del
creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è
prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del
termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei
giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
b) Dalla copia della sentenza 22 novembre 2001 (cfr. timbro
d'intimazione della Pretura recante la data 12 dicembre 2001 ) e dalla
fotocopia della relativa busta (cfr. timbro postale della Posta di __________
recante la data 12 dicembre 2001), prodotte dall'appellante, si evince che la
predetta sentenza è stata inviata all'appellante il 12 dicembre 2001, per cui
al più presto gli è stata notificata il 13 dicembre 2001. Ritenuto che ex art.
131 cpv. 1 CPC nel computo dei termini non è compreso il giorno
dell'intimazione, il termine di 10 giorni per presentare appello è iniziato a
decorrere il più presto il 14 dicembre 2001 ed è venuto quindi a scadere
durante le ferie esecutive, che ex art. 56 n. 2 LEF iniziano 7 giorni prima del
Natale e terminano 7 giorni dopo. Pertanto ex art. 63 LEF il termine per
presentare appello è stato prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle
ferie natalizie, ossia fino a venerdì 4 gennaio 2002. L'appello datato 21 dicembre
2001, recante il timbro della Pretura 27 dicembre 2001, è quindi ampiamente
tempestivo.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli
elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di
rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte
le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto
dell'opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il
lavoratore non ha effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui
chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e che
queste eccezioni non possono venire subito infirmate dal lavoratore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Di conseguenza i documenti
prodotti da __________ la prima volta con l'atto di appello vanno estromessi
dall'incarto.
d) Il contratto di lavoro per un periodo indeterminato stipulato tra le
parti il 6 luglio 2000 (doc. B), mediante il quale l'escussa si è impegnata a
versare al procedente una retribuzione per un impiego al 50% di fr. 3'010.-- al
mese, costituisce in via di principio riconoscimento di debito nel senso
dell'art. 82 LEF per le 6 mensilità di stipendio poste in esecuzione per un
importo complessivo di fr. 18'060.--. Per gli oneri sociali per complessivi fr.
4'668.-- pretesi da ____________________il contratto di lavoro doc. B non
rappresenta invece riconoscimento di debito, atteso che questi importi vengono
dedotti dal datore di lavoro a favore della AVS/AI/IPG risp.
dell'assicurazione contro la disoccupazione risp. dell'assicurazione per
indennità giornaliera risp. dell'assicurazione per infortuni non professionali.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La
mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in
materia di rigetto dell'opposizione la prassi di __________ campagna, secondo
la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno
credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
348 con riferimenti).
c) In casu la __________ ha sollevato l'eccezione d'inadempimento
contrattuale da parte di __________, sostenendo che quest'ultimo si è
presentato solo raramente sul posto di lavoro, per cui non ha diritto allo
stipendio. A sostegno delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto tre
dichiarazioni, tutte datate 6 luglio 2001, tra le quali una di __________
__________ suo amministratore unico (doc. 1), nella quale questi afferma che
__________ non ha mai lavorato nel ristorante Corso, di cui era gerente, e che
è stato presente saltuariamente solo all'inizio. Con la sua dichiarazione
__________ (doc. 2) ha sostenuto di essere al corrente della causa tra la
__________ e ____________________Quest'ultimo si sarebbe fatto nominare
gerente, poichè necessitava di una società che gli pagasse i contributi AVS,
senza pretendere altro per la sua assunzione. Secondo __________ il procedente
non ha mai lavorato nel bar e nemmeno ha esercitato la sua funzione di gerente.
__________ ha poi dichiarato di averlo visto nel __________ solo un paio di
volte. A sua volta __________, che ha dichiarato di essere stata cameriera
presso il bar Corso da gennaio a ottobre 2000, ha affermato che durante il periodo
di apertura del bar dalle ore 15.00 alla 01.00 non ha mai visto __________, se
non un paio di volte per qualche minuto, ossia il tempo per bere qualcosa e poi
andarsene. Egli non ha mai lavorato e nemmeno è stato presente nella sua funzione
di gerente (doc. 3).
Orbene la prima
delle predette dichiarazioni è stata redatta dall'amministratore unico della
__________, per cui si tratta di una dichiarazione di parte, che non può
costituire un sufficiente riscontro oggettivo anche perché non è noto in che
modo l’amministratore unico fosse presente nel __________ Nella sua dichiarazione
__________ non ha dichiaratao quale attività svolgesse durante i mesi per i
quali __________ i chiede lo stipendio, mentre nel verbale di contraddittorio è
stato affermato che essa era impiegata presso il bar della __________. Pertanto
non è chiaro in quale funzione e da dove essa sia stata in grado di osservare se
__________ eseguiva il suo lavoro presso il __________, ritenuto che essendo
stato assunto a metà tempo, la sua presenza era limitata. Di conseguenza questa
dichiarazione appare discutibile. La terza dichiarazione è stata compilata da
__________, che essendo stata alle dipendenze della __________ A, quale
cameriera presso il __________ da gennaio a ottobre 2000, non è persona
completamente estranea alla causa che ci occupa, per cui la sua dichiarazione
deve essere valutata tenendo conto anche di altri fattori.
Appare infatti
poco credibile che l'escussa nel corso del periodo di sei mesi per il quale
__________ pretende lo stipendio, non l'abbia mai sollecitato per iscritto ad
essere presente sul posto di lavoro e ad assolvere il compito di gerente per cui
era stato assunto. L'eccezione di inadempimento sollevata dalla __________ non
appare pertanto sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi affidabili, per
cui non può essere accolta. Di conseguenza il contratto di lavoro doc. B può
essere ritenuto valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art.
82 LEF per fr. 18'060.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000, mentre per
gli oneri sociali per l'importo di fr. 4'688.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2000 l'istanza va respinta, mancando un riconoscimento di debito. La sentenza
pretorile va quindi in tal senso riformata.
- L'appello 21 dicembre 2001 __________ va pertanto parzialmente
accolto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/5 e 4/5 (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 21 dicembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 22 novembre 2001 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
"1. L'istanza
20 aprile 2001 __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta dalla __________. al PE n. __________ del
7/13 marzo 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 18'060.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000.
- La tassa di giustizia di fr. 210.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta per 1/5 a carico di __________ e per
4/5 a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 150.-- quale
parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già
anticipata dall’appellante, è posta per 1/5 a carico di __________ e per 4/5 a
carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 150.-- quale parte
di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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