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Numero d'incarto:
14.2002.00051
Data decisione, Autorità:
16.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00051
Lugano
16 settembre
2002 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 marzo 2002 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 25 febbraio/4 marzo 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13
maggio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla
parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da __________ che con atto
29 maggio 2002 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 27
giugno 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25 febbraio/4 marzo 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 40'000.-- oltre interessi
al 5% dal 29 settembre 1999, indicando quale titolo di credito:
"riconoscimento di debito del 28.6.1999."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto del seguente tenore (doc. A):
"__________
Via __________
RICEVUTA
Der
unterzeichnete Hr. __________ bestätigt hiermit dass er heute von Hr.
__________ ch, die Summe von
CHF
40'000.-- (vierzigtausend Schweizer Franken) erhalten hat
Dieser
Betrag soll als Mitfinanzierung verwendet werden für die Produktion und Verkauf
von Fetterzeugnisse.
Der
Gesamtbetrag fuer dieses Geschaeft betraegt ca. LIT 200.000.000.-- (ca CHF
168'000) das ergibt dass die Finanzierung von Hr. __________ ca. 1/4 der Gesamtsumme
betraegt.
Dadurch
Hr. __________ ist mitbeteiligt im gleichen Mass (1/4) am Nettogewinn bei jeder
Fahrt.
Man
rechnet mit 3 bis 4 Lieferungen im Monat.
Die
erste Lieferung soll bis ca. 15. Juli abgeschlossen sein.
i
(firma)
(firma)
Lugano,
28. Juni 1999
kann monatlich auf Ende des Monats kündigen. Dies gilt fuer beide Parteien.
(sigla illeggibile)
"
Con
scritto 29 settembre 1999 __________ ha inviato a __________
una
disdetta del seguente tenore (doc. B):
"
…………..
ref.
Vertrag, Quittung vom 28.6.99
Caro
Wie
gestern tel. besprochen kündige ich obigen Vertrag per 31.10.99.
Danke
für Dein Verständnis.
(firma __________ r)
………………….
"
Il
13 dicembre 2001 il procedente ha diffidato __________ a versargli l'importo di
fr. 40'000.-- entro il 10 gennaio 2002 (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso non è comparso.
D. Con
sentenza 13 maggio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che
con la sua firma sul doc. A egli attesta unicamente di avere ricevuto l'importo
di fr. 40'000.-- da destinare agli acquisti di merce quale quota di cofinanziamento.
La successiva aggiunta relativa alla facoltà dell'appellato di disdire il
contratto non è stata da lui sottoscritta, ma è stata siglata da __________,
successivamente all'apposizione della sua firma. __________ha sostenuto che
pertanto la facoltà di disdetta non è per lui vincolante. In ogni caso essa non
implica una sua responsabilità personale, non avendo egli espressamente
riconosciuto di dovere rifondere la somma di fr. 40'000.--.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
considerato
In diritto:
- Ex
art. 308 cpv. 1 CPC l'appello si propone entro il termine di venti giorni dalla
notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria.
Nella
fattispecie la sentenza pretorile datata 13 maggio 2002 è stata notificata
all'appellante il 22 maggio 2002, per cui il termine di 10 giorni ha iniziato a
decorrere ex art. 131 cpv. 1 CPC il 23 maggio 2002 per scadere ex art. 131 cpv.
3 CPC lunedì 3 giugno 2002, il 10. giorno essendo scaduto di sabato. L'appello
di __________, inviato alla Pretura del Distretto di Lugano con lettera
raccomandata il 31 maggio 2002, è pertanto tempestivo.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche
un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,
ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Una
ricevuta firmata rappresenta solo la conferma di avere ricevuto una certa somma
e non il riconoscimento di esserne debitore e di doverla rimborsare. Pertanto
una ricevuta non costituisce documento valido per la concessione del rigetto
provvisorio dell'opposizione. Diverso è il caso quando in una ricevuta è
indicata una causa e con ciò viene riconosciuto un obbligo contrattuale di
rimborso. In questo caso, se la scadenza dell'obbligo di rimborso viene
dimostrata, può essere concesso il rigetto (Daniel Stahelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 23 ad art. 82).
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
d) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
e) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede d'appello è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
In
sede d'appello l'escusso ha sostenuto che l'indicazione in calce al doc. B
relativa alla facoltà di disdire il contratto mensilmente per la fine di ogni
mese, non sarebbe stata da lui sottoscritta, ma siglata unicamente da
__________ successivamente alla firma
apposta da __________ Queste allegazioni non possono venire considerate ex art.
321 cpv. 1 lett. b CPC essendo state presentate la prima volta in sede
d'appello.
f) Dall'esame
del doc. A si evince che l'escusso ha confermato di avere ricevuto dal
procedente l'importo di fr. 40'000.-- allo scopo di cofinanziare la produzione
e la vendita di determinati prodotti e che il procedente avrebbe partecipato al
guadagno derivante da queste vendite, ciò che farebbe propendere per un
rapporto societario di cui è peraltro indicato anche il rapporto (1/4 per il
procedente). Nessun impegno di restituzione della predetta somma è menzionato
nella parte di testo sottoscritta da __________ e __________. Solo in calce a
tale documento è indicata la facoltà per __________ risp. per ambo le parti di
disdire il contratto alla fine di ogni mese. Al termine di questa indicazione è
apposta una sigla illeggibile. Che la siffatta facoltà di disdetta sia
vincolante per ambo le parti non può essere ritenuto nell'ambito del limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto. Infatti, la facoltà di disdetta
menzionata a calce del doc. A, non essendo coperta dalle firme delle parti,
appare contraria alla consuetudine e dà adito a diverse interpretazioni a
prescindere dal rapporto base sotteso, di incerta definizione. Si tratta
pertanto di un'indicazione non sufficientemente liquida che necessita di
un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia il suo reale significato,
in particolare se tale facoltà di disdetta è valida nei confronti di
__________. Non risultando pertanto dimostrato l'obbligo di rimborso
dell'escusso risp. la scadenza della somma posta in esecuzione, il doc. A non
può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In mancanza di
un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'istanza 11 marzo
2002 di __________ va respinta. In tal senso va riformata la sentenza
pretorile.
- L'appello
29 maggio 2002 di __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità solo d'appello, l'escusso non essendo comparso
all'udienza di contraddittorio, seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia:
I. L'appello
29 maggio 2002 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 maggio 2002 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 11
marzo 2002 __________, è respinta.
- La tassa di
giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di
__________. Non si assegnano indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________
Fr. 600.-- a titolo di indennità."
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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