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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.105
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CEF
Titolo:
ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 309 CPC-TIart. 313bis CPC-TIart. 25 LALEF
Incarto n.
14.2004.105
Lugano
18 ottobre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 8 luglio 2004 presentata da
AO1
rappr. daRA1
contro
AP1
sulla quale istanza la Segretaria Assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2004 ha
così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 22
settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Visto lo scritto 6 ottobre 2004 inviato da __________
con allegata fotocopia di
un fax, verosimilmente redatto da __________;
preso atto che sono dati gli estremi per procedere
ex art. 313 bis CPC;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in
virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC l'appello si propone mediante atto
redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Camera
giudicante; un ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 9 m. 1 N. 807);
che
secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione
dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso,
qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che lo
scritto 6 ottobre 2004 di __________ è un semplice atto di trasmissione del fax
allegato, per cui non costituisce atto d'appello;
che in
concreto il ricorso allegato presentato a mezzo fax è irricevibile, né può
essere sanato dallo scritto accompagnatorio del signor __________, che nemmeno
pretende di patrocinare la fallita (né lo potrebbe fare);
decreta:
- L'atto
6 ottobre 2004 (di cui ai considerandi) è dichiarato irricevibile.
1.1. Di
conseguenza è confermato il fallimento della __________, pronunciato
mercoledì
22 settembre 2004 alle ore 14.00.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione: -AP1,
-RA1 - Ufficio
esecuzione di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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