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Numero d'incarto:
14.2004.78
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio. transazione. stralcio
Incarto n.
14.2004.78
Lugano
16 dicembre
2004 B/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 febbraio 2004 da
AO 1 (I)
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 (Spagna)
condebitore solidale con __________, __________ e
__________ rappr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. ____________________ __________ del 26
gennaio 2004;
sulla quale istanza la Pretore del
Distretto di , con sentenza 6 luglio 2004 (EF.) ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 250.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 780.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto
21 luglio 2004 ha postulato l’annullamento sia del
precetto esecutivo che
della sentenza di rigetto ed in via subordinata la
riduzione della tassa di giustizia
e dell’indennità;
preso atto delle osservazioni 24 agosto 2004 della
parte appellata;
ritenuto che con scritto 13 dicembre 2004 il
patrocinatore dell’appellante
ha comunicato la conclusione di una transazione
tra le parti, di cui ha prodotto
copia, chiedendo lo stralcio della procedura, con
tassa di giustizia a carico di chi
l’ha anticipata, compensate le ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così
divenuta priva d’oggetto;
atteso che in caso di transazione, la tassa di
giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. L’appello 21 luglio 2004 di AP 1, __________ (__________), è
stralciato dai ruoli in seguito a transazione.
- La tassa di giustizia di fr.
100.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico nella misura di fr.
50.--, mentre l’eccedenza di fr. 50.-- gli viene retrocessa. Compensate le
ripetibili.
3.Intimazione: - avv. RA 1
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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