AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2006.99
Data decisione, Autorità: 15.03.2007, CEF
Titolo: rigetto provvisorio opposizione: contratto di lavoro (qualifica del contratto) - respinta l'inadempienza contrattuale per mancata prestazione lavorativa
CONTRATTOINADEMPIMENTOINTERPRETAZIONE DEL CONTRATTOLAVOROQUALIFICARIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE art. 18 cpv. 1 COart. 82 cpv. 1 LEFart. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n. 14.2006.99
Lugano 15 marzo 2007 SL/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 luglio 2006 da
AO 1
contro
AP 1 (rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/17 luglio 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 18 ottobre 2006 (EF.2000.2210), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 19'600.– lordi.
La tassa di giustizia in fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.– a titolo di indennità.
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 30 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese, e ripetibili di primo e di secondo grado;
viste le osservazioni 22 novembre 2006 della parte appellata, chiedente la reiezione del gravame e il rigetto definitivo dell'opposizione, protestate tasse e spese;
richiamato il decreto presidenziale 3 novembre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/17 luglio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 19'600.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di impiego, mancato versamento del salario da dicembre 2005. Importo residuo a fronte di importi singoli pagati occasionalmente. L'importo residuo è riferito al salario non versato ma in maniera lorda, in quanto la titolare non versa contributi sociali per i dipendenti. Provvederò io al versamento degli stessi, in caso di pagamento.”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con la AP 1 il 16 novembre 2005 (doc. C), che lo ha assunto per svolgere mansioni di contabilità e di gestione informatica, per un salario mensile lordo di fr. 4'900.–, "comprensivo della tredicesima distribuita sui 12 mesi". Con diffida 26 giugno 2006 egli ha rivendicato il pagamento del salario maturato tra dicembre 2005 e maggio 2006, dedotti fr. 9'800.– di acconti, per un importo residuo di fr. 19'600.– (doc. B).
C. All'udienza di contraddittorio del 18 ottobre 2006, l'istante ha ribadito la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto. La relazione contrattuale fra le parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18 CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di risultato", ciascuno con un preciso compito. Questo il motivo per cui l'istante era poco presente in ufficio e non aveva rivendicato il salario mensile. Di fatto, l'importo di fr. 9'800.– rappresenta la retribuzione per la creazione del sito internet della datrice di lavoro, unico lavoro ch'egli aveva portato a termine. Si è quindi opposta ad ogni ulteriore versamento. Il procedente ha ribadito la validità del contratto di lavoro, evidenziando che la sua assenza dall'ufficio nei mesi di gennaio e febbraio 2006 era stata imposta dalla titolare della società per mancanza di lavoro.
D. Con sentenza 18 ottobre 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha ritenuto la documentazione agli atti valido titolo di rigetto. La convenuta -da parte sua- non aveva reso credibile che l'istante non avesse lavorato nel periodo in questione. La tesi secondo cui il contratto di lavoro sarebbe stato sostituito da singoli contratti poi, era rimasta priva di riscontro oggettivo. E, di fatto, l'escussa non aveva contestato di non avere versato il salario oggetto dell'esecuzione.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che il titolo di rigetto deve essere interpretato, facendo capo all'art. 18 CO. Rileva che l'assenza dall'ufficio e di solleciti di pagamento del salario, il compenso di fr. 9'800.– versato per l'elaborazione del sito internet, come pure l'assenza di licenziamento rispettivamente di dimissioni, sono caratteristici dell'appalto. Ipotizza, in via subordinata, l'eventualità di un “contratto di lavoro a domicilio”. Ma, il versamento del salario presupponeva comunque che prima l'istante ultimasse e consegnasse i compiti ricevuti. E l'elaborazione del sito internet era appunto stata retribuita nel solco di questa intesa.
F. Delle osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., pag. 341; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).
In definitiva, il contratto di lavoro (doc. C) costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 19'600.–, ovvero, dedotti fr. 9'800.– già versati, per sei mensilità lorde di fr. 4'900.- cadauna; somma posta in esecuzione e di per sé non contestata dall'appellante. A dipendenza della messa in mora 26 giugno 2006 (doc. B), l'importo è esigibile dal 7 luglio 2006.
L'istante non ha in effetti mai preteso di essere stato presente a tempo pieno nell'“ufficio” dell'escussa, situato in concreto presso l'abitazione della sua titolare. Anzi, nel pro memoria prodotto all'udienza di discussione, egli ha affermato di avere svolto le sue mansioni, inizialmente del tutto e nel seguito in parte, al proprio domicilio, vuoi perché in questo modo egli poteva usufruire delle proprie risorse informatiche, vuoi per decisione della titolare secondo cui egli doveva rimanere a disposizione della società, vuoi ancora perché la stessa titolare era assente all'estero -e quindi da casa propria- per motivi sia privati sia professionali. Fatti che in sostanza trovano conferma nella dichiarazione scritta 4 settembre 2006 di__________, a quel tempo, come si evince dalla copia del suo contratto di lavoro, vicedirettore responsabile per il marketing e le vendite della società escussa (doc. D). Esposto testimoniale su cui l'escussa non spende una parola.
A sostegno della sua tesi l'appellante ha prodotto a sua volta una dichiarazione scritta 12 ottobre 2006 di tale __________ (doc. 1) che tuttavia non appare sufficientemente verosimile da invalidare il contratto di lavoro agli atti. Nella stessa, redatta qualche giorno prima del contraddittorio, la dichiarante afferma di aver frequentato quotidianamente gli uffici di __________ e di aver notato che l'istante vi era presente solo raramente e per nulla durante i primi due mesi del 2006, fatto questo che -come già visto- non é controverso e nemmeno rilevante. Nulla invece è dato sapere a proposito delle “prestazioni specifiche” che l'escussa avrebbe a più riprese richiesto all'istante e che questi non avrebbe mai eseguito.
In conclusione, a conferma della decisione impugnata, l'escussa e qui appellante non ha per nulla reso verosimile né la pattuizione di un contratto sostitutivo del contratto di lavoro agli atti, né l'inadempienza del lavoratore di cui non ha potuto dimostrare che non fosse a disposizione della datrice di lavoro, ossia che non abbia offerto la propria prestazione lavorativa, corrisposto o meno dalla controparte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 30 ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 315.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 200.– a titolo di indennità.
Intimazione:
– RA 1;
– AO 1, .
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia di diritto del lavoro- è di fr. 19'600.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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