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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.72
Data decisione, Autorità:
31.10.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.72
Lugano
31 ottobre
2003
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 agosto 2003 da
AO0
patr. dall' RA0,
contro
AP0
patrocinata da PA0
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 maggio/21 luglio 2003
dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11 settembre 2003 ha così deciso:
“1. È
rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 8'890.-- oltre interessi al 5%
dal 16 maggio 2003 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF
di Bellinzona, notificato il 21 luglio 2003.
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 130.--, da anticipare dall’istante,
sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.--
per ripetibili”.
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l'escussa che con atto 19 settembre 2003 ha postulato l'integrale reiezione
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 10 ottobre 2003 la parte
appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che con scritto 22 ottobre 2003 __________ ha ritirato l’atto di appello del 19
settembre 2003;
considerato
che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che l’appellato ha presentato
le proprie osservazioni e che pertanto vi è la necessità di assegnare
un’indennità ex art. 62 OTLEF, ritenuto che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a);
decreta:
-
L’appello 19 settembre 2003 di __________ o, è stralciato dai
ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 95.--, è
restituita all’appellante. __________ rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione
a:
avv. __________;
__________;
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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