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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.25
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00025
Lugano 24 aprile 2002/B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 4 febbraio 2002 presentata da
rappr. da __________
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 marzo 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ___________, a far tempo da __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 18 marzo 2002 ne postula l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 15 aprile 2002 della __________;
rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26 marzo 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 4 febbraio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 11'171.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 marzo 2002 l'escussa non è comparsa.
C. Con pronunciato 12 marzo 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 12 marzo 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 18 marzo 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento producendo una ricevuta 22 marzo 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 11'793.40 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. A).
E. Con le sue osservazioni la creditrice ha confermato di essere stato tacitata da parte della __________.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, op. cit., p. 446 ss.; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 22 marzo 2002 dell’UE di Lugano (doc. A) emerge che il debito della __________ nei confronti dell'appellata __________, di cui all'esecuzione in oggetto n. 842'814, è stato saldato, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va osservato che dall'estratto delle esecuzioni 17 aprile 2002 emerge che l'unica esecuzione pendente nei confronti dell'appellante è giunta solo allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase procedurale non può ancora essere ritenuto che l'appellante sia effettivamente debitrice dell'importo posto in esecuzione. Dal predetto estratto non risultano d'altro canto attestati di carenza di beni a carico della __________.
Può pertanto essere ritenuto che la __________ non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui anche il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima giudice va annullata.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, il pagamento del credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 18 marzo 2002 della _________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 12 marzo 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.00123 nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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