AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.00047
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00047
Lugano
29 luglio
2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc.OS.2001.24 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza
dell'istanza di sequestro del 13 novembre 2001 di
contro
e dell'opposizione formulata il 23 novembre
2001 da
__________,
al decreto di sequestro 14 novembre 2001 emanato dalla Pretore di
Lugano, Sezione 5,
opposizione respinta dalla stessa Pretore,
che con decisione 6 maggio 2002 ha cosi statuito:
“1. L’opposizione 23/26 novembre 2001 non
è ammessa e di conseguenza il sequestro no. __________ decretato da
questa Pretura in data 14 novembre 2001 su istanza di __________ è confermato.
-
La
tassa di giustizia e le spese per fr. 300.-- sono poste a carico
dell’istante/opponente, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a
titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________, che con appello 17 maggio 2002 chiede venga giudicato:
“1. L’appello presentato dal signor
__________, è accolto e la sentenza 6 maggio 2002 del Pretore del Distretto di
Lugano, sez. 5, __________, è annullata e riformata come segue:
L’opposizione 23/26 novembre 2001 presentata dal signor __________, è accolta
e di conseguenza è ordinata la revoca del sequestro no. __________ relativo
alla particella no. __________ RFD __________
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico della parte
sequestrante, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di
indennità.
Tassa di giustizia e spese d’appello sono poste a carico della signora
__________, che rifonderà al signor __________ fr. …. oltre IVA a titolo di
indennità.
- omissis.”
Viste le osservazioni 17 giugno 2002 di
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 13 novembre 2001, __________ ha chiesto nei confronti di __________
a concorrenza di fr. 43'734.30 il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 5 LEF della
particella no. __________ RFD di __________. L’istante si fonda su due
attestati di carenza di beni (n. 98’432 e 228’351) dell’UE di Lugano del 22
gennaio 1993 per un importo di fr. 39'896.10, risp. del 20 giugno 1994 per fr.
3'838.20.
B. Il 14 novembre 2001, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha ordinato il sequestro come richiesto.
C. Il 23 novembre 2001, __________ ha interposto opposizione al
sequestro, facendo valere l’assenza di legittimazione attiva della
sequestrante. La cessione del credito posto a fondamento del sequestro dai
coniugi __________ e __________ a __________ non sarebbe valida, poiché
sottoscritto da una persona – avv. __________, asseritamente patrocinatore dei
cessionari – per la quale non figura agli atti una valida procura da parte dei
mandanti. Di conseguenza, la successiva cessione __________ alla sequestrante
__________ sarebbe nulla e il sequestro di quest’ultima infondato. All’udienza
di discussione, la parte sequestrata ha inoltre opposto in compensazione un
credito di fr. 52'000.-- diretto contro __________ acquistato da __________.
D. Con
sentenza 6 maggio 2002, la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto
l’opposizione di __________
In
sintesi, la prima giudice ha anzitutto ritenuto che non vi era alcun motivo di
dubitare della legittimazione del__________. __________ al patrocinio dei
coniugi __________, che risulta pacifica sulla scorta di diversi documenti
versati agli atti.
La prima
giudice ha poi considerato inverosimile il credito opposto in compensazione. A
mente sua, è sorprendente ed inusuale che un credito di fr. 52'000.-- esistente
già nel gennaio 1998 non sia a tutt’oggi stato fatto valere in giudizio e sia
stato ceduto alla parte sequestrata solo nel marzo 2002.
E. Con
appello 17 maggio 2002, __________ chiede l’accoglimento della sua opposizione
e la revoca del sequestro.
L’appellante,
in un primo tempo, espone in modo dettagliato i motivi per i quali il credito
posto in compensazione è da ritenere verosimile. Essa evidenzia come tale
credito sia fondato su un contratto di locazione, che per le pigioni rimaste
impagate costituisce un titolo di rigetto provvisorio. Per quanto concerne il
credito di fr. 35'000.-- derivante da una pretesa di risarcimento per il danno
arrecato all’ente locato, esso sarebbe stato reso sufficientemente verosimile
con la produzione della constatazione del perito comunale, __________, che pur
avendo espletato il proprio mandato su richiesta del creditore, è persona
qualificata ed imparziale.
In un
secondo tempo, l’appellante ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva.
Infine,
l’appellante, quale novum, pone in compensazione un ulteriore credito di DM
45'668.04 vantato dalla ditta __________ contro __________ e __________ e
ceduto a __________
F. Nelle
sue osservazioni, __________ prende atto che l’appellante non contesta
l’esistenza del credito, la causa del sequestro né l’appartenenza dei beni
sequestrati. La parte appellata evidenzia come l’istanza di conciliazione
introdotta in relazione ai crediti di locazione posti in compensazione non
mirava ad ottenere un pagamento ed eccepisce la prescrizione delle pretese
extracontrattuali. Essa contesta inoltre il diritto alla compensazione, le
pretese poste in compensazione essendo scadute dopo il credito ceduto. Sulla
questione della propria legittimazione attiva, __________ riafferma la validità
della cessione intervenuta tra i coniugi __________ e __________ e __________.
Infine, per quanto concerne il secondo credito posto in compensazione,
l’appellata ne contesta l’esistenza, come pure la possibilità di porlo in
compensazione e l’ammissibilità dei nova in senso improprio (“unechte Nova”) in
sede di appello.
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR
1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione
esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se
alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr.
Reiser, op. cit., n. 44-45
ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello
(art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore
inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore
deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –
e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op.
cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime
dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio
("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di
concentrazione (cfr. Jérôme Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti
("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere
assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il
fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace
(Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10;
di diverso parere: Artho von Gunten,
op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6],
cons. 1.5a).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti
("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di
diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con
l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85
ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che
in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni
non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando
una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà
spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura
sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad
elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma
dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio
l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso
di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi
è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e
40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per
garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal
sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal
profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale
raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata
quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle
condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Piégai,
op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato
potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des
sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle
LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb,
op. cit., p. 467 s.).
e) Secondo
l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Il testo legale
non precisa se sono ammessi solo veri nova (ossia fatti che si sono prodotti
dopo la sentenza di prima istanza) oppure anche pseudonova (cioè fatti che sono
avvenuti prima della sentenza sull'opposizione ma che la parte che se ne
prevale non aveva allora allegato per negligenza o ignoranza; sui due tipi di
nova, v. p. es. Vogel/Spühler, op. cit., n. 43 ad cap. 13). Questa Camera ha già avuto modo
di pronunciarsi sulla questione, in un senso positivo (cfr. CEF 10
aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e). Con riferimento all’art. 174 nLEF –
pure esso modificato dalla revisione del 16 dicembre 1994 – che distingue
espressamente i pseudo dai veri nova sottoponendoli a regimi giuridici diversi,
si può sostenere a contrario che l’art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF, con
l'espressione generica "fatti nuovi", autorizza entrambi i tipi di
nova. Tale interpretazione pare confermata dal messaggio del Consiglio federale
relativo a tale norma (FF 1991 III 124), secondo il quale “anche
i cosiddetti nova in senso proprio" (“Auch sogenannte echte Nova
…”; “Il est également possible de faire valoir auprès de l’instance supérieure
des faits nouveaux proprement dits …”; sottolineatura del redattore) vanno ammessi.
L’interpretazione teleologica giunge allo stesso risultato delle
interpretazioni letterale e storica: vale in effetti altresì per gli pseudonova
la ratio invocata dal Consiglio federale per l'ammissione dei veri nova, ossia
il fatto che il sequestro costituisce una misura di garanzia molto incisiva che
va revocata appena le sue condizioni non sono più adempiute, ad esempio in caso
di pagamento del debito. Apparirebbe difatti urtante che il pagamento
effettuato un giorno prima della sentenza su opposizione (o prima del termine
dello scambio degli allegati) non possa essere invocato in sede di appello,
mentre se fosse avvenuto un giorno dopo sarebbe ricevibile quale vero novum;
per il principio di parità delle armi, pure il sequestrante deve essere ammesso
ad invocare pseudonova.
La
dottrina maggioritaria si pronuncia del resto pure a favore della ricevibilità
degli pseudonova in virtù del diritto federale (Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der
Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, ZBJV 1994, p. 616, let. d; Jürgen Brönnimann, Festellung des neuen Vermögens, Arrest, Anfechtung in: Das
revidierte SchKG, Berna 1995, p. 134 let g; Ottomann, op. cit., p. 259, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/1999, n. 28 ad art. 278). Solo Stoffel (op. cit. [CEDIDAC], p.
290) – e apparentemente Reiser (op. cit., n. 47 ad art. 278; cfr.
però n. 49, in cui cita l’opinione di Ottomann quale riserva al principio posto da Stoffel)
– scrive che tale questione dipende dal diritto cantonale. Gli autori che
sostengono la ricevibilità degli pseudonova in base al diritto federale ne
limitano la portata, senza motivazione (probabilmente per analogia con la
soluzione comunemente praticata in materia di ricorso ordinario di diritto
cantonale, v. Vogel/Spühler,
op. cit., n. 47 ad cap. 13), ai nova che la parte non ha allegato in prima
istanza senza colpa. Con (reiterato) riferimento all’art. 174 cpv. 1 nLEF va al
contrario ritenuto che gli pseudonova possono essere addotti senza restrizione
(cfr. Amonn/Gasser, op.
cit., n. 57 ad § 36; Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 19 ad art.
174). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad
cap. 13).
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di
ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli
allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
- Condizioni
materiali per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile
l'esistenza:
-
del
credito;
-
di
una causa di sequestro;
-
di
beni appartenenti al debitore.
In casu è
litigiosa solo le questioni di legittimazione attiva della sequestrante e di
estinzione del credito posto a fondamento del sequestro.
- Legittimazione
attiva della sequestrante
Le parti e la prima giudice concordano nel ritenere che la
validità della cessione del credito da parte dei coniugi __________ e
__________ a favore di __________ – e quindi la legittimazione attiva della
sequestrante – dipenda della prova (completa) del potere di rappresentanza del____________________,
il riferimento all’art. 97 cpv. 1 n. 4 CPC, che impone al giudice di esaminare
d’ufficio il presupposto processuale della capacità delle parti e della
legittimazione dei loro rappresentanti, è inconferente. Non si tratta nella
fattispecie di decidere se il patrocinatore __________ in questa procedura
(__________) sia o no abilitato a rappresentarla, bensì se __________,
nell’ambito (privato) della conclusione del contratto di cessione 30 luglio/5
agosto 1998 (doc. D), ha validamente firmato il contratto a nome e per conto
dei coniugi __________. Si tratta quindi di una questione non di procedura ma
di merito – le questioni di legittimazione attiva o passiva sono sempre di
merito (cfr. CEF 31 maggio 2002 [14.02.16], cons. 3.1; Bernard Corboz, Le recours en
réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 31 ad 5, con rif.; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I,
Berna 2001, n. 388) – legata al problema dell’esistenza del credito posto a
fondamento del sequestro. Per giustificare il sequestro è pertanto sufficiente
che il sequestrante renda verosimile la propria legittimazione. Nel caso di
specie, appare verosimile, sulla scorta dei documenti prodotti dalla
sequestrante (doc. C, D, E e G), che __________ ch fosse abilitato a
rappresentare i coniugi __________ nell’ambito della conclusione del contratto
di cessione 30 luglio/5 agosto 1998 (doc. D). Questi ultimi hanno inoltre
confermato tale circostanza con lo scritto 4 maggio 2002 (doc. I), che contrariamente
a quanto affermato dall’appellante non va considerato quale ratifica bensì
quale dichiarazione scritta, ammissibile ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LALEF.
- Prima
eccezione di compensazione
oppone in compensazione il credito di fr. 52'500.-- acquistato il 15 marzo 2002
da __________ (cfr. doc. 2), per pretese risultanti dal contratto di locazione
8 agosto 1996 (doc. 3).
4.1. Per
quanto riguarda il credito di fr. 17'500.--, vantato a titolo di canoni di
locazione per i mesi da luglio a novembre 1997 (cfr. doc. 4, punto 2), il
contratto di locazione, in quanto concluso per una durata indeterminata ma con
una prima data di scadenza fissata al 31 agosto 1998, costituisce un titolo di
rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 LEF. Non avendo la sequestrante
preteso di aver pagato le pigioni richieste né sollevato altre eccezioni,
occorre considerare verosimile l’eccezione di compensazione sollevata da
__________ a concorrenza dell’importo di fr. 17'500.-- (pari a cinque mesi di
locazione a fr. 3'500.--, ammontando la pigione semestrale a fr. 21'000.--,
cfr. doc. 3, n. 24 p. 5).
4.2. La
pretesa per danni arrecati all’oggetto locato, quantificata da __________ in
fr. 35'000.--, non appare di tipo extracontrattuale, contrariamente a quanto
sostenuto dalla sequestrante, poiché l’inquilino essendo tenuto alla diligenza
nell’uso della cosa locata (art. 257f cpv. 1 CO), il deterioramento di
quest’ultima è da qualificare come violazione del contratto di locazione; il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento è quindi decennale (art.
127 CO, non trattandosi di pretesa periodica ai sensi dell’art. 128 n. 1 CO).
Il
rapporto del perito comunale __________ del 20 novembre 1997 (doc. 5), anche se
allestito su mandato del patrocinatore della locatrice , va comunque
considerato, in assenza di contestazioni puntuali della controparte in merito,
quale relazione oggettiva da parte del perito comunale agente in tale funzione
dello stato dell’oggetto locato dopo la partenza dei coniugi __________ (cfr.
art. 20 cpv. 3 LALEF). La valutazione delle cause e dell’entità del danno che
risulta dallo scritto 21 novembre 1997 indirizzato a i
da __________ non nella sua funzione di perito comunale non appare
invece attendibile, a difetto di un’esposizione dettagliata delle diverse poste
di danno. Del resto, __________ ammette esplicitamente di non disporre delle
necessarie qualifiche per determinare la causa dei danni arrecati alle piante
del giardino o per valutare il danno riferito ai pavimenti (“Clinker”-Böden).
Le sue dichiarazioni relative all’appartenenza di diversi oggetti rinvenuti
nella casa (lampade “spot”) e il garage vanno inoltre considerate quali
affermazioni di parte. Malgrado tutto, si evince dal referto del__________.
__________ che la casa locata è stata lasciata in uno stato non conforme agli
obblighi di ordinaria manutenzione spettante al conduttore (cfr. art. 259 CO),
almeno per quanto concerne i lavori di pulitura (giardino, cucina, pavimenti).
Prima facie, il danno può essere stimato in fr. 2'000.--.
4.3. Il
fatto che dopo l’udienza di conciliazione 17 febbraio 1998 avvenuta davanti
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (cfr. doc.
6), non vi siano agli atti documenti che attestano l’esistenza di ulteriori
provvedimenti destinati alla riscossione dei crediti ora posti in esecuzione
non può necessariamente essere considerato quale indizio dell’inesistenza di
siffatti crediti. Infatti, appare comprensibile da parte della locatrice di non
aver inoltrato una pur sempre lunga e costosa (per le spese di patrocinio)
procedura giudiziaria nei confronti di inquilini che non pagando le pigioni
degli ultimi cinque mesi hanno dimostrato una scarsa propensione ad onorare i
propri impegni.
4.4. Sulla
questione del diritto di compensare, la sequestrante fa valere che la pretesa
eccepita in compensazione deve da un lato già esistere al momento della
conoscenza della cessione e dall’altro non deve venire a scadenza dopo la
pretesa ceduta (cfr. art. 169 cpv. 2 CO), ciò che non sarebbe il caso nella
fattispecie.
Invero,
come risulta dalla sistematica delle opere citate da __________ (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, vol. II, 7. ed., Zurigo 1998, n.
3608; Eugen Spirig,
Zürcher Kommentar V1k, 3. ed., Zurigo 1993, n. 94 ad art. 169; cfr. pure Ingeborg
Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allg. Teil, 2. ed., Berna 2000, n. 90.50, risp. 90.51 nonché
l’esempio citato da Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., Berna 1997, p. 889 ad 3°),
l’art. 169 cpv. 2 CO si riferisce alle eccezioni del debitore nei confronti del
cedente che il debitore può far valere contro il cessionario e non le eccezioni
personali del debitore contro il cessionario. Queste ultime sono infatti
regolate secondo il regime ordinario (cfr. Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil,
2. ed., Zurigo 1988, p. 567 ad 4e; Schwenzer,
op. cit., n. 90.51 i.f.). Orbene, l’appellante oppone la compensazione
all’ultima cessionaria, , e non all’ultimo cedente (, cfr.
doc. E). L’ammissibilità della compensazione è quindi regolata secondo le norme
ordinarie, ossia gli art. 120 ss. CO. Poiché vi è identità delle parti
(__________g e __________), i crediti, entrambi pecuniari, sono esigibili e
__________ ha esplicitamente dichiarato di voler compensare, la compensazione
si rivela possibile (cfr. ad es. Engel,
op. cit., p. 671 ss.).
- Seconda
eccezione di compensazione
In sede
di appello, __________ ha opposto in compensazione per la prima volta un
ulteriore credito di DM 45'668.04 vantato dalla ditta __________ contro
__________ e __________ e che gli era stato ceduto. La parte appellata contesta
che si possano far valere in appello nova fondati su fatti già esistenti prima
della sentenza impugnata (cosiddetti “unechte Nova” o nova in senso improprio).
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. cons. 1.5e) anche
siffatti nova sono ammissibili. Una semplice fattura, contestata, non è
tuttavia un riscontro sufficiente per rendere verosimile l’esistenza di un
credito, peraltro espresso in una divisa estera il cui corso – che non è
considerato quale fatto notorio (cfr. CEF 24 febbraio 2000 [14.99.130],
cons. 3) – non risulta dai documenti versati agli atti.
-
Riassumendo,
la sequestrante ha reso verosimile l’esistenza di un credito di fr. 43'734.30
in proprio favore, mentre l’appellante ha reso verosimile di potere opporre in
compensazione un credito complessivo di fr. 19'500.-- (non stati chiesti
interessi né indicato il dies a quo). Il sequestro va quindi mantenuto per
l’importo di fr. 24'234,30.
-
L’appello
17 maggio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza,
stabilito in metà per parte.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF, 120, 127, 169 CO, 97 CPC, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- L’appello
17 maggio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 6 maggio 2002 (OS.2001.24)
della Pretore di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:
“1. L’opposizione
23/26 novembre 2001 è ammessa parzialmente e di conseguenza il sequestro no.
__________ del 14 novembre 2001 è confermato limitatamente all’importo di fr.
24'234.30.
-
La
tassa di giustizia in fr. 300.-- è posta a carico delle parti in parti uguali,
compensate le indennità.”
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico delle parti in misura di metà ciascuna,
compensate le indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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