AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2012.159
Data decisione, Autorità: 12.10.2012, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE art. 321 CPC
Incarto n. 14.2012.159
Lugano 12 ottobre 2012 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 giugno 2012 presentata da
CO 1rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 19 giugno 2012 per il pagamento di fr. 5'400.- oltre spese;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisone del 17 settembre 2012 (SO.2012.2757);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 1/5.10.2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con decisione del 17 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 21 giugno 2012 dallo CO 1 e per esso dall’RA 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 19 giugno 2012 per l’importo di fr. 5'400.- oltre le spese esecutive, somma riferita ad alimenti arretrati dovuti dall’escusso a favore del figlio A__________ in base al verbale di udienza della Pretura di Lugano del 27 settembre 2011;
che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo datato 1°ottobe 2012 (ma spedito il 5 ottobre 2012), reiterando nel mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr.art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo - come del resto correttamente indicato in calce alla sentenza pretorile - è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che la decisione impugnata, resa il 17 settembre 2012, è stata notificata lo stesso giorno al convenuto per raccomandata, la quale è stata avvisata per il ritiro in casella a __________ il giorno successivo, per essere recapitata e, quindi, presa in consegna dal destinatario il 21 settembre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace);
che, ciò posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il 22 settembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) è venuto a scadere il 1°ottobre 2012;
che inoltrato soltanto al 5 ottobre 2012 (data di spedizione; cfr. il timbro postale sulla busta), il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Il reclamo è inammissibile.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'400.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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