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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.41
Data decisione, Autorità: 11.06.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.41 14.2003.42
Lugano 11 giugno 2003 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili di cui agli incarti __________ della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro 23 aprile 2002 di
contro
rispettivamente
e delle opposizioni formulate il 13 giugno/28 agosto 2002 da
ai decreti di sequestro 23 aprile 2002 n. __________, risp. __________ emanati dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
opposizioni respinte dalla stessa Pretore con due decisioni 20 marzo 2003;
decisioni impugnate sia da __________ che da __________, i quali, con appelli 10 aprile 2003, hanno chiesto l’ammissione delle loro opposizioni e contestualmente presentato istanza di restituzione del termine di appello ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF;
viste le osservazioni 16 maggio 2003 di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che gli appelli di __________ e __________, quand’anche riferiti a due sentenze (e procedure di sequestro) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni;
che le cause inc. __________ e __________ vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che, come ammesso dagli stessi appellanti, l’appello, spedito l’11 aprile 2003, è tardivo, siccome il termine per inoltrarlo è scaduto il 31 marzo 2003;
che essi chiedono tuttavia la restituzione di siffatto termine ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, adducendo che il loro patrocinatore è stato inabile al lavoro al 100% dal 20 marzo 2003 (ossia un giorno prima dell’intimazione della sentenza impugnata) al 3 aprile 2003 in seguito ad una forte influenza con febbre molto alta, sinusite e successiva bronchite;
che la parte appellata si oppone alla restituzione, facendo valere che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 137 CPC, applicabile per analogia al caso in esame, la malattia costituisce grave impedimento giustificante la restituzione in intero contro il lasso dei termini solo qualora il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o dell’immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire;
che a mente del creditore detti presupposti non sono stati dimostrati in concreto con la produzione del certificato medico allestito dal dott. __________ (doc. A), siccome esso non descrive le conseguenze concrete della malattia;
che secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che detta norma si applica anche ai termini fissati dal diritto federale – e meglio dalla LEF – per promuovere un’azione giudiziaria o inoltrare un ricorso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 ad art. 33 e il rinvio in particolare al n. 11), in particolare al termine di 10 giorni dell’art. 278 cpv. 3 LEF (cfr. Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 149 ad 1.4, con rif.);
che anche il rappresentante della parte può chiedere la restituzione di un termine (cfr. FF 1991 III 34 ad n. 201.21; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 13 ad art. 33);
che l’art. 33 cpv. 4 LEF ricalca gli art. 35 cpv. 1 OG e 24 cpv. 1 PA (cfr. FF 1991 III 34 ad n. 201.21), di modo che per la sua interpretazione si giustifica riferirsi alla giurisprudenza federale relativa a queste due ultime disposizioni piuttosto che alla giurisprudenza cantonale riferita all’art. 137 CPC, anche se per la questione concretamente da risolvere si giungerebbe comunque allo stesso risultato in entrambe le ipotesi;
che in DTF 119 II 86 ss, il Tribunale federale ha stabilito che l’impedimento non colpevole consecutivo a malattia cessa – e viceversa inizia il termine di 10 giorni ex art. 35 OG – non appena l’avvocato è – fisicalmente e intellettualmente – in grado di procedere personalmente all’atto di procedura omesso o di affidarne l’esecuzione a un idoneo sostituto oppure di attirare l’attenzione del cliente sulla necessità di rispettare il termine;
che spetta a chi chiede la restituzione del termine dimostrare l’impedimento, non bastando un certificato medico che attesta solo un’incapacità lavorativa senza indicare se il paziente era o no in grado di nominarsi un sostituto o di avvertire il cliente (cfr. DTF 119 II 88, cons. 2b);
che nella fattispecie sottoposta al Tribunale federale, esso ha ritenuto che l’impedimento avesse cessato già durante la degenza dell’avvocato in ospedale;
che a fortiori nel caso in esame l’impedimento allegato dagli appellanti è da considerare non dimostrato;
che del resto l’avv. __________ ammette, seppur implicitamente, di essere stato in grado, all’inizio della malattia, di dare ordini alla sua cancelleria ma di non averlo fatto confidando in una rapida guarigione;
che il fatto che egli sia l’unico titolare dello studio legale non gli giova, siccome secondo il Tribunale federale l’avvocato deve (preventivamente) organizzarsi in tal modo che i termini possano essere rispettati nonostante il proprio impedimento (cfr. DTF 119 II 87, cons. 2a; Nordmann, op. cit., loc. cit.);
che il problema pratico legato alla brevità del termine di ricorso dell’art. 278 cpv. 3 LEF può essere risolto così che il sostituto, diligentemente designato dall’avvocato malato appena possibile, richieda esso stesso indilatamente la restituzione del termine in modo di poter disporre effettivamente di 10 giorni pieni;
che le istanze di restituzione del termine d’appello vanno pertanto respinte;
che gli appelli sono di conseguenza irricevibili per tardività;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Per questi motivi
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 278 cpv. 3 LEF; 48, 19, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Le procedure dipendenti dagli appelli 10 aprile 2003 ______________, rispettivamente di ________, sono congiunte.
L’istanza 10 aprile 2003 di restituzione del termine d’appello presentata da ________ è respinta.
L’appello 10 aprile 2003 ___________ è irricevibile per tardività.
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da ___________, rimane a suo carico. Essa rifonderà a __________, fr. 300.-- a titolo di indennità.
L’istanza 10 aprile 2003 di restituzione del termine d’appello presentata da __________ è respinta.
L’appello 10 aprile 2003 di _________ è irricevibile per tardività.
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da ___________, rimane a suo carico. Egli rifonderà a ___________, fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione a:___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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