AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2002.00046
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00046
Lugano
31 luglio
2002
/FC/B/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
-quale Autorità giudiziaria superiore dei
concordati-
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria
appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2001 di moratoria concordataria
alla Pretura del Distretto di Bellinzona da
__________,
(patr. dall'avv. __________),
richiamata la sentenza 3 maggio 2002 del
Pretore del Distretto di Bellinzona che ha revocato la moratoria concordataria
concessa il 5 novembre 2001;
sentenza tempestivamente dedotta in appello
da
(patr. dall'avv.
__________)
con ricorso 10
ottobre 2001 (recte: appello 15 maggio 2002, data del timbro postale) chiedente
l'accoglimento del gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 ottobre 2001 __________ ha chiesto una moratoria
concordataria fondata sui motivi seguenti:
-
l'istante,
costituita nel 1989, per anni ha svolto la sua attività senza difficoltà,
arrivando ad impiegare fino a 15 persone, scese poi a 6 dopo il grave incidente
subito il 2 settembre 2000 da____________________ __________,
"responsabile della ditta nonché amministratore unico";
-
l'istante
vanta crediti per complessivi fr. 1'089'115.70 a fronte di debiti per
complessivi fr. 1'069'030.50;
-
è attualmente nell'impossibilità di liquidare i debiti contratti;
- vi sono
buone prospettive future.
B. All'udienza
del 24 ottobre 2001 l'istante ha reso noto che i salari ai dipendenti sono
stati "fino ad oggi regolarmente pagati, mentre vi sono sospesi per quanto
concerne gli oneri sociali", ritenuto che il finanziamento del concordato
dovrebbe essere garantito "con l'incasso delle fatture emesse e di quelle
relative ai lavori in corso".
C. Con
pronunciato 5 novembre 2001 il Pretore ha concesso una moratoria di sei mesi e
designato quale commissario del concordato ____________________
D. Con
istanza 20 febbraio 2002 il commissario ha chiesto la revoca della moratoria ex
art. 295 cpv. 5 LEF, atteso che:
-
l'amministratore
unico non ha proceduto all'incasso dei crediti così come prospettato in sede di
domanda di moratoria;
-
non vi è
ancora un affidabile inventario dei beni;
-
non gli è
stato consegnato l'elenco dei lavori in corso;
-
la
gestione corrente è stata finanziata non da proventi aziendali ma da rimborsi
straordinari della __________ connessi all'infortunio dell'amministratore
unico;
-
la
gestione corrente non permette di sperare in accantonamenti da destinare a
dividendo concordatario;
-
a partire
da febbraio 2002 sono a rischio anche gli stipendi;
-
mancando
dati affidabili su incassi futuri, diviene prioritaria la conservazione del
patrimonio del debitore;
-
l'omologazione
del concordato "non è manifestamente più possibile".
E. Con
osservazioni 26 febbraio 2002 __________ si limita in sostanza a ribadire,
senza offrire elementi concreti d'appoggio, che __________ si trova degente in
una clinica di __________ per essere sottoposto ad un ennesimo intervento
chirurgico e sarà disponibile a decorrere da metà marzo 2002.
F. In
sede di udienza 20 marzo 2002 __________ ha ammesso di essere stato impedito
d'agire a causa dell'infortunio subito e ha reso noto che dal 27 marzo 2002
potrà riprendere l'attività al 100%: in tal modo potrà contattare i debitori
della società per definire le liquidazioni in sospeso affinché possano essere
incassati gli importi per i lavori già terminati.
Il
Pretore ha reso noto all'amministratore unico di __________ che "la
moratoria giungerà a scadenza il prossimo 5 maggio 2002 e che un'eventuale
proroga potrà entrare in considerazione unicamente a condizione che entro fine
aprile 2002 siano prodotti elementi concreti atti a dimostrare che la società
sarà in grado di formulare una proposta di dividendo concordatario" (cfr.
verbale p. 3 (recte: p. 2).
G. Il
10 aprile 2002 il commissario ha convocato l'amministratore unico di __________
per il 16 successivo alle ore 16.00. Alla riunione si è presentata solo una
segretaria della debitrice, rendendo noto che l'amministratore unico era
impossibilitato a presenziare "in quanto malato", pur ammettendo, su
domanda del commissario, che __________ era stato presente in ditta
"questa mattina fino alle ore 09.00 circa" (cfr. verbale riunione).
H. Con
atto 17 aprile 2002 il commissario ha reso noto al giudice del concordato che
dopo l'istanza di revoca della moratoria del 20 febbraio 2002 "non vi sono
stati incassi" e la situazione economico-finanziaria "è leggermente
peggiorata avendo dovuto far fronte ai pagamenti correnti relativi alla
gestione del mese di marzo (affitto, stipendio, telefoni, ...)"; vi sono
attivi disponibili per complessivi fr. 1'623.30.
I. Con
sentenza 3 maggio 2002 il Pretore ha revocato la moratoria, ritenuto che
__________ ha disatteso l'onere che le incombeva di fornire gli elementi
indispensabili per la prosecuzione della moratoria. Per il primo giudice la
revoca si impone per due motivi: perché necessaria per preservare il patrimonio
del debitore e perché già vi è certezza che non si potrà giungere all'omologazione
del concordato per evidente carenza dei presupposti.
L. Con
tempestivo appello __________ ribadisce il suo puro parlato di prima sede privo
di qualsivoglia supporto probatorio, indicando quali nuovi mezzi di prova
l'interrogatorio formale, l'assunzione di testi e documenti.
Considerato
in diritto: 1. In tema di moratoria concordataria è data in linea di principio
facoltà d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità
giudiziaria superiore dei concordati (Cfr., tra tante, CEF 18 maggio 1999 in re
M. P. E. SA cons. 1; 2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R.,
in: Rep. 1992 p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in:
Rep. 1989 p.208 cons. 1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura concordataria
nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, Collana CFPG rossa vol. 16, Lugano 1996, p. 128 s., n. 3.5; d’altro
avviso, ma errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 n.5, p.591).
-
La
debitrice iscritta a registro di commercio è legittimata a ricorrere contro la
decisione di revoca della moratoria concordataria da parte dell'Autorità
giudiziaria inferiore dei concordati.
-
Il
debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice una
domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il
conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo
stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi
libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv. 1 LEF).
-
La
domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che,
per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito
al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il
debitore ha l’obbligo di tenerli. La qualità nella tenuta della contabilità
commerciale assume notevole rilievo in sede di valutazione dello stato
patrimoniale e dell'andamento reddituale del richiedente, come pure in ordine
alle possibilità di riuscita del concordato (Alexander Vollmar, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 294
LEF). Un bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo
nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella
situazione reddituale e di sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo
di tenere correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame
della domanda (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 4; Cometta, op. cit.,
p. 122, n. 3.1.2.1.b).
-
Il
debitore deve anche indicare all’autorità giudiziaria dei concordati i mezzi
finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato,
nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella
domanda introduttiva, che deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei
creditori (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 5; Cometta, op. cit., p.
122 s., n. 3.1.2.1.c e d).
-
Nella
procedura concordataria, in mancanza di una normativa di diritto federale
sull'ammissibilità di nova, il principio della loro irricevibilità dal profilo
procedurale discende ora dall'art. 22 cpv. 4 LALEF e contrario.
a) L'appellante
è dell'avviso che si possa far capo a nuovi mezzi di prova (cfr. narrativa fattuale
sub L).
b) Il
rito sommario in materia di procedura concordataria è connotato dal principio
di celerità che impone rigore e disciplina nelle varie fasi del processo.
L'udienza per la discussione dell'istanza ex art. 295 cpv. 5 LEF di revoca
della moratoria è l'ultimo termine utile per produrre quanto è necessario per
un serio esame della vicenda giudiziaria (cfr. mutatis mutandis CEF 18 maggio
1999 in re M. P. E. SA cons. 6b). Ne consegue che, ribadito il principio della
irricevibilità di nova e contrario ex art. 22 cpv. 4 LALEF, davanti
all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati non è ammissibile chiedere
l'assunzione di nuovi mezzi di prova (in casu: interrogatorio formale e testi)
o produrre nuovi documenti.
c) Nell'ipotesi
che i nuovi mezzi di prova fossero decisivi - ma un esame prima facie già consente
di escludere siffatta eventualità - a __________ rimarrebbe comunque in linea
di principio ancora aperta la via per formulare una seconda domanda di
moratoria.
- Nel
caso di specie si constata d'acchito l'assenza di dati contabili conformi alla
disciplina legislativa.
a) Sul
dovere di tenere la contabilità commerciale, l'art. 957 CO stabilisce che chi
ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve
tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione
della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di
questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed
il risultato dei singoli esercizi annuali.
b) Ex
art. 643 cpv. 1 CO la società anonima acquista la personalità giuridica
soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio: ne consegue il suo obbligo
di tenere la contabilità commerciale nel senso previsto dalla norma generale
dedotta dall'art. 957 CO.
c) Chi
ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio
dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine di ogni esercizio
annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio (art. 958 cpv. 1
CO), ritenuto che inventario, conto d'esercizio e bilancio devono chiudersi
entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2
CO).
d) Gli
art. 958 ss. CO disciplinano le disposizioni generali sulla contabilità
commerciale valide per tutte le persone fisiche e giuridiche con obbligo di
iscrizione nel registro di commercio. Queste norme valgono anche per la società
anonima (art. 662a cpv. 4 CO) - riservate le norme contrarie sull'allestimento
del bilancio (art. 960 cpv. 3 CO) - con l'integrazione della normativa
specifica, più precisa ed esigente (in particolare dopo la revisione del
diritto della società anonima in vigore dal 1. luglio 1992), dedotta dagli art.
662 ss. CO.
Il
consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla
gestione, che si compone del conto annuale e del rapporto annuale (art. 662
cpv. 1 CO). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e
dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO): esso è allestito conformemente ai principi
di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggiore attendibilità
possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società, riferiti
anche all'esercizio precedente (art. 662a cpv. 1 CO, con possibilità di deroga
purché oggetto di motivazione nell'allegato nel senso dell'art. 662a cpv. 3
secondo periodo CO). A titolo esemplificativo, tra i principi di un regolare
rendiconto l'art. 662a cpv. 2 CO enumera:
-
la
completezza del conto annuale;
-
la
chiarezza e l'essenzialità dei dati;
-
la
prudenza;
-
la
continuità dell'esercizio;
-
la
continuità nell'articolazione e nella valutazione;
-
il divieto
di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi.
e) La
contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima -
un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti
ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo
Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad
assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti
di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è
il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità
commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate
sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale (CEF 18 maggio 1999 in re
M. P. E. SA cons. 7e; Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale
- Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in:
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, p. 208-211, ad IV; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n. 8, p. 688).
f) Il
consiglio di amministrazione, rispettivamente l'amministratore unico, ha quale
attribuzione inalienabile e irrevocabile anche il dovere di allestire la
relazione sulla gestione e di preparare l'assemblea generale (art. 716a cpv. 1
n. 6 CO). Per l'art. 961 CO il conto e il rapporto annuale devono essere
sottoscritti solo dai membri del consiglio di amministrazione e dalle persone a
cui è affidata la gestione nel senso dell'art. 716b CO, ritenuto che la firma
non costituisce presupposto di validità (Markus Neuhaus, Basler Kommentar, OR
II, Basilea e Francoforte sul meno 1994, n. 7 ad art. 961 CO). Il giudice del
concordato esigerà comunque sempre che i dati contabili rilevanti per il
giudizio siano firmati da un responsabile a ciò legittimato, ritenuto che in
tal modo si può chiarire facilmente chi risponde dell'esattezza del bilancio
(Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 51 n. 73, p. 696) e che il
deterrente penale è tanto più efficace quanto più è agevole l'accertamento di
chi ha rilasciato dichiarazioni inveritiere.
L'assemblea
generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione
(art. 727 cpv. 1 primo periodo CO).
I
revisori devono essere indipendenti dal consiglio di amministrazione e
dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti e non possono essere né
dipendenti della società da verificare né eseguire per essa lavori
incompatibili con il mandato di verifica (art. 727c cpv. 1 CO). La relazione
dei revisori è venuta ad assumere, con il nuovo diritto della società anonima
in vigore dal 1. luglio 1992, un'importanza accresciuta perché i revisori
svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell'istituto
(Peter Widmer, Basler Kommentar zum Privatrecht, OR II, Basilea e Francoforte
sul Meno, n. 8 ss. all'art. 755 CO) e per il fatto che in generale dal profilo
statistico sono più solvibili degli amministratori stessi e di conseguenza sono
sempre più spesso oggetto di azioni di responsabilità (Pierre Tercier, Le
nouveau régime de la responsabilité dans les sociétés anonymes, in: Le nouveau
droit des sociétés anonymes, Collana CEDIDAC vol. 23, Losanna 1993, p. 486).
Infatti l'art. 755 CO stabilisce ora che tutti coloro che si occupano della
verifica del conto annuale sono responsabili, sia verso la società sia verso i
singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante
la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti
(CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 7f).
g) Dal
profilo temporale, il conto annuale (ossia il conto economico, il bilancio e
l'allegato) e il rapporto annuale devono essere allestiti nei termini dell'art.
958 cpv. 2 CO. Ora, considerato che ex art. 699 cpv. 2 prima proposizione CO
l'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, e che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale
ordinaria devono essere depositati presso la sede della società, perché possano
esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione
dei revisori (art. 696 cpv. 1 primo periodo CO), ne consegue che al più tardi
entro il 10 giugno dell'anno successivo devono essere disponibili tutti i dati
contabili riferiti al periodo di un anno, nell'ipotesi che la chiusura sia al
31 dicembre.
a) Nel
caso di specie, già difettavano in tutta evidenza i dati contabili affidabili
richiesti affinché si potesse esaminare la domanda di moratoria concordataria
nei termini imposti dal diritto esecutivo federale, non potendo supplire la
carente documentazione trasmessa, peraltro priva dei riscontri necessari
affinché potesse darsi credibilità ai dati numerici. È bene ricordare in questo
contesto che le formalità in materia di allestimento della contabilità sono
richieste anche per le conseguenze che errori od omissioni possono avere sulla
responsabilità civile e penale di chi vi abbia posto mano, redigendo gli atti
contabili e di controllo e dichiarandoli conformi ai prescritti legali.
b) La
domanda di moratoria ben poteva già essere subito respinta già per il fatto che
non era stata prodotta la relazione dell'ufficio di revisione per l'ultimo
esercizio, a prescindere dalla mancanza di dati aggiornati e controllabili
riferiti al periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda di
moratoria. A nulla sussidia poi il fatto che l'autorità giudiziaria inferiore
dei concordati non abbia richiesto altri documenti oltre quelli di cui vi è
traccia nelle carte processuali, l'onere della prova sugli elementi rilevanti
per il giudizio non potendo che essere a carico di chi si prevale degli stessi.
c) Già
si è detto che la corretta tenuta dei libri contabili e l'ossequio delle
formalità di controllo esterno assumono notevole rilievo al momento dell'esame
della domanda di moratoria. Per il principio di celerità che informa il rito
sommario non è possibile un esame approfondito di natura contabile da parte del
giudice del concordato: decisivo diviene quindi il rapporto dell'ufficio di
revisione che valuta criticamente i dati contabili allestiti dal consiglio di
amministrazione della società anonima, rispettivamente dall'amministratore
unico.
d) A
prescindere dall'inesistente documentazione contabile affidabile, già
suscettibile in linea di principio per fondare un giudizio di reiezione della
domanda di moratoria concordataria, nel caso di specie il Pretore ha
considerato con generosa benevolenza le vicissitudini personali riconducibili
all'incidente che ha coinvolto __________ e ha concesso la chiesta moratoria,
benché anche le prospettive di finanziamento del prospettato concordato fossero
del tutto evanescenti.
a) Nella
procedura commissariale il puro parlato di __________ si era evidenziato al
punto da indurre il commissario a richiedere già il 20 febbraio 2002 la revoca
della moratoria nel senso dell'art. 295 cpv. 5 (cfr. narrativa fattuale sub D).
Il primo giudice aveva poi reso noto all'amministratore unico della debitrice
che dovevano essere prodotti elementi concreti atti a dimostrare che la società
sarà in grado di formulare una proposta di dividendo concordatario. __________
non si è attivata, richiamandosi in sostanza a disturbi valetudinari del deus
ex machina della ditta che non consentivano di monetizzare le poste attive
aziendali.
Orbene,
invano si cercherebbero fatti concreti nel fascicolo processuale suscettibili
di prospettare soluzioni accettabili, __________ essendosi sempre connotata in
termini defatigatori con vane speranze senza fondamento alcuno.
b) Il
giudice del concordato può revocare la moratoria nella fase che precede la
decisione conclusiva in tre casi, salvo che si impongano ragioni di interesse
pubblico quali la salvaguardia di posti di lavoro in periodo di crisi economica
(Cometta, op. cit., p. 128, n. 3.4):
-
su
domanda del commissario: quando il debitore contravviene alle sue istruzioni o
compie atti gravemente lesivi dei diritti dei creditori o degli interessi
aziendali, se necessario per preservare il patrimonio del debitore, come pure
quando vi è già certezza che il concordato non potrà essere omologato;
-
su
istanza del debitore: è improprio parlare di ritiro puro e semplice, possibile
solo fino alla decisione sulla concessione della moratoria, trattandosi in
realtà di rinuncia;
-
d'ufficio:
quando è esclusa ogni possibilità di omologazione. In siffatta evenienza è possibile
l'intervento d'ufficio del giudice del concordato, su segnalazioni puntuali di
creditori diligenti, quando il commissario non agisce correttamente e omette di
chiedere la revocazione, come sarebbe sua precisa incombenza per non esporsi al
rischio di dover risarcire i danni ex art. 5 LEF.
c) La
nozione di revoca della moratoria ante omologazione del concordato va tenuta
rigorosamente distinta dalla revoca ex art. 313 LEF del concordato e dalla
revocazione ex art. 316 LEF di un concordato nei confronti di un creditore.
d) La
decisione di revoca, divenuta definitiva, è pubblicata nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale: con la pubblicazione
cessano gli effetti della moratoria e ogni creditore può chiedere, entro venti
giorni dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di
qualsiasi debitore, anche se non soggetto alla procedura fallimentare (art. 190
cpv. 1 n. 3 LEF con riferimento all'art. 309 LEF).
e) L'art.
295 cpv. 5 LEF, cui il commissario si è correttamente richiamato nella sua
istanza di revoca 20 febbraio 2002, consente all'autorità giudiziaria inferiore
dei concordati di non attendere la scadenza della moratoria concessa per
rendere un giudizio di revoca. Vi sono due presupposti alternativi, che nel
caso di specie risultano peraltro essere entrambi realizzati (Alexander
Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ss.
all'art. 295; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4. ediz., vol. III, Zurigo 2001, n. 56 ss. all'art. 295). La
revoca della moratoria consente infatti nel caso di specie di evitare perdite
del substrato finanziario societario, atteso che la carente disponibilità di
sufficienti liquidità (fr. 1'623.30) già impedisce di far fronte ai pagamenti
correnti (affitto, stipendi, spese telefoniche, postali et similia). E nemmeno
è possibile ipotizzare seriamente che potrà essere formulata in termini di
tempo ragionevoli una seria proposta di concordato, ritenuto che se le condizioni
di salute dell'amministratore unico possono essere un'esimente soggettiva a
livello personale, esse non lo sono per nulla dal profilo oggettivo avuto
riguardo alle severe esigenze poste all'azione delle società anonime quali
persone giuridiche, tenute ad organizzarsi in modo tale da garantire un
funzionamento conforme alla disciplina legale.
Ne
consegue che la revoca della moratoria è del tutto fondata.
- In
via abbondanziale può essere rilevato che l'impossibilità di giungere
all'omologazione del concordato è già agevolmente accertabile in via
anticipata, se si considera che la revoca della moratoria è stata pronunciata
due giorni prima che giungesse a scadenza il termine semestrale concesso con il
pronunciato 5 novembre 2001 e che __________ mai afferma che il commissario
abbia trasmesso o prospettato di inviare la sua relazione ex art. 304 cpv. 1 primo
periodo LEF, rispettivamente di chiedere una proroga (che comunque non sarebbe
mai stata concessa, viste le inadempienze di __________). Infatti:
a) l'art. 304
cpv.1 LEF codifica il principio giurisprudenziale secondo cui la relazione del
commissario va trasmessa al giudice del concordato entro il termine perentorio
della moratoria concordataria;
b) il
concordato può essere omologato solo se il commissario ha trasmesso
all’autorità dei concordati, prima della conclusione di tale termine, la sua
relazione motivata con tutti gli atti e i documenti della procedura
concordataria svoltasi in sede commissariale. Il decorso infruttuoso del
termine perentorio determina l’irricevibilità della domanda di omologazione
(DTF 85 I 79), ritenuto che è arbitrario omologare un concordato quando il
commissario ha sottoposto al pretore il suo parere e gli atti annessi soltanto
dopo scaduta la moratoria (Cometta, op. cit., p. 134, n. 5.5);
c) in caso di
invio postale, determinante è il momento della consegna alla posta della relazione
e non quello di ricezione in pretura;
d) l'ossequio
dei limiti temporali della moratoria costituisce presupposto processuale che
deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (in ogni stadio di causa e quindi
anche in sede di appello), a prescindere dal momento procedurale in cui si
avvede della carenza (CEF 19 dicembre 1994 in re C. L. cons. 7b).
- L'appello
va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia è caricata alla debitrice appellante in quanto parte soccombente
(art. 61 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 25 e 293 ss. LEF; 54 OTLEF; 22
cpv. 4 LALEF,
pronuncia:
- L'appello
15 maggio 2002 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene confermato nel senso che la moratoria
concordataria concessa a __________, con decreto 5 novembre 2001 è revocata.
-
Ogni
creditore può chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l'immediata
dichiarazione di fallimento di __________
-
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 2 di questa sentenza sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in fr. 2'000.--, di cui fr. 300.-- già anticipati,
comprensiva delle spese di pubblicazione, è a carico di __________
-
Intimazione:
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei
concordati
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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