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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.88
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.88
Lugano 20 marzo 2003 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile formalmente promossa con istanza 18 luglio 2002 da
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/6 giugno 2002 dell'UE di Lugano, notificato per l’importo di fr. 16'000.--;
vista la sentenza 26 settembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, che respinge la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 30 settembre 2002 di __________, tradotto e completato l’11 ottobre 2002, nonché delle osservazioni 13 novembre 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la sentenza impugnata è stata intimata il 26 settembre 2002;
che l’appello 30 settembre 2002, redatto in lingua francese, è quindi tempestivo;
che lo scritto 11 ottobre 2002 è invece tardivo, poiché secondo le stesse ammissioni di __________ (cfr. appello 30 settembre 2002), egli ha avuto conoscenza della sentenza impugnata al più tardi il 30 settembre 2002;
che lo scritto 11 ottobre 2002 non costituisce d’altronde una semplice traduzione in italiano del ricorso 30 settembre 2002 bensì un atto di contenuto diverso;
che l’appello 30 settembre 2002 è quindi formalmente inammissibile, poiché non redatto in italiano (cfr. art. 21 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF], pubblicata in: Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino [RL], n. 3.5.1.1) né tradotto nel termine impartito da questa Camera con ordinanza 3 ottobre 2002 e comunque irrispettoso delle formalità di cui all’art. 309 Codice di procedura civile ticinese (CPC, pubblicato in RL 3.3.2.1) (applicabile per rinvio dell’art. 25 LALEF), in particolare per il fatto che __________ non indica se agisce per conto proprio, per sua moglie __________ oppure per __________, zia di quest’ultima;
che si volesse prescindere da tutto ciò l’appello è in ogni caso irricevibile;
che infatti, pur volendo supporre che __________ intendeva rappresentare la moglie __________, unica erede di __________, e non quest’ultima come invece indicato sia sul precetto esecutivo che nell’istanza di rigetto dell’opposizione (con il rilievo che __________ è deceduta il 2 giugno 2002, ossia prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno 2002), gli difettava comunque il potere di rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 64 CPC;
che in diritto ticinese, contrariamente a quanto vale in diritto vodese (cfr. J.-F. Poudret/J. Haldy/D. Tappy, Procédure civile vaudoise, 3. ed., Losanna 2002, n. 2 cpv. 2 ad art. 62), “quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF)”;
che __________ non risulta essere iscritto all’albo come avvocato né può essere ritenuto rappresentante legale della moglie ai sensi dell’art. 64 CPC, la procura firmata da quest’ultima essendo al riguardo ininfluente (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10 ad art. 64);
che un coniuge può sì legalmente rappresentare l’altro nell’ambito dell’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (cfr. art. 166 cpv. 1 CC), e quindi probabilmente anche in giudizio negli stessi limiti (cfr. CCC 8 giugno 1995 in re Gentile c/ Bianchi, citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 64, con il rilievo che l’art. 64 cpv. 1 CPC rinvia ad un art. 168 cpv. 3 CC oggi abrogato), ma nel caso concreto il credito fatto valere dall’appellante non rientra nell’ordinaria gestione dell’unione coniugale, trattandosi di una pretesa ereditata dalla moglie;
che gli appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 sono quindi inammissibili;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF [pubblicata nella Raccolta sistematica delle leggi federali, n. 281.35]).
Richiamati gli art. 82 LEF; 64, 309 CPC; 22, 25 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Gli appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 presentato da __________, sono irricevibili.
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione a:
–__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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