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Numero d'incarto:
14.2003.45
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.45
Lugano
6 giugno 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare a procedura
sommaria appellabile (FA.__________) promossa con istanza 13 febbraio 2003 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dal socio e gerente __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29
aprile 2003 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, Lugano, a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 7 maggio 2003 ne
postula l’annullamento;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
l’appello può essere respinto prima della notificazione dell’atto di appello
qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 313bis CPC per
il rinvio dell’art. 25 LALEF);
che
prima del fallimento in esame, dichiarato il 29 aprile 2003, la Pretura del
Distretto di Lugano ne ha pronunciato un altro il 3 aprile 2003;
che
con sentenza 21 maggio 2003 (inc. __________), questa Camera ha respinto
l’appello 7 aprile 2003 della fallita diretto contro il primo decreto di
sequestro e nuovamente pronunciato il fallimento per il 27 maggio 2003 alle ore
10:00;
che
quest’ultima decisione è definitiva, l’unico ricorso – straordinario e non
sospensivo per legge – possibile essendo il ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale;
che
l’appello in esame è pertanto privo di oggetto;
che
le spese seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità poiché
l’appello non è stato intimato a controparte (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 174 LEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF
pronuncia:
-
L’appello 7 maggio 2003 di __________, è irricevibile per
carenza di gravamen.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di __________ __________. Non
si assegnano indennità.
-
Intimazione a ________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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