AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00042
Data decisione, Autorità:
16.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00042
Lugano
16 settembre
2002 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. __________) promossa con istanza 19 aprile 2002 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano notificato il 31
ottobre 2001;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 19 aprile 2002, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di conseguenza
è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo..
-
Tasse di giustizia e spese per complessivi fr.
1’000.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta che
rifonderà a controparte fr. 9’000.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 8 maggio 2002 ha
postulato la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione
dell’istanza e protestato spese ed indennità di prima e seconda sede;
viste le
osservazioni 17 giugno 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e indennità;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. B), __________ (in
seguito __________), __________, ha escusso __________ per l'incasso di fr.
2'837'605,30.--, oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1998 e spese, indicando
quale titolo del credito “Sentenza 3.1.98 della Corte Internazionale
d’arbitraggio commerciale presso la camera di commercio e dell'industria della
federazione della __________ in re __________– sentenza 21.5.99 del Tribunale
Municipale di __________, in re __________– Sentenza 3.8.99 della Corte Suprema
__________ per gli affari civili, in re __________. Importo pari a dollari
1'700'000.-- + 24'452.-- e 13’2121.-- (partecipazione spese arbitrato), al
cambio acquisto divisa USD/CHF in data odierna di USD 1.--/CHF 1.633”.
L’escussa ha interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.
B. All'udienza
di contraddittorio dell’8 febbraio 2002, __________ ha contestato integralmente
l’istanza, producendo un memoriale di risposta di 22 pagine.
C. Con
sentenza 19 aprile 2002, la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione
5, ha accolto l’istanza.
Ella ha
in primo luogo rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione di
rappresentanza sollevata da __________., ritenendo valida la procura rilasciata
__________ a nome di __________
La prima
giudice ha poi considerato ammissibili ai sensi dell’art. IV cpv. 2 della
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e
l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere le traduzioni in francese di atti
redatti in russo prodotti dall’istante.
La Segretaria
assessore ha inoltre negato l’esistenza di una violazione del diritto di essere
sentito, evidenziando come risultasse sia dal lodo 3 novembre 1998 della Corte
internazionale di arbitrato commerciale (in seguito CIAC) – prodotto quale
titolo di rigetto definitivo – che dalle decisioni del Tribunale municipale di
__________ e della Corte Suprema __________ che . era stata
validamente citata all’udienza del 3 novembre 1998. Anche la controversia
insorta tra l’escussa e la Fondazione “ ” per l’insoddisfacente
patrocinio non potrebbe inficiare la regolarità del lodo arbitrale.
Gli
stessi due tribunali hanno pure statuito nello stesso senso della __________
sulla questione dell’arbitrabilità della lite, rigettando la relativa eccezione
di __________.
Infine,
quest’ultima non avrebbe provato e nemmeno reso verosimile la sussistenza di
una violazione dell’ordine pubblico svizzero, ed in particolare di una pretesa
parzialità dell’arbitro.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata ., facendo
valere che “l’accertamento” effettuato dai tribunali russi in punto alla
regolare citazione dell’escussa all’udienza 3 novembre 1998, in quanto fondato
sul loro diritto interno, non vincola il giudice dell’esecuzione, che deve
esaminare la questione alla luce della Convenzione di New York. Orbene, è
materialmente impossibile che la citazione in questione, spedita il 16
settembre 1998, sia giunta a Lugano il 18 settembre 1998, mentre è pervenuta a
__________ in mano della controparte solo il 24 settembre 1998. Del resto, le
altre due comunicazioni della CIAC (doc. 7 e 8) sono giunte a Lugano dopo 7,
risp. 9 giorni. L’appellante allega che il 18 settembre 1998 le è
effettivamente pervenuta una comunicazione da parte della CIAC, ma si trattava
dello scritto 7 settembre 1998 (doc. 10, prodotto in originale) relativo alla
nomina degli arbitri. Il lodo arbitrale invocato quale titolo di rigetto è
quindi stato emesso senza che l’escussa sia stata sentita. Quest’ultima ha d’altronde
fatto il possibile per far correggere il vizio procedurale a tutti i livelli
possibili. Il Fondo Umanitario Internazionale dei Lavoratori degli Organi di
Applicazione della Legge “ ” al quale __________. si era rivolto per
la difesa dei propri interessi nei confronti di __________, contrariamente alle
assicurazioni date, è però rimasto inattivo. Ha addirittura trattenuto la
documentazione necessaria alla difesa degli interessi di __________ impedendo
al nuovo patrocinatore, lo Studio legale __________ di patrocinare
efficacemente l’escussa nelle procedure giudiziarie.
L’appellante
eccepisce inoltre l’incompetenza della CIAC, per il motivo che secondo l’art.
19.1 del contratto di appalto 117/97 concluso il 20 agosto 1997 tra __________
e __________ la CIAC era competente a dirimere unicamente le controversie
connesse con l’esecuzione del contratto di appalto e non il suo annullamento,
questione di competenza della Corte arbitrale della Federazione __________
(art. 20.1). Orbene, il lodo prodotto quale titolo di rigetto statuisce sulle
pretese di risarcimento di __________ in seguito all’annullamento del
contratto.
Infine,
l’appellante identifica nella sua mancata citazione all’udienza arbitrale una
violazione degli art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, in
relazione con il § 23 del Regolamento della CIAC (“notificazione alle parti
dell’udienza”) nonché dell’art. V cpv. 2 della stessa Convenzione (violazione
dell’ordine pubblico svizzero).
E. Nelle
sue osservazioni, __________ si oppone al gravame, sottolineando come le
questioni di fatto – in casu la ricezione da parte dell’appellante della
citazione all’udienza – non possono essere riesaminate dal giudice
dell’esecuzione, che deve fondarsi sui fatti accertati dal giudice estero.
Errori di fatto o di diritto non sono motivi di rifiuto dell’exequatur ai sensi
della Convenzione di New York.
ribadisce che la questione della citazione di __________ all’udienza arbitrale
è stata esaminata e risolta positivamente da tutte le istanze giudiziarie
russe, in particolare con riferimento alla ricevuta di ricezione firmata
__________ Del resto, una lettera inviata tramite corriere espresso, com’è
stato il caso nella fattispecie, può senz’altro giungere dalla __________ a
__________ in due giorni lavorativi; orbene, il Tribunale arbitrale ha
confermato di aver spedito la citazione il 16 settembre 1998 (doc. R).
__________ evidenzia inoltre in diversi punti
delle sue osservazioni la mala fede dell’appellante, che nelle procedure giudiziarie
russe ha sempre negato di aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del
Tribunale arbitrale.
A titolo
abbondanziale, l’appellata rileva come un’eventuale mancata citazione
all’udienza arbitrale non ha comunque influito sull’esito del lodo, poiché il
patrocinatore di __________., secondo la sua stessa ammissione, è rimasto
inattivo.
Per
quanto concerne l’eccezione di difetto di competenza della Corte arbitrale,
l’appellata qualifica le affermazioni dell’appellante come totalmente
pretestuose, in quanto basate principalmente sul fatto che nella clausola di
arbitrato il nome della corte arbitrale è stato abbreviato.
F. Sulle
altre allegazioni delle parti si dirà se necessario nei considerandi che
seguono.
Considerato
in diritto:
-
La decisione impugnata è stata intimata all’appellante il venerdì 26
aprile 2002 e da essa ritirata il lunedì 29 aprile 2002, come risulta dalla
consultazione della funzione di ricerca “Track & Trace lettere” del sito
web della __________ relativa al numero d’invio figurante sulla busta allegata
all’esemplare della sentenza 19 aprile 2002 prodotta da __________ con
l’appello. Quest’ultimo è pertanto tempestivo.
-
È inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e
dettagliata dell’appello, posta all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in
casu per il rinvio dell’art. 25 LALEF), il richiamo all’esposizione delle
circostanze di fatto o ai motivi di diritto esposti negli allegati introdotti
in prima istanza (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 21 ad art. 309, con rif.). Tale esigenza vale pure per le
osservazioni presentate dall’appellato (CEF 3 maggio 2001
[14.2001.10/11], cons. 1.5b).
-
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure
in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni
quali l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, la presenza del
trinomio di identità nonché, trattandosi di una sentenza arbitrale estera (cfr.
art. V n. 2 Conv. di New York), l’arbitrabilità della lite secondo il diritto
svizzero e la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
vol. I, n. 50 ad art. 84 nonché n. 95 e 97 ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 103 e 124 ad art. 81).
-
Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
4.1. Il
concetto di “sentenza esecutiva” è definito dal diritto esecutivo federale solo
per quanto concerne i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. DTF
67 I 9; Gilliéron, op.
cit., n. 30 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla
Svizzera o, se non ve ne fossero, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
4.2. In
casu, non è contestata l’applicabilità della Convenzione di New York del 10
giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
arbitrali estere (RS 0277.12), che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto
1965 ed è applicabile anche a lodi pronunciati in Stati non parte alla
convenzione (cfr. Andreas Bucher,
Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Paolo
Michele Patocchi/Cesare Jermini, Basler Kommentar zum IPR,
Basilea 1996, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Del resto, il titolo di rigetto
invocato (doc. F) è stato emanato da un tribunale arbitrale con sede
all’estero, e meglio a Mosca (cfr. art. 194 LDIP e Bucher, op. cit., n. 427; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 12
ad art. 194;
Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron, n. 33 ad art. 80; Kurt
Siehr, Das Internationale
Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, p. 726 ad IV.1.a). Non esiste d’altronde
alcuna convenzione bilaterale tra la Russia e la Svizzera sul riconoscimento e
l’esecuzione dei lodi arbitrali (cfr. RS 0.277).
- Qualora
l’istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione
estera, il giudice deve esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur.
Le condizioni per dichiarare il giudizio estero eseguibile in Svizzera sono
fissate dalla convenzione internazionale sull’esecuzione applicabile, per
difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 31-33 ad art. 80).
5.1. Giusta
l’art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il riconoscimento
dell’esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre con
l’istanza l’originale della
sentenza, debitamente autenticato, e l’originale della convenzione di arbitrato
(clausola compromissoria o compromesso, cfr. art. II n. 2 Conv. New York),
oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per
l’autenticità, nonché una loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui
l’esecuzione è chiesta. Un’attestazione di esecutività non è richiesta (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 95 ad art. 80).
5.2. In
casu, __________ con la produzione dei doc. E (art. 19 del contratto 117/97,
recante la marginale “résolution de disputes et droit applicable”, “risoluzione
delle vertenze e diritto applicabile”), F (lodo arbitrale recante la debita
postilla e accompagnato da una traduzione in francese) e O (traduzione del lodo
in italiano), ha adempito le condizioni poste dall’art. IV n. 1 Conv. di New
York (cfr. Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 48 ss. ad art. 194). Come verrà esposto ulteriormente (cons. 6), l’art. 20 del
contratto 117/97 non può essere considerato come una clausola arbitrale a sé
stante.
- Ex
art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle
sentenze, l’escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a
quelle dell’art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale
anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (cfr. ad es. Bucher, op. cit., n. 421; Thomas
Rüede / Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80).
6.1. Secondo
l’art. V n. 1 di tale convenzione, il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo
arbitrale possono essere rifiutati solo per alcuni motivi esaustivamente
enumerati, che il convenuto deve allegare e provarne l’esistenza dei
presupposti. In particolare, sono motivi di opposizione i due allegati
dall’escussa nella fattispecie:
– la parte contro la quale è invocata la sentenza
non è stata debitamente informata della
designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non è stata in
grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b);
– la
sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non
prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che
superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia,
ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte
all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non
sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite
(lett. c).
6.2. __________.
allega anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto la
convocazione all’udienza arbitrale non le sarebbe pervenuta.
a) L’allegazione
costituisce ovviamente in sé un valido motivo di opposizione ai sensi dell’art.
V n. 1 lett. b Conv. di New York, poiché l’emanazione di una sentenza arbitrale
senza che il convenuto sia stato sentito, anche se la domanda gli è stata
comunicata così come il nome degli arbitri, viola palesemente il “due process”,
in particolare l’esigenza del contraddittorio, che va ossequiata in ogni stadio
della procedura arbitrale (cfr. art. 182 cpv. 3 LDIP e Patocchi/Jermini, op. cit., n. 81 ad art. 194).
b) Vi è
disputa tra le parti sulla questione di sapere se __________ sia abilitata o no
a recare la prova della mancata ricezione della convocazione all’udienza
arbitrale oppure se le sentenze russe che accertano la regolare citazione
dell’escussa vincolino questa Camera.
Orbene,
gli accertamenti contenuti nel lodo arbitrale non vincolano totalmente il
giudice dell’esecuzione, altrimenti l’art. V n. 1 lett. b Conv. di New York non
avrebbe più alcun significato (in questo senso, per la Convenzione di Lugano: Yves Donzallaz, La Convention de
Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3304, che espone che il divieto di revisione
nel merito della sentenza da delibare statuito agli art. 29 e 34 cpv. 3 CL non
deve precludere in toto l’analisi dei motivi di rifiuto dell’exequatur ex art.
27 CL – il cui n. 2 ricalca in sostanza l’art. V n. 1 lett. b Conv. di New
York). Se è vero che il giudice dell’esecuzione non può rivedere i fatti e la
motivazione giuridica sul merito del lodo di cui è chiesto l’exequatur, tale
principio non vale nella sua interezza per le cause di rifiuto di cui all’art.
V Conv. di New York, che vengono esaminate non quo agli accertamenti fattuali
ma solo sulla loro qualificazione giuridica. Certo, secondo un autore (Franz
Satmer, Verweigerung der
Anerkennung ausländischer Schiedssprüche wegen Verfahrensmängeln, tesi Zurigo
1994, p. 103 s. e nota 62), la sentenza giudiziaria estera non rivestirebbe
carattere di pregiudizio per il giudice dell’esecuzione. Infatti, i tribunali
esteri valutano le asserite violazioni procedurali secondo il proprio diritto
interno e non secondo la Convenzione di New York. Da tale argomento si può però
dedurre che il giudice dell’esecuzione può solo esaminare se le norme
procedurali del diritto dello Stato di origine adempiono i requisiti posti
dalla Convenzione di New York e dal proprio diritto (sotto il profilo
dell’ordine pubblico procedurale).
c) Ciò
posto, questa Camera non è quindi competente per esaminare le censure fattuali
addotte dall’appellante.
Dal
profilo giuridico, l’art. 3 punto 1 della legge della Federazione Russa
“sull’arbitrato commerciale internazionale”, sul quale si è fondato il
Tribunale municipale di __________ per verificare la regolarità della notifica
dei diversi atti arbitrali della causa in esame (cfr. doc. G, p. 3 s. e P, p.
2), prevede che qualsiasi comunicazione scritta viene considerata ricevuta dal
destinatario se consegnata al destinatario in persona oppure alla sua impresa
commerciale, all’indirizzo della sua residenza permanente oppure all’indirizzo
postale; qualora questi indirizzi non possono essere accertati mediante
ragionevole ricerca di informazioni, la comunicazione scritta viene considerata
ricevuta se essa è stata inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dell’impresa
commerciale, residenza permanente o indirizzo postale del destinatario mediante
lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che prevede la registrazione
del tentativo di consegna. A prescindere dall’esame dell’ammissibilità – sotto
il profilo della Convenzione di New York – delle altre vie di notifica, è in
ogni caso evidente che la consegna personale dell’atto accertata da una
ricevuta di ricezione è da considerare quale valida notifica. Orbene, il
Tribunale municipale di __________ ha accertato che l’appellante aveva ricevuto
la citazione all’udienza arbitrale, il che è stato confermato da un’apposita
ricevuta versata agli atti. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte
Suprema della Russia (doc. H e Q). Tali accertamenti vincolano questa Camera.
d) Del
resto, le censure fattuali dell’appellante appaiono comunque perente, perché
non sono state fatte valere presso le competenti autorità dello Stato di
origine (cfr. Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 59 e 86 ad art. 194, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80). Infatti, davanti alle autorità
giudiziarie russe, l’appellante ha allegato di non aver ricevuto alcuna
comunicazione da parte del tribunale arbitrale (cfr. doc. G, p. 4 e P, p. 3).
Invece, la tesi secondo la quale il giorno in cui è stata firmata la ricevuta
di ricezione dall’impiegata dell’appellante __________ (cfr. doc. U, ultima
pagina) sarebbe giunto un altro atto che non la citazione all’udienza arbitrale
non è stata presentata e quindi non è stata esaminata dai giudici russi.
e) A
titolo del tutto abbondanziale, va evidenziato come l’appellante non abbia
comunque provato la sua nuova tesi, come ne avrebbe invece avuto l’onere
secondo l’art. V n. 1 Conv. di New York (cfr. Satmer, op. cit., p. 117; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 55
ad art. 194), rilevato che il fatto che in casu
l’escussa avrebbe dovuto portare la prova di un fatto negativo (la mancata
citazione all’udienza arbitrale), non avrebbe determinato l’inversione
dell’onere dell’allegazione e della prova, ma, in applicazione delle regole
della buona fede, solo obbligato la controparte – l’escutente – a collaborare
alla procedura probatoria.
Con il doc. S, il servizio corriere della ditta OOO “__________ ” ha
attestato con il suo timbro di aver consegnato . il 18 settembre 1998
la citazione per l’udienza 3 novembre 1998 (cfr. il recto dell’avviso di
ricevimento, doc. S nonché doc. U, p. 4). Certo, manca la firma della
destinataria a tergo dell’avviso di ricezione (cfr. la casella “Date et
signature du destinataire”, doc. S nonché U, p. 5), ma dall’ultima pagina del
doc. U si evince che il 18 settembre 1998, alle ore 11.18, l’escussa ha
effettivamente ricevuto un invio distribuito dalla ditta “ ”, così
come lo attesta la firma della sua impiegata __________.
Ora,
l’appellante non nega di aver ricevuto un invio da parte della CIAC il 18
settembre 1998, ma allega che non si sarebbe trattato della citazione 16
settembre 1998 per l’udienza 3 novembre 1998 (doc. T e U), bensì della notifica
7 settembre 1998 (doc. 9 e 10, allegato A/B), con cui si notificava la
designazione del Presidente del Tribunale arbitrale. L’appellante produce
inoltre un “affidavit” (doc. 10) – recte: una dichiarazione scritta con firma
autenticata da un notaio ticinese – sottoscritto il 7 febbraio 2002
__________, assistente del Direttore generale di __________ dal 1996, nel quale
questa conferma di aver ricevuto il 18 settembre 1998 lo scritto 7 settembre
1998, di aver firmato di suo stesso pugno il giustificativo di consegna e di
aver constatato, in base alle sue conoscenza della lingua russa, che la
comunicazione conteneva esclusivamente informazioni circa la designazione del
Presidente del Collegio arbitrale. Essa attesta inoltre che il 25 settembre
1998 l’appellante avrebbe ricevuto un altro scritto, datato 14 settembre 1998
(doc. 10, allegato C/D, e 11), di analogo contenuto. Rilevando il carattere
alquanto sorprendente dell’invio di due missive contenenti la stessa
comunicazione, __________ ne desume la dimostrazione che “la corte arbitrale ha
voluto con tale manovra avere la prova di un invio, senza però dover provare
l’invio della citazione per l’udienza del 3 novembre 1998” (appello, p. 6 ad
9).
Orbene,
il valore probante delle dichiarazioni contenute nell’”affidavit” di cui al
doc. 10 va liberamente valutato da questa Camera alla stregua di ogni altro
mezzo di prova, ritenuto tuttavia che si impone nel caso di specie un riserbo
particolare, trattandosi delle dichiarazioni di una dipendente dell’appellante,
che anche se non pare essere organo della stessa ne è nondimeno economicamente
dipendente. Il doc. 10 non è del resto un autentico “affidavit” del diritto
anglosassone, la dichiarante non avendo giurato alcunché e comunque, nella
sentenza citata dall’appellante (STF 5P.63/1999, p. 5 ad 3), il
Tribunale federale ha ritenuto probante un (vero) affidavit relativo alla
notifica in Svizzera di una sentenza americana perché “combinata” con altri due
documenti ufficiali.
non afferma d’altronde di aver ricevuto il 18 settembre 1998 unicamente lo
scritto 7 settembre 1998 (doc. 9) e non (anche) quello 16 settembre 1998 (doc.
T). Va inoltre evidenziato come lo scritto 7 settembre non sia indicato come
raccomandato e come sia giunto all’appellante in una busta che pure non indica
il suo carattere raccomandato o registrato (cfr. busta allegata al doc. 9),
mentre la citazione 16 settembre (doc. T) reca la dicitura “Air Mail
Regestered. Advice of Receipt”, ossia “posta aerea raccomandata” (recte:
registrata) “Consigliata la ricevuta” (recte: avviso di ricezione) (cfr. doc.
7). Appare quindi verosimile che solo gli atti in cui veniva fissato un termine
alla convenuta, ossia la notifica della petizione (doc. 7), con contestuale
fissazione del termine per nominare il suo arbitro e per prendere posizione
sulla petizione, nonché la citazione all’udienza del 3 novembre 1998 (doc. T),
siano stati intimati con avviso di ricevuta, mentre le semplici comunicazioni
(doc. 8, 9 e 11) sono state spedite con invio semplice (al doc. 8 è d’altronde
allegata una busta simile a quella acclusa al doc. 9). È probabilmente per lo
stesso motivo che le comunicazioni 10 agosto 1998 (doc. 8), 7 settembre 1998
(doc. 9) e 14 settembre 1998 (doc. 11) sono registrate nell’incarto del
Tribunale arbitrale ognuna con un solo numero (fogli 111, 114 e 117), mentre la
notifica della petizione, la citazione all’udienza del 3 novembre 1998 e la
notifica del lodo arbitrale sono registrate ognuna con tre documenti (scritto,
avviso di ricezione e “delivery route sheet”, ossia foglio di consegna), e
meglio con i fogli 106-107-108, risp. 120-123-124, e 143-144-145 (cfr. sentenza
del Tribunale municipale di __________a, doc. G, p. 4 e doc. P, p. 2-3).
Va poi
osservato che non è del tutto escluso che un invio spedito (mercoledì) da
a per via aerea possa essere recapitato (venerdì) a __________ in due
giorni lavorativi, ad esempio facendo capo ad un corriere privato quale
__________ oppure ad una ditta russa dello stesso genere, come potrebbe esserlo
la ditta OOO “ ”.
Quanto
alla tesi del complotto __________ ai danni di __________ (cfr. appello p. 7 s.
ad 13), essa è interamente fondata sull’affidavit (doc. 14) firmato dall’ex
assistente del Direttore generale ed ora collaboratrice esterna
dell’appellante, __________, che per l’essenziale riporta dichiarazioni e
pareri di terzi, che non sono controllabili. Appare quindi più verosimile che
. abbia ricevuto la citazione per l’udienza del 3 novembre 1998 alla
stregua di tutti gli altri atti spediti dal Tribunale arbitrale, che li abbia
girati al suo rappresentante, la Fondazione “ ”, la quale è rimasta inattiva.
L’appellante risponde tuttavia dell’inadempienza del proprio patrocinatore.
e) Per
gli stessi motivi vanno anche respinti le ragioni di rifiuto fondate sull’art.
V n. 1 lett. d (violazione di una norma di procedura arbitrale) e V n. 2 lett.
b (violazione dell’ordine pubblico, cfr. Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 90 ad art. 194).
6.3. Per
quanto attiene al motivo di rifiuto dell’exequatur fondato sul fatto che il
lodo arbitrale di cui si chiede l’esecuzione si riferisca ad una controversia
non contemplata dall’art. 19 del contratto 117/97 (cfr. art. V n. 1 lett. c
Conv. New York), valgono le considerazioni espresse supra al cons. 6.2b: le
decisioni del Tribunale arbitrale e delle autorità giudiziarie russe su tale
punto non vincolano questa Camera.
Tuttavia,
non può comunque essere seguita la tesi di __________. secondo la quale l’art.
19 del contratto 117/97 (cfr. doc. E, 2a e 2b) costituirebbe una clausola
arbitrale solo per le controversie relative all’esecuzione del contratto mentre
eventuali liti circa la sua rescissione sarebbero da arbitrare da un altro
tribunale in virtù dell’art. 20.1. Infatti, già per la sua marginale
(“soluzione [“risoluzione”] delle controversie [“vertenze”] e diritto
applicabile”) l’art. 19 è da considerare quale sedes materiae per la questione
della clausola arbitrale. Sia dal profilo teleologico che sistematico, l’art.
20.1 cpv. 2 va quindi interpretato nel senso che aldilà dell’espressione
inesatta usata dalle parti – abbreviazione del nome del Tribunale arbitrale, che
tra l’altro viene anche usata all’art. 19.2 – queste hanno voluto sottoporre
tutte le controversie relative al contratto 117/97 allo stesso Tribunale
arbitrale. Del resto, l’appellante non ha provato, come ne aveva invece
l’onere, che esiste in __________ un Tribunale arbitrale il cui nome
corrisponde esattamente a quello riportato all’art. 20.1 cpv. 2.
- L’appello
8 maggio 2002 va quindi respinto.
La
fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza
(cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80, 81 LEF, IV, V Conv. New York e 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia
-
L’appello 8 maggio 2002 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’000.--, già anticipata dall'appellante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 8’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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