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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.24
Data decisione, Autorità:
05.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00024
Lugano
5 giugno 2001/EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 26 febbraio 2001 presentata da
rappr. __________
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona in data
12 marzo 2001 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il fallimento della ditta __________,
Bellinzona.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00
del 12 marzo 2001.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 60.-- da anticipare dall’istante sono poste a carico della convenuta la
quale rifonderà all’istante la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità.
2.1. omissis
-
omissis
-
omissis.”
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
__________ che con atto 13 marzo 2001 ha postulato l’annullamento del
fallimento, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 15 marzo 2001 al presente
appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
-
che
con decreto 4 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha nuovamente
pronunciato il fallimento della __________ in esito ad altra procedura
esecutiva;
-
che
essendo rimasto inimpugnato, tale decreto di fallimento è divenuto definitivo;
-
che
di conseguenza essendo il fallimento della __________ già stato pronunciato con
decreto cresciuto in giudicato, il presente appello è divenuto privo d’oggetto;
-
che
la tassa di giustizia del presente appello è a carico dell’appellante, mentre
non si assegnano indennità non avendo l’appellato presentato le proprie
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLET);
pronuncia
-
L’appello
13 marzo 2001 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi
in esito ad altra procedura esecutiva;
-
La
tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico
di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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