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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.65
Data decisione, Autorità:
27.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00065
Lugano
27 luglio
2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 maggio 2001 da
patr. dall’avv. __________
contro
__________ patr. dal tutore lic.iur. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 10/14 maggio 2001 dell'UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza
20 giugno 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta
in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr.
180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 180.-- a titolo di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 5 luglio 2001 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che con scritto 9 luglio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha trasmesso alla scrivente Camera copia dello scritto 6 luglio 2001 con cui la
parte procedente ha comunicato all'UEF di Mendrisio il ritiro dell'esecuzione
in esame;
rilevato
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in
cui le parti ne concordino un diverso riparto;
ritenuto
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia, mentre, avendo la procedente reso priva d'oggetto la procedura,
all'escusso va assegnata un 'indennità solo di appello di fr. 100.--,
__________ non essendo comparso né rappresentato in prima sede;
pronuncia:
-
L'appello 5 luglio 2001 __________, è dichiarato irricevibile.
-
Non si preleva la tassa di giustizia. Il Consorzio __________
verserà a __________ fr. 100.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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